CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 10142/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA[lato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che Karim JANDOUBI, alias Karim JENDOUBI, ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'opposizione proposta dal condannato avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98, dal Magistrato di sorveglianza di Roma; CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev'essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che l'impugnazione, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]