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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 1997

Cassazione n. 22827/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/10/1997 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < f(+ 7/U-k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 luglio 2022, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata in data 8 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria aggravata con la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e lesioni personali aggravate, riducendo la sanzione inflitta in primo grado.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie, ove la Corte territoriale, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha congruamente considerato le segnalazioni per altri reati e le condizioni di vita dell'imputato tali da connotare negativamente la sua personalità in termini di capacità a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/10/1997 avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; < f(+ 7/U-k [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 5 luglio 2022, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata in data 8 luglio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina impropria aggravata con la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e lesioni personali aggravate, riducendo la sanzione inflitta in primo grado. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo Collegio, nel motivare il diniego delle attenuanti richieste, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie, ove la Corte territoriale, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha congruamente considerato le segnalazioni per altri reati e le condizioni di vita dell'imputato tali da connotare negativamente la sua personalità in termini di capacità a delinquere; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 22827/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris