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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04361/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26449-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, d omiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] GENERALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 26449 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -2- SANTINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 255/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata ha definito il giudizio di rinvio,riassunto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe a seguito della ordinanza di questa Corte n. 17314/2020;

2. i ricorrenti, tutti appartenenti al personale docente e Ata della scuola statale, avevano agito in giudizio invocando, tra l’altro, il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/Ce, al fine di ottenere l’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, anzianità che doveva essere calcolata per intero in occasione della ricostruzione della carriera;

3. la Corte distrettuale di Campobasso aveva erroneamente ritenuto che anche rispetto a detta pretesa dovesse operare la «cancellazionedell’illecito», conseguente all’avvenuta stabilizzazione,e detto capo della decisione è stato cassato dalla pronuncia rescindente, che ha richiamato i principi di diritto affermati, rispettivamente per il personale docente e ATA, da Cass. n. 31149/2019 eda Cass. n. 31150/2019;

4. la Corte d’appello di L’Aquila, riassunto il quadro normativo ed evidenziata la diversità della disciplina dettata per i docenti, ha esaminato la documentazione in atti ed ha ritenuto discriminatoria, nei limiti precisati nella motivazione, la ricostruzione della carriera operata dal MIUR che, nei decreti, attraverso l’applicazione dell’abbattimento previsto rispettivamente dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e dall’art. 569 dello stesso T.U., aveva finito per riconoscere un’anzianità inferiore a quella effettivamente maturata;

5. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’istruzione; Ric. 2021 n. 26449 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -3-

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

7. i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo ed il secondo motivo di ricorso, formulati rispettivamente per il personale docente e per il personale ATA, denunciano «violazione, ai sensi dell’art. 111,c.1, Cost., in combinato disposto con l’art. 360 c.p.c., comma1, n. 3, di norme di diritto per mancata conformazione a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17314-2020; violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c…..; [OSCURATO:PERSONA], Direttiva 1999/70/CE» e addebitano alla Corte territoriale di avere nella sostanza disatteso i principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente, pervenendo a riconoscere ad entrambe le categorie di personale un’anzianità inferiore a quella effettivamente maturata e, per alcune posizioni, a quella riconosciuta nei decretidi ricostruzione della carriera;

1.1. i ricorrenti sostengono che il giudice del rinvio, nel compiere l’esame demandato dalla pronuncia cassatoria, ha erroneamente valutato la documentazione prodotta ed ha omesso di considerare interi periodi di servizio in relazione ai quali era stata offerta la prova della prestazione dell’attività lavorativa attraverso la produzione degli stati matricolari (depositati dal MIUR) e dei decreti di ricostruzione della carriera;

2. con il terzo motivo è denunciata, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria circa i fatti controversi e decisivi» ed i ricorrenti sostengono che «la documentazione esaminata avrebbe dovuto indurre il Collegio ad adottare una diversa soluzione, nel senso di riconoscere integralmente i periodi di servizio, non ridurli, sminuirli o svilirli»;

3. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili; la Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente e, all’esito della valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, ha ritenuto di poter accogliere le domande nei soli limiti precisati in motivazione; Ric. 2021 n. 26449 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -4- le censure, sotto l’apparente deduzione di errores in procedendo(in relazione all’asserita violazione dell’art. 384 cod. proc. civ.) e in iudicando (con riferimento al dedotto contrasto con la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA]), in realtà sollecitano un diverso giudizio di fatto, che esula dai limiti del controllo di legittimità, perché, come risulta evidente dalla sintesi dei motivi sopra riportata, addebitano al giudice del rinvio un errore che attiene, non all’interpretazione della normativa rilevante nella fattispecie e del principio di diritto enunciato dall’ordinanza cassatoria, bensì alla quantificazione dell’anzianità per l’asserita omessa valutazione di periodi, risultanti, invece, dagli atti;

3.1. è ius receptum nella giurisprudenza di questa Cort e l’orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass.n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017); 4.con specifico riferimento al giudizio di rinvio si è affermato, ed al pr incipio occorre dare continuità, che «i limiti dei poteri attribuiti al giudice dirinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice dirinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., alprincipio di diritto enunciato dalla sentenza d i cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamentoe la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente ifatti già accertati, ma può anche indagare su altrifatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già Ric. 2021 n. 26449 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -5- verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice dirinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione delprincipio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" deifatti già acquisiti, nonché la valutazione di altrifatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e semprenel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse» ( Cass. n. 27337/2019 e Cass. n. 448/2020); in detta ultima ipotesi, che è quella che ricorre nella fattispecie, la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. non può essere ravvisata in relazione all’accertamento dei fatti reso necessario dalla sentenza rescindente, perché detto accertamento resta riservato al giudice del merito e, quindi, può essere censurato nel giudizio di legittimità nei limiti indicati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo vigente, che riguarda solo l’omesso esame di un fatto decisivo, da non confondere, ove il fatto sia stato apprezzato, con l’omessa o errata valutazione di risultanze istruttorie (Cass.

S.U. n. 8053/2014); il ricorso è chiaro nel denunciare un errore della Corte territoriale commesso nella quantificazionedell’effettiva anzianità di servizio, che avrebbe falsato il giudizio di comparazione, ma detto errorenon implica alcuna violazione del principio di diritto enunciato ed esula dall’ambito della cognizione del giudice di legittimità, poiché allo stesso si può porre rimedio mediante il ricorso o alla procedura di correzione di errore materiale ( nella specie inutilmente esperita dai ricorrenti) o alla revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., che può essere domandata qualora l’errore medesimo sia conseguenza di travisamento dei dati acquisiti al processo e della percezione di circostanze incontestatein modo contrario a quanto risulta dagli atti di causa ( Cass. n. 4868/2017; Cass. n. 15228/2015);

5. inammissibile, poi, è anche il terzo motivo; a seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis, è denunciabile nel giudizio di legittimità solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente Ric. 2021 n. 26449 sez.

ML -ud. 14-12-2022 -6- incomprensibile, sicché resta ormai esclusa qualunque rilevanza della mera insufficienza della motivazione; in relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo( cfr. Cass.

S.U. n. 34476/2019 che richiama Cass.

S.U. n. 8053/2014, Cass.

S.U. n. 9558/2018 e Cass.

S.U. n. 33679/2018); nella fattispecie, pertanto, è inammissibile la censura ricondotta al vizio motivazionale, perché la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni dell’accoglimento solo parziale delle domande ed ha esaminato i fatti storici rilevanti ai fini di causa, ossia l’attività espletata dai ricorrenti sulla base di rapporti d tempo determinato, sicché la doglianza finisce per denunciare l’omesso esame, non di un fatto, bensì della documentazione destinata a provare i dati storici rilevanti ai fini di causa;

6. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo;

