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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 1990

Cassazione n. 20752/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1990 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,v7 t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27 settembre 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce confermava parzialmente la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, rideterminando la pena inflitta in mesi otto e giorni venti di reclusione; Ritenuto che con unico motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e dei criteri di legge, in aderenza alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che si svolgono considerazioni in diritto smentite dalla costante giurisprudenza, che richiede elementi positivi a favore dell'imputato (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01), mentre la Corte ha evidenziato plurimi elementi ostativi, come un precedente penale per furto e la violazione ripetuta delle prescrizioni impostegli; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1990 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,v7 t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 27 settembre 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce confermava parzialmente la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, rideterminando la pena inflitta in mesi otto e giorni venti di reclusione; Ritenuto che con unico motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e dei criteri di legge, in aderenza alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che si svolgono considerazioni in diritto smentite dalla costante giurisprudenza, che richiede elementi positivi a favore dell'imputato (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell'08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01), mentre la Corte ha evidenziato plurimi elementi ostativi, come un precedente penale per furto e la violazione ripetuta delle prescrizioni impostegli; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 20752/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris