CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tedagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica come per legge- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 610/2023 depositatail 6/12/2023;Numero registro generale 5352/2024Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9343/2026Data pubblicazione 13/04/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del9/04/2026, dal [OSCURATO:PERSONA].1. Per quanto ancora rileva in questa sede: [OSCURATO:PERSONA] aveva, conopposizione al precetto notificatogli da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., eccepito laprescrizione del diritto di credito ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., inquanto era decorso il termine decennale dall’ultimo atto interruttivo,costituito dal pignoramento notificatogli il 5/06/1999, al qualepotevano riconoscersi soltanto effetti interruttivi istantanei e nonpermanenti della prescrizione stante l’estinzione della proceduraesecutiva, dichiarata con ordinanza del 19/03/2010 e in quanto iltitolo esecutivo, costituito da decreto ingiuntivo, era stato emesso il19/12/1996 e la notifica dell’atto di precetto, poi opposto, era stataeffettuata il 20/10/2010.L’opponente evidenziava che dopo la dichiarazione di estinzione delprocesso esecutivo era venuto meno l’effetto interruttivo permanentee il nuovo periodo prescrizionale di dieci anni aveva iniziato adecorrere dall’atto interruttivo costituito dalla notifica delpignoramento immobiliare, effettuata il 5/06/1999, cosicché iltermine ordinario di prescrizione si era maturato prima dellanotificazione del precetto, intervenuta il 20/10/2010.2. Il Tribunale di Potenza, nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva l’opposizione a precetto consentenza n. 111 del 2018.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva impugnazione.4. La Corte d’appello di Potenza, nel ricostituito contraddittorio conGiuseppe Ianniello, con la sentenza n. 610/2023, pubblicata il6/12/2023, rigettava l’appello.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi avverso la sentenzadella Corte territoriale.r.g. n. 5352/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 2 di 6Numero registro generale 5352/2024Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9343/2026Data pubblicazione 13/04/20266. Rispondono con controricorso Francesco e [OSCURATO:PERSONA] e GiovannaMoretti, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto dopol’instaurazione del grado di impugnazione di merito e nel corso dellostesso.7. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattato e il Collegio hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1) I motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n.4 cod. proc.civ. per vizio di ultrapetizione, illegittima riforma della sentenza diprimo grado su un capo non impugnato, nullità della sentenza. Laricorrente censura la sentenza di primo grado per avere, da un lato,ritenuto l’idoneità dell’effetto interruttivo dell’atto di intervento del[OSCURATO:DATA_NASCITA], spiegato nell’esecuzione in danno del coobbligato AntonioIanniello, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ. e, dall’altra parte, per avereconsiderato insussistente l’invocato effetto permanentedell’interruzione della prescrizione, avendo ritenuto che la derogaall’art. 2945, comma terzo cod. civ., prevista all’art. 1 bis del d.l. n.64 del 17/03/1999, convertito in legge n. 134 del 14/05/1999, fosseapplicabile esclusivamente nell’ipotesi di estinzione dell’esecuzioneper mancato deposito della documentazione ipocatastale, escludendoche detta deroga riguardasse anche altre ipotesi di estinzionedell’esecuzione. L’efficacia interruttiva dell’intervento del [OSCURATO:DATA_NASCITA],che il Tribunale, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ., aveva esteso aGiuseppe Ianniello, in mancanza di appello incidentale sul punto, deveritenersi coperta dal giudicato ed esclusa dal sindacato della Corte diappello che non poteva “d’ufficio” riformare il relativo capo dellasentenza.2) II motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1310 cod.civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.,r.g. n. 5352/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 3 di 6Numero registro generale 5352/2024Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9343/2026Data pubblicazione 13/04/2026mancata applicazione dell’interruzione della prescrizione nei confrontidel coobbligato. La parte ricorrente censura la mancata applicazionedell’art. 1310 cod. civ. sull’effetto estensivo dell’atto interruttivoanche al coobbligato [OSCURATO:PERSONA].3) III motivo: omessa pronuncia della Corte d’appello eviolazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 64 del 1999,convertito in legge n. 134 del 1999 in relazione all’art. 360, commaprimo, n.3 e n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza. Il