7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, dell'ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26449-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesidagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro MINISTERO [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, d omiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] GENERALE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 26449 sez. ML -ud. 14-12-2022 -2- SANTINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 255/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata ha definito il giudizio di rinvio,riassunto da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe a seguito della ordinanza di questa Corte n. 17314/2020; 2. i ricorrenti, tutti appartenenti al personale docente e Ata della scuola statale, avevano agito in giudizio invocando, tra l’altro, il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/Ce, al fine di ottenere l’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, anzianità che doveva essere calcolata per intero in occasione della ricostruzione della carriera; 3. la Corte distrettuale di Campobasso aveva erroneamente ritenuto che anche rispetto a detta pretesa dovesse operare la «cancellazionedell’illecito», conseguente all’avvenuta stabilizzazione,e detto capo della decisione è stato cassato dalla pronuncia rescindente, che ha richiamato i principi di diritto affermati, rispettivamente per il personale docente e ATA, da Cass. n. 31149/2019 eda Cass. n. 31150/2019; 4. la Corte d’appello di L’Aquila, riassunto il quadro normativo ed evidenziata la diversità della disciplina dettata per i docenti, ha esaminato la documentazione in atti ed ha ritenuto discriminatoria, nei limiti precisati nella motivazione, la ricostruzione della carriera operata dal MIUR che, nei decreti, attraverso l’applicazione dell’abbattimento previsto rispettivamente dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e dall’art. 569 dello stesso T.U., aveva finito per riconoscere un’anzianità inferiore a quella effettivamente maturata; 5. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’istruzione; Ric. 2021 n. 26449 sez. ML -ud. 14-12-2022 -3- 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 7. i ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo ed il secondo motivo di ricorso, formulati rispettivamente per il personale docente e per il personale ATA, denunciano «violazione, ai sensi dell’art. 111,c.1, Cost., in combinato disposto con l’art. 360 c.p.c., comma1, n. 3, di norme di diritto per mancata conformazione a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17314-2020; violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c…..; [OSCURATO:PERSONA], Direttiva 1999/70/CE» e addebitano alla Corte territoriale di avere nella sostanza disatteso i principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente, pervenendo a riconoscere ad entrambe le categorie di personale un’anzianità inferiore a quella effettivamente maturata e, per alcune posizioni, a quella riconosciuta nei decretidi ricostruzione della carriera; 1.1. i ricorrenti sostengono che il giudice del rinvio, nel compiere l’esame demandato dalla pronuncia cassatoria, ha erroneamente valutato la documentazione prodotta ed ha omesso di considerare interi periodi di servizio in relazione ai quali era stata offerta la prova della prestazione dell’attività lavorativa attraverso la produzione degli stati matricolari (depositati dal MIUR) e dei decreti di ricostruzione della carriera; 2. con il terzo motivo è denunciata, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., «motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria circa i fatti controversi e decisivi» ed i ricorrenti sostengono che «la documentazione esaminata avrebbe dovuto indurre il Collegio ad adottare una diversa soluzione, nel senso di riconoscere integralmente i periodi di servizio, non ridurli, sminuirli o svilirli»; 3. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili; la Corte territoriale ha richiamato i principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente e, all’esito della valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti, ha ritenuto di poter accogliere le domande nei soli limiti precisati in motivazione; Ric. 2021 n. 26449 sez. ML -ud. 14-12-2022 -4- le censure, sotto l’apparente deduzione di errores in procedendo(in relazione all’asserita violazione dell’art. 384 cod. proc. civ.) e in iudicando (con riferimento al dedotto contrasto con la clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA]), in realtà sollecitano un diverso giudizio di fatto, che esula dai limiti del controllo di legittimità, perché, come risulta evidente dalla sintesi dei motivi sopra riportata, addebitano al giudice del rinvio un errore che attiene, non all’interpretazione della normativa rilevante nella fattispecie e del principio di diritto enunciato dall’ordinanza cassatoria, bensì alla quantificazione dell’anzianità per l’asserita omessa valutazione di periodi, risultanti, invece, dagli atti; 3.1. è ius receptum nella giurisprudenza di questa Cort e l’orientamento secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è, dunque, segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass.n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017); 4.con specifico riferimento al giudizio di rinvio si è affermato, ed al pr incipio occorre dare continuità, che «i limiti dei poteri attribuiti al giudice dirinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso perviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice dirinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., alprincipio di diritto enunciato dalla sentenza d i cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamentoe la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente ifatti già accertati, ma può anche indagare su altrifatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già Ric. 2021 n. 26449 sez. ML -ud. 14-12-2022 -5- verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice dirinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione delprincipio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" deifatti già acquisiti, nonché la valutazione di altrifatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e semprenel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse» ( Cass. n. 27337/2019 e Cass. n. 448/2020); in detta ultima ipotesi, che è quella che ricorre nella fattispecie, la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. non può essere ravvisata in relazione all’accertamento dei fatti reso necessario dalla sentenza rescindente, perché detto accertamento resta riservato al giudice del merito e, quindi, può essere censurato nel giudizio di legittimità nei limiti indicati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo vigente, che riguarda solo l’omesso esame di un fatto decisivo, da non confondere, ove il fatto sia stato apprezzato, con l’omessa o errata valutazione di risultanze istruttorie (Cass. S.U. n. 8053/2014); il ricorso è chiaro nel denunciare un errore della Corte territoriale commesso nella quantificazionedell’effettiva anzianità di servizio, che avrebbe falsato il giudizio di comparazione, ma detto errorenon implica alcuna violazione del principio di diritto enunciato ed esula dall’ambito della cognizione del giudice di legittimità, poiché allo stesso si può porre rimedio mediante il ricorso o alla procedura di correzione di errore materiale ( nella specie inutilmente esperita dai ricorrenti) o alla revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., che può essere domandata qualora l’errore medesimo sia conseguenza di travisamento dei dati acquisiti al processo e della percezione di circostanze incontestatein modo contrario a quanto risulta dagli atti di causa ( Cass. n. 4868/2017; Cass. n. 15228/2015); 5. inammissibile, poi, è anche il terzo motivo; a seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis, è denunciabile nel giudizio di legittimità solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente Ric. 2021 n. 26449 sez. ML -ud. 14-12-2022 -6- incomprensibile, sicché resta ormai esclusa qualunque rilevanza della mera insufficienza della motivazione; in relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo( cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019 che richiama Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018 e Cass. S.U. n. 33679/2018); nella fattispecie, pertanto, è inammissibile la censura ricondotta al vizio motivazionale, perché la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni dell’accoglimento solo parziale delle domande ed ha esaminato i fatti storici rilevanti ai fini di causa, ossia l’attività espletata dai ricorrenti sulla base di rapporti d tempo determinato, sicché la doglianza finisce per denunciare l’omesso esame, non di un fatto, bensì della documentazione destinata a provare i dati storici rilevanti ai fini di causa; 6. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, dell'ulteriore importo a t
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