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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 39452/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 21297-2024 - Rei.

Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in sede di rinvio, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la decisione di prime cure con cui i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentato omicidio aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso nonché dei reati di detenzione illegittima di armi, di accensioni ed esplosioni pericolose e di danneggiamento; Preso atto della memoria presentata dal difensore degli imputati, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee ad incidere sulle conclusioni di seguito illustrate.

Considerato che il motivo di ricorso presentato da entrambi gli imputati — con cui si denunzia l'assenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. — è generico.

Ed invero, se è innegabile che la Corte di appello del rinvio avesse l'onere di delibare anche sul motivo di appello concernente le circostanze attenuanti generiche (in quanto la Corte di cassazione l'aveva ritenuto assorbito ma non precluso), è altrettanto innegabile che il ricorso oggi sub iudice si limita a denunziare la mancanza di motivazione, senza chiarire le ragioni per le quali gli imputati fossero meritevoli del beneficio.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 21297-2024 - Rei. Borrelli - Ud. 25.09.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in sede di rinvio, escludendo l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la decisione di prime cure con cui i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentato omicidio aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso nonché dei reati di detenzione illegittima di armi, di accensioni ed esplosioni pericolose e di danneggiamento; Preso atto della memoria presentata dal difensore degli imputati, che tuttavia non contiene argomentazioni idonee ad incidere sulle conclusioni di seguito illustrate. Considerato che il motivo di ricorso presentato da entrambi gli imputati — con cui si denunzia l'assenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. — è generico. Ed invero, se è innegabile che la Corte di appello del rinvio avesse l'onere di delibare anche sul motivo di appello concernente le circostanze attenuanti generiche (in quanto la Corte di cassazione l'aveva ritenuto assorbito ma non precluso), è altrettanto innegabile che il ricorso oggi sub iudice si limita a denunziare la mancanza di motivazione, senza chiarire le ragioni per le quali gli imputati fossero meritevoli del beneficio. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 se
Sentenza Cassazione n. 39452/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris