CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30906/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22644-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ Avvocat o STEFANO CUOGHIper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].R.L.; -intimata - avversol a SENTENZA N. 719/2023 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], assumendo l’intervenuta notificazione della sentenzain data 30/3/2023, ha chiesto la sua cassazione con ricorso notificato in data 30/10/2023. Ric. 2023n. 22644- Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 1.3. [OSCURATO:PERSONA] èrimasta intimat a . [OSCURATO:PERSONA] La Corte prende atto che il ricorso per cassazione, essendo stato notificato il 30/10/2023, è tardivo in quanto proposto: - oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 51, comma 13, c.c.i.i.; - oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327, comma 1 °, c.p.c., decorrente dal momento in cui, in data 30/3/2023, la sentenza impugnata è stata depositatae, come stabilito dall’art. 9, comma 1, c.c.i.i., non assoggettato alla sospensione feriale (tra l’1 agosto e il31 agosto) prevista dall’art. 1 della l. n. 742/1969. Il ricorso è, dunque,inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. Nulla per le spese del giudizio in difetto di costituzione in giudizio della Liquidazione. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. P.Q.M La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Ric. 2023n. 22644- Sez. 1 – CC del l ’ 11 novembre 202 5 Così deciso a Roma, nella camera di consiglio de