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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11277/2026

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dom.to in Viale G. Cesare n. 23, Roma,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrente – controricorrente incidentalecontroKisielewicz Damian, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 223/2022 pubblicatain data 22/03/2022, n.r.g. 7/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] sasdi [OSCURATO:PERSONA] C. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/07/2010 con mansioni dioperaio specializzato, con diritto all’inquadramento nel 3^ livello CCNL piccoleimprese edili, ed era rimasto creditore per differenze retributive e di t.f.r.Numero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026Pertanto adìva il Tribunale di Vallo della Lucania per ottenere la condannadella predetta società al pagamento della complessiva somma di euro73.973,64 a titolo di paga base, contingenza, EDR, 13^ mensilità, lavorostraordinario, indennità sostitutiva di ferie non godute e t.f.r.2.- Costiuitasi in giudizio, la società eccepiva di applicare il diverso CCNLedile industria; che le mansioni svolte dal ricorrente erano proprie del 1^livello; che i rapporti di lavoro erano stati tre, intervallati da periodi didisoccupazione durante i quali il ricorrente aveva pure percepito la relativaindennità dall’INPS.

Eccepiva infine la prescrizione dei crediti rivendicati.Avanzava poi domanda riconvenzionale, volta alla condanna del ricorrenteal pagamento della somma di euro 5.000,00 o di quella diversa ritenuta digiustizia, a titolo di corrispettivo del noleggio delle attrezzature aziendali,utilizzate dal ricorrente per eseguire vari lavori presso la propria abitazione.3.- Il Tribunale adìto rigettava sia la domanda principale che quellariconvenzionale.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame incidentale interposto dalla società e, in parziale accoglimento diquello principale proposto dal lavoratore, condannava la società a pagargli lacomplessiva somma di euro 7.089,01.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) il contratto collettivo applicato dalla società è effettivamente quello“edile industria” e non quello invocato dal lavoratore, come si evincechiaramente dal contratto di lavoro del 03/04/2006, in cui si richiamatale CCNL ed è previsto l’inquadramento come “manovale – livello 1”;b) lo stesso contenuto ha il contratto di lavoro del 09/09/2009;c) l’inquadramento nel livello 1^ è quello pure riconosciuto dalla societànelle buste paga;d) dunque non è possibile applicare il diverso CCNL edile piccole imprese,infondatamente rivendicato dal lavoratore;e) quindi il riscontro circa le mansioni di fatto svolte va eseguito rispettoalle declaratorie contrattuali del CCNL edile industria;f) le dichiarazioni rese dai testi addotti dal lavoratore, secondo cui eglisvolgeva compiti di “caposquadra” o di “muratore” ed “organizzava ilNumero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026lavoro”, risultano contraddette e smentite dalle deposizioni degli altritestimoni;g) la deposizione del teste Swietek, fratello del ricorrente, va valutata allaluce di quanto riportato nel relativo verbale di udienza, in cui si leggeche durante l’escussione di tale teste il Giudice dispose l’allontanamentodel ricorrente dall’aula perché tentava di suggerire le risposte;h) dunque non è possibile riconoscere il livello rivendicato (3^), ma ècorretto quello attribuito dalla datrice di lavoro;i) inoltre non vi è prova di un unico e continuativo rapporto di lavoro,risultando anzi in senso contrario la prova documentale, rappresentatadai contratti individuali di lavoro, dalle buste paga, dai modelli CUD edall’estratto contributivo, dai quali si evincono tre rapporti di lavoro; alriguardo i testimoni non hanno apportato univoci e sicuri elementi asostegno della tesi attorea;j) la domanda di differenze retributive è stata avanzata unicamente inrelazione al diverso livello di inquadramento e non pure per differenzerelative al 1^ livello formalmente posseduto;k) è fondata la domanda con riguardo al lavoro straordinario, risultatoprovato dalle deposizioni testimoniali nei limiti di 45 ore settimanali, afronte di un normale orario di lavoro di 40 ore settimanali;l) dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio – espletata calcolando anchevoci non incluse nell’incarico, perché non oggetto di domanda –risultano a credito del lavoratore varie somme a titolo di compenso perlavoro straordinario e di t.f.r. per ciascuno dei tre rapporti di lavoro;m) l’appello incidentale, con cui la società ha riproposto la domandariconvenzionale rigettata dal Tribunale, è infondato, poiché nessuno deitestimoni escussi ha saputo riferire la circostanza con sufficientespecificità;n) in ogni caso nessuna indicazione è stata dedotta né provata dallasocietà circa l’effettiva durata ed il tipo di opere eseguite dal ricorrente,né circa le caratteristiche, lo stato ed il valore degli attrezzi concessi inuso;o) in ogni caso si tratterebbe di domanda senza neppure uno strettocollegamento con il rapporto di lavoro subordinato oggetto di lite,Numero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026avendo la società prospettato un mero “noleggio” dell’attrezzatura, cheil ricorrente avrebbe svolto in via autonoma ed anche a beneficio diterzi, che non erano clienti della società.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. haproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta haproposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.7.- [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito al ricorso incidentalecon controricorso.8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare sull’eccezione diprescrizione tempestivamente sollevata con la memoria difensiva di primogrado e riproposta in appello.Il motivo è fondato.Come da incarico conferito all’ausiliario, la Corte territoriale ha riconosciuto– nella complessiva somma oggetto di condanna – gli importi di euro 2.117,89a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al primo rapporto dilavoro dal 03/04/2006 al 17/01/2007 e il relativo t.f.r. per euro 118,82, senzaesaminare né decidere l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dallasocietà in primo grado e riproposta in appello (v. ricorso per cassazione, pp.10-11), secondo cui il ricorso di primo grado era stato notificato in data17/10/2013 (v. ricorso per cassazione, p. 7) e lo stesso lavoratore avevadedotto che la prima raccomandata con cui aveva chiesto le spettanzeretributive era del 31/01/2013.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 99 e 112c.p.c. per avere la Corte territoriale da un lato correttamente evidenziato chenon tutte le differenze retributive calcolate dal consulente tecnico d’ufficioerano state rivendicate dal lavoratore, dall’altro aveva aderito ai conteggiNumero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’ausiliario, il quale aveva calcolato la maggiorazione per lavorostraordinario sulla base di tutti gli elementi retributivi da lui ritenuti dovuti,ivi compresi quelli non oggetto di domanda, piuttosto che soltanto sulla basedegli importi risultati pagati per quelle voci sulla base delle buste pagaprodotte in giudizio.Il motivo è fondato.Decidendo in tal modo, la Corte territoriale è andata ultra petita, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., poiché ha riconosciuto importi a titolo dicompenso per lavoro straordinario calcolato con la maggiorazione applicata atutte le voci retributive secondo gli importi risultati dovuti sulla basedell’accertamento contabile dell’ausiliario.

Invece avrebbe dovuto limitarsi acalcolare quel compenso rispetto agli importi risultanti in busta paga per levoci retributive non rivendicate (indennità di mensa e indennità di trasporto)e rispetto agli importi dovuti (come accertati dall’ausiliario) per quellerivendicate.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione fra le parti, ossia del conteggio elaborato dall’ausiliariorisultato non corretto.Il motivo è assorbito.RICORSO INCIDENTALE4.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c. peravere la Corte territoriale omesso di pronunziare sulla domanda relativa alla13^ mensilità e al t.f.r., mai ricevuti dalla società.Il motivo è in parte fondato.Come si evince dall’incarico conferito al consulente tecnico d’ufficio (v.sentenza impugnata, pp. 13-14), la Corte territoriale ha chiesto all’ausiliariodi calcolare come voci retributive il compenso per il lavoro straordinario ed ilt.f.r. e poi così ha quantificato il dovuto.Dunque l’omessa pronunzia sussiste solo per la 13^ mensilità, non pureper il t.f.r., per il quale, invece, vi è la decisione.5.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso od errato esame di un fatto decisivo per ilNumero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026giudizio, oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte territorialeritenuto non oggetto di domanda il mancato pagamento delle somme e dellevoci retributive indicate in buste paga.Il motivo è assorbito.6.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 c.c. e 1 della legge n. 4/1953per avere la Corte territoriale ritenuto che le buste paga costituiscano provadell’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate.

In particolare precisa chenon tutte le buste paga erano quietanzate e che comunque egli avevadisconosciuto la propria sottoscrizione nella memoria difensiva di replica allacostituzione della società, poi con le note difensive del 24/04/2014 ed infineall’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il motivo è fondato.Anche la controricorrente ammette che il lavoratore aveva disconosciuto lapropria sottoscrizione (v. controricorso avverso il ricorso incidentale, p. 8, incui si riporta uno stralcio delle note difensive della società nel giudizio di primogrado).

Dunque la Corte territoriale, prima di dare rilievo probatorio alle bustepaga, avrebbe dovuto in primo luogo analizzare quali fossero sottoscritte dallavoratore e quali no e, in secondo luogo, decidere sulla valenza probatoria diquelle sottoscritte tenendo conto da un lato del disconoscimento operato dallavoratore nella sua memoria difensiva del 24/04/2014 (di replica allacostituzione in giudizio della società convenuta che aveva proposto anchedomanda riconvenzionale) e, dall’altro, della produzione degli originali dellebuste paga effettuata dalla società e della sua istanza di verificadell’autenticità delle firme come avanzata in primo grado (v. controricorsoavverso il ricorso incidentale, p. 8).Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio.

IlGiudice del rinvio dovrà attenersi ai principi di diritto più volte affermati daquesta Corte di legittimità, secondo cui da un lato le buste paga, ancorchésottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono provasolo della loro avvenuta consegna, non anche dell'effettivo pagamento dellasomma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro,dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratoreNumero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026(Cass. ord. n. 20392/2025); dall’altro, la sottoscrizione della busta paga conla dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere dellaprova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzioneeffettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi ilcanone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilataa una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli oformulari ex artt. 1341 e 1342 c.c. (Cass. ord. n. 27749/2020; Cass. n.13150/2016).7.- [OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbito il terzo; accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale,dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’Appello di Salerno, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti,nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dom.to in Viale G. Cesare n. 23, Roma,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrente – controricorrente incidentalecontroKisielewicz Damian, elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 223/2022 pubblicatain data 22/03/2022, n.r.g. 7/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA] sasdi [OSCURATO:PERSONA] C. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 13/07/2010 con mansioni dioperaio specializzato, con diritto all’inquadramento nel 3^ livello CCNL piccoleimprese edili, ed era rimasto creditore per differenze retributive e di t.f.r.Numero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026Pertanto adìva il Tribunale di Vallo della Lucania per ottenere la condannadella predetta società al pagamento della complessiva somma di euro73.973,64 a titolo di paga base, contingenza, EDR, 13^ mensilità, lavorostraordinario, indennità sostitutiva di ferie non godute e t.f.r.2.- Costiuitasi in giudizio, la società eccepiva di applicare il diverso CCNLedile industria; che le mansioni svolte dal ricorrente erano proprie del 1^livello; che i rapporti di lavoro erano stati tre, intervallati da periodi didisoccupazione durante i quali il ricorrente aveva pure percepito la relativaindennità dall’INPS. Eccepiva infine la prescrizione dei crediti rivendicati.Avanzava poi domanda riconvenzionale, volta alla condanna del ricorrenteal pagamento della somma di euro 5.000,00 o di quella diversa ritenuta digiustizia, a titolo di corrispettivo del noleggio delle attrezzature aziendali,utilizzate dal ricorrente per eseguire vari lavori presso la propria abitazione.3.- Il Tribunale adìto rigettava sia la domanda principale che quellariconvenzionale.4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame incidentale interposto dalla società e, in parziale accoglimento diquello principale proposto dal lavoratore, condannava la società a pagargli lacomplessiva somma di euro 7.089,01.