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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 32155/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Melito di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in appello di [OSCURATO:PERSONA] per oltraggio (art. 341-bis cod. pen), per aver l'imputato - la cui imbarcazione, in area riservata alla balneazione, era stata raggiunta dalla Guardia costiera, che gli aveva chiesto diesibire i documenti d'identità e la documentazione utile fini del controllo — inveito con parole offensive contro i militari, al cospetto di altre persone.

2. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un motivo unico, la mancata risposta alla richiesta, formulata nelle conclusioni, di dichiarare la prescrizione del reato, maturata nelle more del giudizio d'appello.

In particolare, il ricorrente ha chiesto a questa Corte di superare l'interpretazione fornita dalla sentenza Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175, in ordine all'applicazione della c.d. [OSCURATO:PERSONA] in punto di sospensione dei termini prescrizionali.

3. Il ricorso era originariamente assegnato alla Settima Sezione, davanti alla quale il ricorrente, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi aggiunti.

Con essi si deduce come, a seguito della sent.

Corte cost. n.172 del 2025, la particolare tenuità del fatto possa essere applicata anche ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., sicché, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, anche la fattispecie di oltraggio (art. 341-bis cod. pen.), meno gravemente punita, dovrebbe potersi avvalere di tale causa di non punibilità.

In alternativa, si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui contempla un divieto in relazione alla fattispecie di oltraggio, o di sospendere l'attuale procedimento sino alla decisione della Consulta sulla questione.

Si precisa, infine, che il ricorso in cassazione era stato presentato in data antecedente alla pubblicazione della citata pronuncia della Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. In tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281).

1.1. Questo è il caso in oggetto, dal momento che il tempo necessario ai fini della prescrizione del reato non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, in data 14 ottobre 2025.

L'oltraggio (art. 341-bis cod. pen.), infatti, fu realizzato il 19/08/2017. ffl-kIl reato si sarebbe dunque dovuto prescrivere decorsi sette anni e mezzo da tale data, e dunque, al netto di eventuali sospensioni, il 19 febbraio 2025.

Ma, come d'altronde riconosciuto dal medesimo ricorrente, la data del commesso reato rientrava nel perimetro temporale di applicazione della c.d.

"riforma [OSCURATO:PERSONA]" (legge 23 giugno 2017, n. 103), che imponeva di considerare altresì un periodo di sospensione di un anno e sei mesi.

Ebbene, questa Corte (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175) ha avuto modo di chiarire - con ampia motivazione, dalla quale non ci si intende discostare - che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021).

1.2. Il reato, dunque, sicuramente non era estinto al momento della pronuncia d'appello (né lo sarebbe oggi).

2. Inammissibile è altresì il motivo aggiunto.

2.1. È vero che la,sentenza Corte cost. 172 è stata depositata il 27/11/2025, e cioè dopo la presentazione del ricorso davanti a questa Corte (avvenuta 14/10/2025), il che avrebbe astrattamente legittimato l'imputato a chiedere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto per la prima volta nelle conclusioni.

È pure vero che, sebbene la sentenza della Consulta abbia investito soltanto gli artt. 336 e 337 cod. pen., la questione di legittimità costituzionale dell'oltraggio risulta pendente davanti al Giudice delle leggi, che la dovrebbe decidere a breve (essendo calendarizzata all'udienza del 5 ottobre 2026).

E che ciò - sempre astrattamente - potrebbe suggerire l'opportunità di disporre il rinvio della trattazione del presente procedimento a data successiva alla decisione della Corte costituzionale.

2.2. Tuttavia, a proposito della dedotta prescrizione, si è già riferito che il fatto di cui si discute venne commesso il 19/08/2017: in una data in cui - come anche rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] Generale nella requisitoria scritta - l'ostatività dell'oltraggio alla non punibilità del fatto particolarmente lieve (art. 131-bis cod. pen.) non era ancora prevista (tale ostatività fu disposta successivamente, e cioè con legge 14 giugno 2019,_ n. 53, conv. con legge 77 del 2019).

Né, ovviamente, può attribuirsi rilievo alla successiva introduzione dell'art. 341-bis cod. pen. nel novero di quelli per cui non opera la causa di non punibilità: cai;a ciò ostando i principi, di matrice costituzionale, in materia di successione temporale delle leggi penali.

Ne discende che, ai sensi dell'art. 606, ult. comma, cod. proc. pen., l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. avrebbe potuto e dovuto essere chiesta in appello.

Il che non è stato.

2.3. Per completezza, è opportuno precisare che nemmeno può ipotizzarsi il riconoscimento, d'ufficio, in questa sede di legittimità, della particolare tenuità del fatto, posto che, per costante insegnamento di questa Corte, a tal fine occorrerebbe che si tratti di ricorso ammissibile, e che i presupposti per l'applicazione dell'ad: 131-bis cod. pen. siano immediatamente rilevabili dagli atti, senza che siano necessari ulteriori accertamenti fattuali i (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164): condizioni non inveratesi nel caso di specie.

3. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Melito di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in appello di [OSCURATO:PERSONA] per oltraggio (art. 341-bis cod. pen), per aver l'imputato - la cui imbarcazione, in area riservata alla balneazione, era stata raggiunta dalla Guardia costiera, che gli aveva chiesto diesibire i documenti d'identità e la documentazione utile fini del controllo — inveito con parole offensive contro i militari, al cospetto di altre persone. 2. Contro la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un motivo unico, la mancata risposta alla richiesta, formulata nelle conclusioni, di dichiarare la prescrizione del reato, maturata nelle more del giudizio d'appello. In particolare, il ricorrente ha chiesto a questa Corte di superare l'interpretazione fornita dalla sentenza Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175, in ordine all'applicazione della c.d. [OSCURATO:PERSONA] in punto di sospensione dei termini prescrizionali. 3. Il ricorso era originariamente assegnato alla Settima Sezione, davanti alla quale il ricorrente, per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], ha presentato motivi aggiunti. Con essi si deduce come, a seguito della sent. Corte cost. n.172 del 2025, la particolare tenuità del fatto possa essere applicata anche ai reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., sicché, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, anche la fattispecie di oltraggio (art. 341-bis cod. pen.), meno gravemente punita, dovrebbe potersi avvalere di tale causa di non punibilità. In alternativa, si chiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui contempla un divieto in relazione alla fattispecie di oltraggio, o di sospendere l'attuale procedimento sino alla decisione della Consulta sulla questione. Si precisa, infine, che il ricorso in cassazione era stato presentato in data antecedente alla pubblicazione della citata pronuncia della Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. In tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). 1.1. Questo è il caso in oggetto, dal momento che il tempo necessario ai fini della prescrizione del reato non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, in data 14 ottobre 2025. L'oltraggio (art. 341-bis cod. pen.), infatti, fu realizzato il 19/08/2017. ffl-kIl reato si sarebbe dunque dovuto prescrivere decorsi sette anni e mezzo da tale data, e dunque, al netto di eventuali sospensioni, il 19 febbraio 2025. Ma, come d'altronde riconosciuto dal medesimo ricorrente, la data del commesso reato rientrava nel perimetro temporale di applicazione della c.d. "riforma [OSCURATO:PERSONA]" (legge 23 giugno 2017, n. 103), che imponeva di considerare altresì un periodo di sospensione di un anno e sei mesi. Ebbene, questa Corte (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175) ha avuto modo di chiarire - con ampia motivazione, dalla quale non ci si intende discostare - che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi (mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021). 1.2. Il reato, dunque, sicuramente non era estinto al momento della pronuncia d'appello (né lo sarebbe oggi). 2. Inammissibile è altresì il motivo aggiunto. 2.1. È vero che la,sentenza Corte cost. 172 è stata depositata il 27/11/2025, e cioè dopo la presentazione del ricorso davanti a questa Corte (avvenuta 14/10/2025), il che avrebbe astrattamente legittimato l'imputato a chiedere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto per la prima volta nelle conclusioni. È pure vero che, sebbene la sentenza della Consulta abbia investito soltanto gli artt. 336 e 337 cod. pen., la questione di legittimità costituzionale dell'oltraggio risulta pendente davanti al Giudice delle leggi, che la dovrebbe decidere a breve (essendo calendarizzata all'udienza del 5 ottobre 2026). E che ciò - sempre astrattamente - potrebbe suggerire l'opportunità di disporre il rinvio della trattazione del presente procedimento a data successiva alla decisione della Corte costituzionale. 2.2. Tuttavia, a proposito della dedotta prescrizione, si è già riferito che il fatto di cui si discute venne commesso il 19/08/2017: in una data in cui - come anche rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] Generale nella requisitoria scritta - l'ostatività dell'oltraggio alla non punibilità del fatto particolarmente lieve (art. 131-bis cod. pen.) non era ancora prevista (tale ostatività fu disposta successivamente, e cioè con legge 14 giugno 2019,_ n. 53, conv. con legge 77 del 2019). Né, ovviamente, può attribuirsi rilievo alla successiva introduzione dell'art. 341-bis cod. pen. nel novero di quelli per cui non opera la causa di non punibilità: cai;a ciò ostando i principi, di matrice costituzionale, in materia di successione temporale delle leggi penali. Ne discende che, ai sensi dell'art. 606, ult. comma, cod. proc. pen., l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. avrebbe potuto e dovuto essere chiesta in appello. Il che non è stato. 2.3. Per completezza, è opportuno precisare che nemmeno può ipotizzarsi il riconoscimento, d'ufficio, in questa sede di legittimità, della particolare tenuità del fatto, posto che, per costante insegnamento di questa Corte, a tal fine occorrerebbe che si tratti di ricorso ammissibile, e che i presupposti per l'applicazione dell'ad: 131-bis cod. pen. siano immediatamente rilevabili dagli atti, senza che siano necessari ulteriori accertamenti fattuali i (Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164): condizioni non inveratesi nel caso di specie. 3. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M
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