CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 09818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE 1. - La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato, era stato condannato, alla pena di mesi quattro di reclusione e C 600,00 di multa in relazione all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione alla mancata presenza nel fascicolo per il dibattimento nel narco test. 3. - Il ricorso è inammissibile perché basato su una doglianza manifestamente infondata. Del resto, dalla semplice lettura della sentenza impugnata, emerge che, nel corso del giudizio di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, erano stati integrati gli atti del fascicolo e che tra questi era stato inserito l'accertamento tramite narco test e che dopo tale acquisizione l'imputato aveva chiesto di essere giudicato il rito abbreviato, sicchè l'imputato era stato giudicato sulla base degli atti acquisiti tra cui l'accertamento del narco test. 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]? e