motivo ponecensura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., diomesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Ilmotivo, che pure è suscettibile di per sé di scrutinio positivo, èassorbito dall’accoglimento del primo motivo.4) I motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati,in quanto strettamente connessi. Le ragioni della fondatezza dellecensure sono da individuare sulla base della giurisprudenza oramaiconsolidata di questa Corte (e segnatamente di cui a Cass.11/10/2006 n. 21733 seguita da Cass. 22/02/2018 n. 4366), che haritenuto che l’effetto interruttivo della prescrizione, nella peculiarefattispecie in esame (relativa al regime transitorio della novella del1999 sull’imposizione di termini perentori per produrredocumentazione indispensabile per l’identificazione dei beni staggiti ela verifica della titolarità dei diritti pignorati in capo all’esecutato),evidentemente speciale rispetto alla regola generale poi elaborata daquesta stessa Corte (e di cui a Cass. 09/05/2019, n. 12239, seguitada Cass., ord. 24/03/2021, n. 8217), è di carattere permanentequalunque sia la causa di estinzione della procedura esecutiva e,quindi, anche con riferimento al caso di specie, nel quale la proceduraespropriativa è stata dichiarata estinta per alcuni beni immobili, inquanto alienati in altra procedura esecutiva (dinanzi al Tribunale diRoma) e ritenuta improcedibile per altri beni immobili per mancator.g. n. 5352/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 4 di 6Numero registro generale 5352/2024Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9343/2026Data pubblicazione 13/04/2026deposito della documentazione ipocatastale, giusta ordinanza delgiudice dell’esecuzione del Tribunale di Potenza in data 19/03/2010.Il richiamato orientamento di questa Corte, alla quale il Collegiopresta adesione e intende assicurare continuità, affermatestualmente: per i procedimenti esecutivi immobiliari pendenti alladata dell’8 settembre 1998, anche se dichiarati estinti per effettodell’art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (in deroga a quantoprevisto dal terzo comma dell’art. 2945 cod. civ.), l’effetto interruttivodella prescrizione – ai sensi dell’art. 1 bis del d.l. 17 marzo 1999, n.64, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 14maggio 1999, n. 134 – rimaneva fermo fino alla dichiarazione diestinzione. Il nuovo periodo di prescrizione iniziava a decorrere dalladata di dichiarazione di estinzione, quale che fosse stata la suaragione.A tanto consegue che l’atto di intervento effettuato dalla UnicreditCredit [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella proceduraesecutiva n. 23/1997 Registro generale esecuzioni del Tribunale diPotenza aveva efficacia interruttiva della prescrizione con caratterepermanente fino alla dichiarazione di estinzione dell’esecuzione perqualunque ragione questa fosse intervenuta, quindi fino al19/03/2010 (data da ritenersi corretta sebbene in una pagina dellasentenza d’appello sia riportata la data 23/03/2010), sicché il nuovoperiodo di prescrizione decorreva soltanto dalla stessa dichiarazionedi estinzione e, quindi, fino al 19/03/2010: pertanto, alla data dinotifica del precetto, cadente il 20/10/2010, il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. non era prescritto.5) Il ricorso, in conclusione, è accolto.6) La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, in quanto sononecessari ulteriori accertamenti di fatto, al fine anche delleconseguenze sul prosieguo della procedura espropriativa, la causa èrinviata per rinnovato scrutinio alla Corte di appello di Potenza, inr.g. n. 5352/2024ad. 9/04/2026; estensore: C. Vallepag. 5 di 6Numero registro generale 5352/2024Numero sezionale 1274/2026Numero di raccolta generale 9343/2026Data pubblicazione 13/04/2026diversa composizione personale, che nel deciderla dovrà attenersi aquanto sopra affermato, ossia che nei procedimenti esecutiviimmobiliari pendenti alla data dell’8 settembre 1998, anche sedichiarati estinti per effetto dell’art. 1 della legge 3 agosto 1998, n.302 in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 2945 cod.civ., l’effetto interruttivo della prescrizione – ai sensi dell’art. 1 bis deld.l. 17 marzo 1999, n. 64, convertito, con modificazioni edintegrazioni, dalla legge 14 maggio 1999, n. 134 – rimaneva fermofino alla dichiarazione di estinzione e da detta data decorreva unnuovo periodo di prescrizione.7) Il giudice del rinvio regolerà, altresì, le spese di questa fasedi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte diappello di Potenza, in diversa composizione personale, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte di cassazione in data 9/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 5352/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 6 di 6