CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21302/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCCA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, che - per quanto di rilievo in questa sede - lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di minaccia; Letta la memoria pervenuta per l'odierna udienza, con la quale l'imputato ha ribadito le ragioni dell'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] che i primi tre motivi di ricorso - con i quali il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione, rispettivamente, all'affermazione di responsabilità, all'erronea valutazione della prova ed alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - risultano inammissibilmente formulati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati, nonché volti ad ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, nonostante il giudice di prime cure abbia incensurabilmente evidenziato come, alla luce dell'esame del compendio probatorio, risulti pienamente integrato l'elemento materiale richiesto dalla fattispecie di reato in contestazione, così come è pacifica la sussistenza della coscienza e volontà, in capo al ricorrente, di profferire espressioni del tutto idonee a ledere la libertà di autodeterminazione della persona offesa, non essendo richiesto - come invece prospettato dal ricorrente - il dolo specifico (Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Schepis, Rv. 257765 - 01); Rilevato che il quanto motivo, con il quale si deduce omessa assunzione di prova decisiva, è del tutto generico, limitandosi il ricorrente a censurare "la mancata escussione di altri possibili testimoni" e l'acquisizione "di ulteriori elementi oggettivi a riscontro delle dichiarazioni accusatorie"; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M