CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 29772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza considerato che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-4 in relazione alla configurabilità del delitto di favoreggiamento per avere il ricorrente espressamente rifiutato di fornire indicazioni o, comunque, elementi utili per l'identificazione dello straniero con il quale era stato visto parlare); ritenuto che il reato di favoreggiamento personale può essere realizzato anche attraverso una condotta omissiva di colui che si rifiuti di rendere dichiarazioni e di fornire indicazioni alla polizia giudiziaria, in violazione dell'obbligo di rispondere secondo verità / desumibile dagli articoli 351, 362 comma primo, e 198 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 30349 del 11/07/2013, Virzì, Rv. 256909); rilevato che anche il secondo e il terzo motivo sono generici e si rivelano manifestamente infondati a fronte della completa motivazione resa, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali e della gravità della condotta/ nonché la congruità della pena, proporzionata alla condotta e alla personalità dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il consiglirØ estensore [OSCURATO:PERSONA]