CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 4824/2016 proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIAsez. staccata di Salerno, n. 7801 /12/2015 , depositata il 25 agosto 2015, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno , co n sentenza n. 2 del 17 maggio 2012 , aveva rigettatoi riuniti ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento di cinque avvisi di accertamento , con i quali,per gli anni 2007 e 2008, l'Agenzia delle Entrate , aveva rilevato costi non deducibili relativi in parte a mancata documentazione per euro 501.379,00 ed in parte ad utilizzazione di fatture soggettivamente false per euro 322.470,00, sulla base delle risultanze del P.V.C. redatto dalla Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA] e sul presupposto che il ricorrente, aveva costituito, in data 2 g ennaio 2008 , una ditta individuale esercente l'attività di commercio all'ingrosso di autovetture ed autoveicoli leggeri, poi cessata il 31 dicembre 2008,che era servita esclusivamente per ricettare n. 27 auto di grossa cilindrata. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, in via preliminare, l'incomprensibile asserzione «vennero forzatamente perfezionate nel libro giornale le discrasie rilevate dalle scritture contabili IVA e addirittura i pagamenti fatti e ricevuti», in quanto il libro giornale tenuto in contabilità ordinaria assumeva in sé i registri IVA acquisti e vendite e le annotazioni di pagamenti fatti e ricevuti; dalla documentazione esibita dal contribuente (dichiarazione redditi, libro giornale, registri IVA acquisti e vendite, dichiarazioni IVA, dichiarazione redditi, l ibro giornale della soc. Auto HAURC — BURC venditrice delle autovetture) , si deduceva l'acquisto e la vendita certa delle autovetture, la dichiarazione ai fini IVA ed II.DD. del reddito come emergente dalle scritture contabili, con la conseguenza che non si ravvisava alcuna omissione ed alcuna evasione; quanto al processo penale in corso in Germania,il Trezza ne aveva comunicatola definizione favorevole, ma non ne aveva prodotto prova e, tuttavia , l'Ufficio non aveva obiettato nulla nelle controdeduzioni. 3.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 19 e dell'art. 54,comma 2, del d.P.R. n. 633/ 19 72 , nonché dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 7 della legge n.212/2000, in relazione all'art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva ignorato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in conformità con i comuni canoni probatori stabiliti dall'art. 2697 cod. civ., compete al contribuente, che abbia effettuato una detrazione di imposta, l'onere di dimostrare la sussistenza del diritto esercitato; tale prova non poteva consistere nella semplice esistenza di fatture formalmente regolari, allorquando l'Ufficio adduceva elementi che contrastavano con l'apparenza documentale; in questo caso, infatti, il contribuente che invocava il diritto alla detrazione d oveva fornire ulteriori e più congrui elementi che dimostravano la veridicità (ideologica e/o materiale) della fattura e dei dati in essa esposti, e perciò, con specifico riguardo al caso di specie,della effettiva esistenza e della effettiva operatività dell'apparente venditore della merce ; contrariamente a quanto la Commissione tributaria regionale mostravadi ritenere, la fattura, come gli altri registri contabili e le dichiarazioni IVA non costituivanodocumentazione dotata di fede privilegiata, ma un semplice documento commerciale avente la natura ed il valore probatorio di una semplice scrittura privata; in guisa che, nel caso in cui ne eracontestata la veridicità, non spettavaa chi la contestava l'onere di dimostrare « con certezza» la falsità, ma spetta va piuttosto a chi la utilizza va l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza dei fatti con essa rappresentati. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non avrebbe dovuto riconoscere il diritto dell'intimata società alla detrazione dell'IVA, non avendo fornito alcuna prova del reale acquisto delle vetture dalla società tedesca per la rivendita nel mercato interno. 2.Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 cod. civ., nonché dell'art.54 cod. proc. pen., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La sentenza della Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente sulla base della mera circostanza dell'intervenuta sentenza di assoluzione penale, peraltro indimostrata seppure non contestata dall'ufficio, che avrebbe esaminato i medesimi fatti oggetto del processo tributario, richiamandone genericamente l'esito; il giudicat o penale non aveva alcuna efficacia vincolante nel processo tributario potendo i fatti in esso accertati costituire meri indizi, che il giudice tributario era comunque tenuto a vagliare in maniera dettagliata, attese le evidenti differenze processuali e sostanziali di imputazione e di acquisizione e valutazione delle prove. 3.Il terzo motivo deduce l'o messo esame di un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Punto decisivo della controversia era il d isconoscimento nell'anno d'imposta 2008 anche di costi non sorretti da documentazione idonea a comprovarne l'effettività e l'inerenza, oltre l'insussistenza di un giudicato penale sulla parte della sentenza penale favorevole alla parte contribuente; la sentenza, sul punto, non aveva sufficientemente riscontrato le specifiche deduzioni dell'ufficio appellato. L ' A mministrazione finanziaria aveva specificatamente dedotto,a pag. 4 dell'atto di costituzione in appello, che l'avviso di accertamento aveva ad oggetto il disconoscimento anche di alcuni costi in quanto non sorretta da alcuna documentazione giustificativa e su cui il contribuente non aveva presentato alcuna opposizione, oltre al fatto che la sentenza penale nella parte favorevole al contribuente era stata oggetto di appello incidentale e, dunque, il giudizio penale, benché conclusosi in senso favorevole per la parte privata, non aveva acquisito alcun valore di giudicato. 4. In via preliminare va rilevato che la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata eseguita al domicilio eletto pressolo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] in Latronico (PZ), via Dante, n. 43 (come risulta dalla intestazione della sentenza impugnata), mediante servizio postale, consegnata dall'Avvocatura dello Stato il 19 febbraio 2016e che, in assenza del destinatario, è stato lasciato avviso il 23 febbraio 2016, con l'emissione di Cad 78330394004-5. 4.1 Q uesta Corte ha già precisato che, per la prova del perfezionamento dellanotifica a mezzo posta in caso di irreperibilità (relativa) del destinatario, non èsufficiente la prova della spedizione della raccomandata di avviso di deposito del piego di cui all'art. 8, comma2 (ora comma 4), della legge n. 890/1982, come modificato daldecreto legge n. 35/2005 e della (successiva) compiuta giacenza del piego dopo talespedizione, ma è necessario anche, in una logica costituzionalmente orientata, conoscere gli esiti della menzionata raccomandata, attraverso la produzione d ell'avviso di ric evimento della comunicazione di avvenuto deposito (avviso ricevimento del C.A.D.) di cui allo stesso comma 2 (v. Cass., Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021; cfr. Cass. 21 febbraio 2019, n. 5077, poi seguita da Cass. 20 giugno 2019, n. 16601 ed anche da Cass. 17ottobre 2019, n. 26287). 4.2 Nel caso in esame, non è stato rivenuto nel fascicolo l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito. 5.La causa deve, pertanto, essere rinviata a nuovo ruolo, onerando l’Agenzia delle Entrate di rinnovare la notifica del ricorso per cassazione personalmente a [OSCURATO:PERSONA], concedendo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;essendo decorso oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza, infatti, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio deve essere fatta a detta parte personalmente e non al procuratore costituito davanti al giudice cha ha emesso la sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 1 febbraio 2006, n. 2197; Cass., 26 settembre 2017, n. 22341; Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711). P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], pers