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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26301/2026

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d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] PICARDIche conclude chiedendo il rigetto del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali siriporta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Palermo con sentenza emessa in data 3 giugno2025 ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due emesi quattro di reclusione per il delitto di incendio appiccato all’interno del CPR diTrapani inflittagli in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Trapani.L’imputazione trae origine dall’incendio divampato presso i settori A, B e Cdel CPR di Trapani il data 22 gennaio 2024 che aveva imposto la necessità dichiamare i Vigili del fuoco.Il fuoco in quei settori veniva spento solo nel tardo pomeriggio, quandoveniva appiccato un nuovo incendio nei settori D, E, ed F dove erano stati nelfrattempo allocati gli occupanti dei settori bruciati al mattino.Le fasi del l ’appiccamento del fuoco erano tutte videoregistrate econsentivano la piana identificazione dei responsabili, uno dei quali era, secondol’accertamento operato dai giudici di merito, certamente l’imputato.2.

Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato [OSCURATO:PERSONA] a mezzo deldifensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt.110 e 419 cod. pen.L’impugnata sentenza non ha chiarito come avrebbe potuto il sacchettoportato dall’imputato contribuito ad innescare o a sostenere un incendio di taliproporzioni, così come la presenza dell’imputato per una manciata di secondiall’interno della stanza dove era stato accatastato materiale vario e dovedivampò il fuoco sia stato elemento fattuale sufficiente a sostenerne laresponsabilità concorsuale nel reato contestato.La Corte, inoltre, non ha in alcun modo valutato l’ipotesi ricostruttivaalternativa offerta dalla difesa.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art.424, secondo comma, cod. pen.La condotta ascritta all’imputato avrebbe potuto agevolmente rientrare nellafattispecie di minore gravità come invocato dalla difesa, poiché avere contribuitocon un solo sacchetto è condotta che manifesta la volontà di un danneggiamentoe non già quella di provocare un incendio di tali dimensioni.La mancata adesione all’altrui programma criminoso discende anche dalfatto che egli non partecipò alla protesta successiva.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 62bis cod. pen.Anche volendo valutare l’evento come grave, il medesimo non può essereminimo, posto che l’imputato sul luogo del delitto ha trascorso un periodo ditempo limitatissimo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.I tre motivi di doglianza costituiscono mera riproposizione, senza elementi dinovità, delle medesime argomentazioni spese in sede di gravame in appello ecircostanziatamente respinte con la sentenza impugnata.1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.La ricostruzione della condotta materialmente tenuta dall’imputato ècontenuta nelle sentenze di merito ed è il frutto della visione delle riprese dellevideo camere.La disamina delle immagini come descritte nella sentenza consente diaffermare che l’imputato in un primo momento aveva fatto accesso alla stanzadove sarebbe poi divampato il fuoco con un sacchetto contenete delle bottiglie edel materiale cartaceo; qualche secondo dopo l’uomo usciva dalla stanza senza ilsacchetto, per farvi rientro due minuti dopo al seguito di un correo chetrascinava una coperta in fiamme.Una volta uscito per la seconda volta si notava un intenso fumo nerofuoriuscire dalla stanza.È pertanto evidente come la motivazione che sostiene la declaratoria dipenale responsabilità contenuta nel provvedimento impugnato sia tutt’altro checarente, illogica o contraddittoria.È dunque necessario ricordare un costante insegnamento di questa Corte,secondo il quale in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01)Il ricorrente a fronte di una motivazione completa e ampia sollecita la Cortea fornire una differente ricostruzione dei fatti, peraltro in palese contrasto con idati fattuali contenuti nelle sentenze di merito; l’impugnato provvedimento, poi,analizza anche la ricostruzione difensiva alternativa, rispetto alla quale formulaun motivato giudizio di inconsistenza.Circa la pretesa difensiva di isolare la condotta concorsuale dell’imputatorispetto a quella dei correi e rispetto all’evento cagionato per delimitarne lagravità, si osserva che è certamente esatto che, a seguito di Sez.

U, n. 27727del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01, questa Corte havalorizzato la necessità di considerare una dimensione più marcatamentesoggettiva, in forza della quale il medesimo fatto ascritto a diversi imputati puòessere contestualmente suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse, quando,all'esito di una valutazione complessiva, emerga che le condotte di alcunicompartecipi esprimono un diverso grado di disvalore oggettivo e soggettivo.Tuttavia, nel caso di specie, avendo l’imputato offerto un contributo causaleall’appiccamento dell’incendio, una volta che si definisca il fatto occorso comeincendio non potrà, con tutta evidenza, imputarsi al singolo correo il concorso inun diverso reato, quale quello di cui all’art. 424 cod. pen. non potendosirinvenire in capo all’imputato gli elementi costitutivi di tale diverso reato.I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguonoin relazione all'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato daldolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per leloro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare uneffettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolospecifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà unincendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (Sez.1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402 - 01).Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosaaltrui, abbia realizzato, per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni delrisultatoraggiunto, un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblicaincolumità, deve rispondere del delitto di incendio doloso e non già del menograve reato di danneggiamento seguito da incendio (Sez. 1, 14/03/1995, n.4506, Baldo; Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258942).È proprio questo il caso in esame: quand’anche l’intenzione immediatadell’imputato potesse essere limitata alla volontà di danneggiare la cosa altrui,stante le condotte tenute, i mezzi usati e la vastità del risultato è razionaleritenere che egli fosse ben consapevole della idoneità della condotta a cagionarel’incendio poi verificatosi.2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramenteripropositivo, senza alcun elemento di novità, di analogo motivo già sottoposto alvaglio della Corte territoriale.La Corte si è ampiamente soffermata su tale argomentazione difensiva, giàfacente parte dei motivi di gravame e ha affermato come la condottadell’imputato abbia contribuito all’innesco e all’alimentazione del fuoco, con lenecessarie conseguenze che discendono da quanto osservato al punto 2.1 circa icriteri distintivi fra il due reati.La condotta concretamente tenuta dall’imputato non è limitata ad averealimentato il fuoco con il contento di un sacchetto, nel quale vi era materialevario infiammabile, ma è costituita anche dall’essere egli tornato nel luogo ovepoi sarebbe divampato il fuoco insieme ad un altro soggetto che trascinava unacoperta in fiamme, con ciò dunque dandosi ulteriore rinforzo alla condotta diconcorso contestata.2.3 Il terzo motivo è parimenti inammissibile.La Corte ha respinto il motivo di gravame avente analogo contenuto conmotivazione logica e non contraddittoria non superata dal ricorrente.La mancata concessione delle attenuanti generiche è sostenuta dallaricostruzione della condotta tenuta dall’imputato che, a differenza di quantoritenuto dal ricorrente, non si sostanzia nella presenza sul luogo dell’incendio perpochi secondi, ma è composta da reiterate condotte successive che hanno tuttecontribuito da alimentare il fuoco.Tale argomentazione non è contrastata dal ricorrente se non conaffermazioni del tutto generiche che comunque partono dal presupposto erratocirca l’effettivo contenuto della condotta criminosa dell’imputato, ricostruitodiversamente da entrambi i giudici di merito.4.

In ragione delle ragioni testè richiamate il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] PICARDIche conclude chiedendo il rigetto del ricorso.L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali siriporta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo con sentenza emessa in data 3 giugno2025 ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due emesi quattro di reclusione per il delitto di incendio appiccato all’interno del CPR diTrapani inflittagli in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Trapani.L’imputazione trae origine dall’incendio divampato presso i settori A, B e Cdel CPR di Trapani il data 22 gennaio 2024 che aveva imposto la necessità dichiamare i Vigili del fuoco.Il fuoco in quei settori veniva spento solo nel tardo pomeriggio, quandoveniva appiccato un nuovo incendio nei settori D, E, ed F dove erano stati nelfrattempo allocati gli occupanti dei settori bruciati al mattino.Le fasi del l ’appiccamento del fuoco erano tutte videoregistrate econsentivano la piana identificazione dei responsabili, uno dei quali era, secondol’accertamento operato dai giudici di merito, certamente l’imputato.2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato [OSCURATO:PERSONA] a mezzo deldifensore di fiducia, articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione degli artt.110 e 419 cod. pen.L’impugnata sentenza non ha chiarito come avrebbe potuto il sacchettoportato dall’imputato contribuito ad innescare o a sostenere un incendio di taliproporzioni, così come la presenza dell’imputato per una manciata di secondiall’interno della stanza dove era stato accatastato materiale vario e dovedivampò il fuoco sia stato elemento fattuale sufficiente a sostenerne laresponsabilità concorsuale nel reato contestato.La Corte, inoltre, non ha in alcun modo valutato l’ipotesi ricostruttivaalternativa offerta dalla difesa.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art.424, secondo comma, cod. pen.La condotta ascritta all’imputato avrebbe potuto agevolmente rientrare nellafattispecie di minore gravità come invocato dalla difesa, poiché avere contribuitocon un solo sacchetto è condotta che manifesta la volontà di un danneggiamentoe non già quella di provocare un incendio di tali dimensioni.La mancata adesione all’altrui programma criminoso discende anche dalfatto che egli non partecipò alla protesta successiva.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 62bis cod. pen.Anche volendo valutare l’evento come grave, il medesimo non può essereminimo, posto che l’imputato sul luogo del delitto ha trascorso un periodo ditempo limitatissimo.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.I tre motivi di doglianza costituiscono mera riproposizione, senza elementi dinovità, delle medesime argomentazioni spese in sede di gravame in appello ecircostanziatamente respinte con la sentenza impugnata.1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato.La ricostruzione della condotta materialmente tenuta dall’imputato ècontenuta nelle sentenze di merito ed è il frutto della visione delle riprese dellevideo camere.La disamina delle immagini come descritte nella sentenza consente diaffermare che l’imputato in un primo momento aveva fatto accesso alla stanzadove sarebbe poi divampato il fuoco con un sacchetto contenete delle bottiglie edel materiale cartaceo; qualche secondo dopo l’uomo usciva dalla stanza senza ilsacchetto, per farvi rientro due minuti dopo al seguito di un correo chetrascinava una coperta in fiamme.Una volta uscito per la seconda volta si notava un intenso fumo nerofuoriuscire dalla stanza.È pertanto evidente come la motivazione che sostiene la declaratoria dipenale responsabilità contenuta nel provvedimento impugnato sia tutt’altro checarente, illogica o contraddittoria.È dunque necessario ricordare un costante insegnamento di questa Corte,secondo il quale in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice dilegittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione evalutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotatidi una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice delmerito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01)Il ricorrente a fronte di una motivazione completa e ampia sollecita la Cortea fornire una differente ricostruzione dei fatti, peraltro in palese contrasto con idati fattuali contenuti nelle sentenze di merito; l’impugnato provvedimento, poi,analizza anche la ricostruzione difensiva alternativa, rispetto alla quale formulaun motivato giudizio di inconsistenza.Circa la pretesa difensiva di isolare la condotta concorsuale dell’imputatorispetto a quella dei correi e rispetto all’evento cagionato per delimitarne lagravità, si osserva che è certamente esatto che, a seguito di Sez. U, n. 27727del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 01, questa Corte havalorizzato la necessità di considerare una dimensione più marcatamentesoggettiva, in forza della quale il medesimo fatto ascritto a diversi imputati puòessere contestualmente suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse, quando,all'esito di una valutazione complessiva, emerga che le condotte di alcunicompartecipi esprimono un diverso grado di disvalore oggettivo e soggettivo.Tuttavia, nel caso di specie, avendo l’imputato offerto un contributo causaleall’appiccamento dell’incendio, una volta che si definisca il fatto occorso comeincendio non potrà, con tutta evidenza, imputarsi al singolo correo il concorso inun diverso reato, quale quello di cui all’art. 424 cod. pen. non potendosirinvenire in capo all’imputato gli elementi costitutivi di tale diverso reato.I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguonoin relazione all'elemento psicologico in quanto mentre il primo è connotato daldolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l'evento con fiamme che, per leloro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare uneffettivo pericolo per la pubblica incolumità, il secondo è connotato dal dolospecifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà unincendio con le caratteristiche prima indicate o il pericolo di siffatto evento (Sez.1, n. 29294 del 17/05/2019, Feno, Rv. 276402 - 01).Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'agente, pur proponendosi di danneggiare la cosaaltrui, abbia realizzato, per i mezzi usati e per la vastità e le dimensioni delrisultatoraggiunto, un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblicaincolumità, deve rispondere del delitto di incendio doloso e non già del menograve reato di danneggiamento seguito da incendio (Sez. 1, 14/03/1995, n.4506, Baldo; Sez. 5, n. 1697 del 25/09/2013, Rv. 258942).È proprio questo il caso in esame: quand’anche l’intenzione immediatadell’imputato potesse essere limitata alla volontà di danneggiare la cosa altrui,stante le condotte tenute, i mezzi usati e la vastità del risultato è razionaleritenere che egli fosse ben consapevole della idoneità della condotta a cagionarel’incendio poi verificatosi.2.2 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramenteripropositivo, senza alcun elemento di novità, di analogo motivo già sottoposto alvaglio della Corte territoriale.La Corte si è ampiamente soffermata su tale argomentazione difensiva, giàfacente parte dei motivi di gravame e ha affermato come la condottadell’imputato abbia contribuito all’innesco e all’alimentazione del fuoco, con lenecessarie conseguenze che discendono da quanto osservato al punto 2.1 circa icriteri distintivi fra il due reati.La condotta concretamente tenuta dall’imputato non è limitata ad averealimentato il fuoco con il contento di un sacchetto, nel quale vi era materialevario infiammabile, ma è costituita anche dall’essere egli tornato nel luogo ovepoi sarebbe divampato il fuoco insieme ad un altro soggetto che trascinava unacoperta in fiamme, con ciò dunque dandosi ulteriore rinforzo alla condotta diconcorso contestata.2.3 Il terzo motivo è parimenti inammissibile.La Corte ha respinto il motivo di gravame avente analogo contenuto conmotivazione logica e non contraddittoria non superata dal ricorrente.La mancata concessione delle attenuanti generiche è sostenuta dallaricostruzione della condotta tenuta dall’imputato che, a differenza di quantoritenuto dal ricorrente, non si sostanzia nella presenza sul luogo dell’incendio perpochi secondi, ma è composta da reiterate condotte successive che hanno tuttecontribuito da alimentare il fuoco.Tale argomentazione non è contrastata dal ricorrente se non conaffermazioni del tutto generiche che comunque partono dal presupposto erratocirca l’effettivo contenuto della condotta criminosa dell’imputato, ricostruitodiversamente da entrambi i giudici di merito.4. In ragione delle ragioni testè richiamate il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 15 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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