CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 36876/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2972-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROM \ [OSCURATO:PERSONA] 25/9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].,A NTCCHI, che lo rappresenta c difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A SENINI; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],L0 PAROLETTI e [OSCURATO:PERSONA] ) ROVEDA; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 407/2019 della CORTE', D'APPELLO di GENOVA, pubblicata in data 11/11/2019; 75b.(-44-'1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d',Appello di Genova, con sentenza pubblicata in data 11 novembre 2019, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma pari ad curo 956,483,06, in luogo della maggior somma ritenuta dovuta in prime cure, oltre accessori dal 27 giugno 2015, confermando le restanti statuizioni di merito e provvedendo sulle spese di entrambi i gradi di giudizio; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso) dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Cossu con 2 motivi; ha resistito con controricorso del 14/2/2020 la società intimata, che ha articolato ricorso incidentale affidato ad un motivo; 3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha anche comunicato) memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. nel controricorso si eccepisce che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], uno dei due difensori al quale è stata rilasciata la procura speciale in calce al ricorso per cassazione, non è abilitata al patrocinio presso la Corte di Cassazione e che la firma apposta in calce alla procura dal Cossu è stata autenticata solo da costei, la quale avrebbe provveduto anche alla notificazione, per cui il ricorso principale sarebbe inammissibile; 2. l'eccezione è fondata; è inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia aiitenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al Ric. 2020 n. 02972 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello "ius postulandi" e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art.365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto (Cass. n. 20468 del 2015; Cass. n. 16915 del 2009); in caso di pluralità di difensori, poi, affinché la procura non sia nulla per difetto di certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte ad opera di avvocato non abilitato, è necessario che l'atto sia stato firmato anche da altro avvocato iscritto nell'albo speciale e indicato come codifensore (v. Cass. n. 25385 del 2018), mentre nella specie il mandato è sottoscritto solamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur in presenza della contestazione dello "ius posti//ami?', non ha provato il contrario, producendo certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell'art. 372, co. 2, c.p.c., oppure allegandola ad una memoria difensiva (cfr. Cass. n. 2156 del 2014); pertanto il ricorso principale è inammissibile; 3. tanto rende inefficace il ricorso incidentale del Consorzio, ai sensi dell'art. 334, co. 2, c.p.c., in quanto proposto tardivamente il 14 febbraio 2020 avverso una sentenza che la stessa parte nel controricorso assume notificata in data 11 novembre 2019; 4. conclusivamente deve essere dichiarato inammissibile il ricorso principale ed inefficace l'incidentale; la soccombenza va riferita alla sola parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisione della Corte di cassazione non procede all'esame dell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio di causalità con riferimento al dea-sum evidenzia che l'instaurazione del Ric. 2020 n. 02972 sez. ML - ud. 10-06-2021 -3- giudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass.n. 15220 del 2018; Cass. n. 4074 del 2014; Cass. n. 23469 del 2014); le spese vanno quindi liquidate come da dispositivo a carico del Cossu; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS. [OSCURATO:PERSONA]. n. 4315 del 2020) per la sola parte ricorrente principale, mentre la condanna al pagamento del "doppio" del contributo unificato non può essere pronunciata nei confronti del ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2, c.p.c. ((ass. n. 1343 del 2019); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre curo 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15°./o. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 10 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA].ssa ucia Esposito (o [OSCURATO:PERSONA]