Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15835/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti - diretti a rimarcare il disvalore oggettivo della condotta di evasione in contestazione e l'intensità del dolo- giuridicamente corretti e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura, inerenti alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cp già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti - diretti a rimarcare il disvalore oggettivo della condotta di evasione in contestazione e l'intensità del dolo- giuridicamente corretti e coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 15835/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris