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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 08600/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 26/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione e per quello previsto dall'art. 353 bis cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi.

3. E' pervenuta il 29.11.2021 rinuncia alla impugnazione a seguito della intervenuta revoca della misura cautelate.4.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 26/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione e per quello previsto dall'art. 353 bis cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi. 3. E' pervenuta il 29.11.2021 rinuncia alla impugnazione a seguito della intervenuta revoca della misura cautelate.4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.
Sentenza Cassazione n. 08600/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris