CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 18004/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Pennacchi, [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Davini, con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata diSassari n. 204/2020 depositata il 03/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’[OSCURATO:PERSONA] Sassari (ERSU) agivainnanzi al Tribunale di Sassari nei confronti del ragionier Giovanni CarloNumero registro generale 26164/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 18004/2026Data pubblicazione 04/06/2026Spirito, chiedendo la restituzione di euro 27.094,88, versata al medesimoin data 20-10-15, a titolo di IVA e cassa previdenza.Con ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c. il Tribunale di Sassariaccoglieva la domanda, ordinando la restituzione di suddetta somma.2. A seguito dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], la Corted’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del3.07.2020, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso [OSCURATO:PERSONA],con atto affidato a cinque motivi.Resiste con controricorso l’ERSU.Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Risulta superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagliCon ricorso notificato il 5.10.2020, il ricorrente ha affermato che lasentenza impugnata, del 3.7.2020, gli è stata notificata in data 7.7.2020,ma non ha prodotto la relata di notifica.Per consolidato orientamento di nomofilachia, la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione dellasentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione dellasentenza, appunto - idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 c.p.c. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte,impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendosorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art.369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica - ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso dinotificazione a mezzo PEC - senza che sia possibile recuperare alla relativaomissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensidell’art. 372 c.p.c. (ex plurimis, cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349;Cass. 07/06/2021, n. 15832).Numero registro generale 26164/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 18004/2026Data pubblicazione 04/06/2026La sanzione dell’improcedibilità contemplata dall’art. 369, comma 2,num. 2, c.p.c., non contrasta poi con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU,trattandosi di un adempimento preliminare, tutt’altro che oneroso ecomplesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giustoprocesso, essendo finalizzato a verificare, nell’interesse pubblico, latempestività dell’impugnazione e l’adempimento dei relativi oneriprocedurali.Nel caso in esame, il descritto onere non risulta assolto.Infatti, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., parte ricorrente hadepositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione dinotificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, poiché notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione èstata prodotta dalla controricorrente o, comunque, acquisita agli atti delfascicolo di ufficio.Ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppureil principio di diritto (cd. prova di resistenza), più volte enunciato da questaCorte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386, sulla scia di Cass.10/07/2013, n. 17066), in forza del quale, pur in difetto della produzione dicopia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione dellamedesima, prescritta dall’art. 369, comma 2, num. 2, c.p.c., il ricorso percassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la suanotificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimogiorno dalla pubblicazione della sentenza.Infatti, a fronte di una sentenza pubblicata il 3 luglio 2020, la notificadel ricorso in esame è avvenuta il giorno 5 ottobre 2020, trascorso quindi ilmenzionato arco temporale (che andava a scadere il 2 ottobre 2020,venerdì).2. Pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Numero registro generale 26164/2020Numero sezionale 1315/2026Numero di raccolta generale 18004/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.1, comma 17 legge n. 228/12), applicabile ratione temporis (essendo statoil ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 2.600,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente