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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 50247/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 6/7/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 luglio 2023 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico (nel frattempo sostituita con quella della custodia in carcere) in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Come risulta dal provvedimento impugnato, il compendio indiziario, posto a base dell'ordinanza impugnata, è stato raccolto nell'ambito di un'attività investigativa svolta in seno a un distinto procedimento penale, avente ad oggetto l'individuazione del responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 612, comma 2, e 416 bis.1 cod. pen., perpetrati ai danni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso delle indagini relative al suddetto procedimento, coordinate dal Lgt.

C. S. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, sottoposto a perquisizione, personale e locale, e ad interrogatorio, era venuto a conoscenza dell'identità del militare, perché in più occasioni lo aveva visto compiere personalmente atti del suo ufficio ed aveva letto il suo nome negli atti a sua firma.

Le conversazioni del ricorrente, inoltre, erano state intercettate tramite l'installazione di captatore informatico nel cellulare dallo stesso utilizzato.

In tale cellulare vi era una chat, apparentemente intercorrente tra lo stesso e un soggetto denominato [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della quale l'indagato aveva inviato numerosi messaggi di testo, contenenti le gravi minacce riportate nel capo di imputazione provvisoria.

L'esame delle conversazioni aveva permesso di accertare che il ricorrente utilizzava l'applicativo whatsapp per dialogare con un account apparentemente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi quale soggetto appartenente alle Forze dell'ordine, attesi, tra gli altri, i molteplici riferimenti alla divisa e agli sbirri.

Tale dato, unitamente alle circostanze relative alla diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attività investigative, poste in essere nei confronti del ricorrente, aveva consentito di appurare che l'apparente interlocutore dell'indagato fosse proprio il citato ufficiale di Polizia giudiziaria.

La conferma di ciò si traeva da una conversazione ambientale intercorsa il 20 maggio 2023, ossia il giorno precedente alla costituzione della sopra indicata chat, tra il ricorrente e suo fratello Carmelo, nell'ambito della quale il ricorrente aveva detto apertamente di essere consapevole di essere intercettato e faceva espresso riferimento alla persona offesa Granatelli.

Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 337 cod. pen., posto in essere dal ricorrente nella piena consapevolezza, manifestata apertamente, che la persona offesa avrebbe letto i messaggi a lei indirizzati.3.

Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi:

3.1. violazione di legge, per essere la misura cautelare stata emessa da un Giudice territorialmente incompetente;

3.2. violazione di legge per essere state utilizzate le intercettazioni eseguite nell'ambito di un altro procedimento, in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., non rientrando il delitto contestato all'indagato tra quelli per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

La minaccia ad [OSCURATO:PERSONA], al fine di opporsi alla sua attività, si è realizzata mediante l'inoltro di messaggi via whatsapp ad una chat falsamente intestata al Pubblico ufficiale, che ne ha avuto conoscenza grazie all'attività tecnica in essere.

Il Tribunale, aderendo all'impostazione del Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto che il delitto di resistenza a Pubblico ufficiale si fosse consumato a Caltanissetta, dove erano in corso le attività tecniche svolte dal Nucleo operativo della Compagnia dei C.C. di Caltanissetta, di cui fa parte il [OSCURATO:PERSONA], al cui indirizzo erano rivolte le minacce.

Tale approdo è corretto, atteso che, ai fini della competenza per territorio, occorre prendere in considerazione il luogo ove il comportamento è stato percepito dal Pubblico ufficiale.

Giova precisare che il Giudice del riesame ha operato un riferimento all'art.612 cod. pen. non perché non ha considerato il reato contestato nel procedimento in esame ma solo al fine di affermare che per la minaccia a Pubblico ufficiale, al pari del reato di cui all'art. 612 cod. pen., la minaccia si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la percezione dell'effetto intimidatorio da parte del soggetto passivo.

3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Come precisato nel provvedimento impugnato, il compendio indiziario, posto a base dell'ordinanza in questione, è stato raccolto nell'ambito dell'attività investigativa svolta in seno a un distinto procedimento penale.

E' dirimente osservare che, sul punto, il Tribunale ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, a prescindere dai divieti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32697 del 26/6/2014, Floris e altro, Rv. 259776 - 01).

Nel caso in esame, la registrazione o trascrizione del dato dichiarativo o comunicativo integra ed esaurisce la fattispecie criminosa in contestazione, e, pertanto, costituisce corpo del reato, che, in quanto tale, deve essere acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1 lett. h), cod. proc. pen., ed utilizzato come prova nel processo penale.

4. In definitiva il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.

5. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso all'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 6/7/2023 Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Masellis, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 luglio 2023 il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico (nel frattempo sostituita con quella della custodia in carcere) in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Come risulta dal provvedimento impugnato, il compendio indiziario, posto a base dell'ordinanza impugnata, è stato raccolto nell'ambito di un'attività investigativa svolta in seno a un distinto procedimento penale, avente ad oggetto l'individuazione del responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 612, comma 2, e 416 bis.1 cod. pen., perpetrati ai danni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso delle indagini relative al suddetto procedimento, coordinate dal Lgt. C. S. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente, sottoposto a perquisizione, personale e locale, e ad interrogatorio, era venuto a conoscenza dell'identità del militare, perché in più occasioni lo aveva visto compiere personalmente atti del suo ufficio ed aveva letto il suo nome negli atti a sua firma. Le conversazioni del ricorrente, inoltre, erano state intercettate tramite l'installazione di captatore informatico nel cellulare dallo stesso utilizzato. In tale cellulare vi era una chat, apparentemente intercorrente tra lo stesso e un soggetto denominato [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della quale l'indagato aveva inviato numerosi messaggi di testo, contenenti le gravi minacce riportate nel capo di imputazione provvisoria. L'esame delle conversazioni aveva permesso di accertare che il ricorrente utilizzava l'applicativo whatsapp per dialogare con un account apparentemente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi quale soggetto appartenente alle Forze dell'ordine, attesi, tra gli altri, i molteplici riferimenti alla divisa e agli sbirri. Tale dato, unitamente alle circostanze relative alla diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attività investigative, poste in essere nei confronti del ricorrente, aveva consentito di appurare che l'apparente interlocutore dell'indagato fosse proprio il citato ufficiale di Polizia giudiziaria. La conferma di ciò si traeva da una conversazione ambientale intercorsa il 20 maggio 2023, ossia il giorno precedente alla costituzione della sopra indicata chat, tra il ricorrente e suo fratello Carmelo, nell'ambito della quale il ricorrente aveva detto apertamente di essere consapevole di essere intercettato e faceva espresso riferimento alla persona offesa Granatelli. Sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 337 cod. pen., posto in essere dal ricorrente nella piena consapevolezza, manifestata apertamente, che la persona offesa avrebbe letto i messaggi a lei indirizzati.3. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1. violazione di legge, per essere la misura cautelare stata emessa da un Giudice territorialmente incompetente; 3.2. violazione di legge per essere state utilizzate le intercettazioni eseguite nell'ambito di un altro procedimento, in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen., non rientrando il delitto contestato all'indagato tra quelli per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La minaccia ad [OSCURATO:PERSONA], al fine di opporsi alla sua attività, si è realizzata mediante l'inoltro di messaggi via whatsapp ad una chat falsamente intestata al Pubblico ufficiale, che ne ha avuto conoscenza grazie all'attività tecnica in essere. Il Tribunale, aderendo all'impostazione del Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto che il delitto di resistenza a Pubblico ufficiale si fosse consumato a Caltanissetta, dove erano in corso le attività tecniche svolte dal Nucleo operativo della Compagnia dei C.C. di Caltanissetta, di cui fa parte il [OSCURATO:PERSONA], al cui indirizzo erano rivolte le minacce. Tale approdo è corretto, atteso che, ai fini della competenza per territorio, occorre prendere in considerazione il luogo ove il comportamento è stato percepito dal Pubblico ufficiale. Giova precisare che il Giudice del riesame ha operato un riferimento all'art.612 cod. pen. non perché non ha considerato il reato contestato nel procedimento in esame ma solo al fine di affermare che per la minaccia a Pubblico ufficiale, al pari del reato di cui all'art. 612 cod. pen., la minaccia si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la percezione dell'effetto intimidatorio da parte del soggetto passivo. 3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Come precisato nel provvedimento impugnato, il compendio indiziario, posto a base dell'ordinanza in questione, è stato raccolto nell'ambito dell'attività investigativa svolta in seno a un distinto procedimento penale. E' dirimente osservare che, sul punto, il Tribunale ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, a prescindere dai divieti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32697 del 26/6/2014, Floris e altro, Rv. 259776 - 01). Nel caso in esame, la registrazione o trascrizione del dato dichiarativo o comunicativo integra ed esaurisce la fattispecie criminosa in contestazione, e, pertanto, costituisce corpo del reato, che, in quanto tale, deve essere acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 431, comma 1 lett. h), cod. proc. pen., ed utilizzato come prova nel processo penale. 4. In definitiva il ricorso è inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. 5. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso all'u
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