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) il contratto collettivo applicato dalla società è effettivamente quello“edile industria” e non quello invocato dal lavoratore, come si evincechiaramente dal contratto di lavoro del 03/04/2006, in cui si richiamatale CCNL ed è previsto l’inquadramento come “manovale – livello 1”;b) lo stesso contenuto ha il contratto di lavoro del 09/09/2009;c) l’inquadramento nel livello 1^ è quello pure riconosciuto dalla societànelle buste paga;d) dunque non è possibile applicare il diverso CCNL edile piccole imprese,infondatamente rivendicato dal lavoratore;e) quindi il riscontro circa le mansioni di fatto svolte va eseguito rispettoalle declaratorie contrattuali del CCNL edile industria;f) le dichiarazioni rese dai testi addotti dal lavoratore, secondo cui eglisvolgeva compiti di “caposquadra” o di “muratore” ed “organizzava ilNumero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026lavoro”, risultano contraddette e smentite dalle deposizioni degli altritestimoni;g) la deposizione del teste Swietek, fratello del ricorrente, va valutata allaluce di quanto riportato nel relativo verbale di udienza, in cui si leggeche durante l’escussione di tale teste il Giudice dispose l’allontanamentodel ricorrente dall’aula perché tentava di suggerire le risposte;h) dunque non è possibile riconoscere il livello rivendicato (3^), ma ècorretto quello attribuito dalla datrice di lavoro;i) inoltre non vi è prova di un unico e continuativo rapporto di lavoro,risultando anzi in senso contrario la prova documentale, rappresentatadai contratti individuali di lavoro, dalle buste paga, dai modelli CUD edall’estratto contributivo, dai quali si evincono tre rapporti di lavoro; alriguardo i testimoni non hanno apportato univoci e sicuri elementi asostegno della tesi attorea;j) la domanda di differenze retributive è stata avanzata unicamente inrelazione al diverso livello di inquadramento e non pure per differenzerelative al 1^ livello formalmente posseduto;k) è fondata la domanda con riguardo al lavoro straordinario, risultatoprovato dalle deposizioni testimoniali nei limiti di 45 ore settimanali, afronte di un normale orario di lavoro di 40 ore settimanali;l) dall’espletata consulenza tecnica d’ufficio – espletata calcolando anchevoci non incluse nell’incarico, perché non oggetto di domanda –risultano a credito del lavoratore varie somme a titolo di compenso perlavoro straordinario e di t.f.r. per ciascuno dei tre rapporti di lavoro;m) l’appello incidentale, con cui la società ha riproposto la domandariconvenzionale rigettata dal Tribunale, è infondato, poiché nessuno deitestimoni escussi ha saputo riferire la circostanza con sufficientespecificità;n) in ogni caso nessuna indicazione è stata dedotta né provata dallasocietà circa l’effettiva durata ed il tipo di opere eseguite dal ricorrente,né circa le caratteristiche, lo stato ed il valore degli attrezzi concessi inuso;o) in ogni caso si tratterebbe di domanda senza neppure uno strettocollegamento con il rapporto di lavoro subordinato oggetto di lite,Numero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026avendo la società prospettato un mero “noleggio” dell’attrezzatura, cheil ricorrente avrebbe svolto in via autonoma ed anche a beneficio diterzi, che non erano clienti della società.5.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. haproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta haproposto ricorso incidentale, affidato a tre motivi.7.- [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito al ricorso incidentalecon controricorso.8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.[OSCURATO:PERSONA] PRINCIPALE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare sull’eccezione diprescrizione tempestivamente sollevata con la memoria difensiva di primogrado e riproposta in appello.Il motivo è fondato.Come da incarico conferito all’ausiliario, la Corte territoriale ha riconosciuto– nella complessiva somma oggetto di condanna – gli importi di euro 2.117,89a titolo di compenso per lavoro straordinario relativo al primo rapporto dilavoro dal 03/04/2006 al 17/01/2007 e il relativo t.f.r. per euro 118,82, senzaesaminare né decidere l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dallasocietà in primo grado e riproposta in appello (v. ricorso per cassazione, pp.10-11), secondo cui il ricorso di primo grado era stato notificato in data17/10/2013 (v. ricorso per cassazione, p. 7) e lo stesso lavoratore avevadedotto che la prima raccomandata con cui aveva chiesto le spettanzeretributive era del 31/01/2013.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 99 e 112c.p.c. per avere la Corte territoriale da un lato correttamente evidenziato chenon tutte le differenze retributive calcolate dal consulente tecnico d’ufficioerano state rivendicate dal lavoratore, dall’altro aveva aderito ai conteggiNumero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026dell’ausiliario, il quale aveva calcolato la maggiorazione per lavorostraordinario sulla base di tutti gli elementi retributivi da lui ritenuti dovuti,ivi compresi quelli non oggetto di domanda, piuttosto che soltanto sulla basedegli importi risultati pagati per quelle voci sulla base delle buste pagaprodotte in giudizio.Il motivo è fondato.Decidendo in tal modo, la Corte territoriale è andata ultra petita, inviolazione dell’art. 112 c.p.c., poiché ha riconosciuto importi a titolo dicompenso per lavoro straordinario calcolato con la maggiorazione applicata atutte le voci retributive secondo gli importi risultati dovuti sulla basedell’accertamento contabile dell’ausiliario. Invece avrebbe dovuto limitarsi acalcolare quel compenso rispetto agli importi risultanti in busta paga per levoci retributive non rivendicate (indennità di mensa e indennità di trasporto)e rispetto agli importi dovuti (come accertati dall’ausiliario) per quellerivendicate.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione fra le parti, ossia del conteggio elaborato dall’ausiliariorisultato non corretto.Il motivo è assorbito.RICORSO INCIDENTALE4.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c. peravere la Corte territoriale omesso di pronunziare sulla domanda relativa alla13^ mensilità e al t.f.r., mai ricevuti dalla società.Il motivo è in parte fondato.Come si evince dall’incarico conferito al consulente tecnico d’ufficio (v.sentenza impugnata, pp. 13-14), la Corte territoriale ha chiesto all’ausiliariodi calcolare come voci retributive il compenso per il lavoro straordinario ed ilt.f.r. e poi così ha quantificato il dovuto.Dunque l’omessa pronunzia sussiste solo per la 13^ mensilità, non pureper il t.f.r., per il quale, invece, vi è la decisione.5.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso od errato esame di un fatto decisivo per ilNumero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026giudizio, oggetto di discussione fra le parti per avere la Corte territorialeritenuto non oggetto di domanda il mancato pagamento delle somme e dellevoci retributive indicate in buste paga.Il motivo è assorbito.6.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 c.c. e 1 della legge n. 4/1953per avere la Corte territoriale ritenuto che le buste paga costituiscano provadell’avvenuto pagamento delle somme ivi indicate. In particolare precisa chenon tutte le buste paga erano quietanzate e che comunque egli avevadisconosciuto la propria sottoscrizione nella memoria difensiva di replica allacostituzione della società, poi con le note difensive del 24/04/2014 ed infineall’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il motivo è fondato.Anche la controricorrente ammette che il lavoratore aveva disconosciuto lapropria sottoscrizione (v. controricorso avverso il ricorso incidentale, p. 8, incui si riporta uno stralcio delle note difensive della società nel giudizio di primogrado). Dunque la Corte territoriale, prima di dare rilievo probatorio alle bustepaga, avrebbe dovuto in primo luogo analizzare quali fossero sottoscritte dallavoratore e quali no e, in secondo luogo, decidere sulla valenza probatoria diquelle sottoscritte tenendo conto da un lato del disconoscimento operato dallavoratore nella sua memoria difensiva del 24/04/2014 (di replica allacostituzione in giudizio della società convenuta che aveva proposto anchedomanda riconvenzionale) e, dall’altro, della produzione degli originali dellebuste paga effettuata dalla società e della sua istanza di verificadell’autenticità delle firme come avanzata in primo grado (v. controricorsoavverso il ricorso incidentale, p. 8).Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio. IlGiudice del rinvio dovrà attenersi ai principi di diritto più volte affermati daquesta Corte di legittimità, secondo cui da un lato le buste paga, ancorchésottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono provasolo della loro avvenuta consegna, non anche dell'effettivo pagamento dellasomma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro,dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratoreNumero registro generale 23180/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 11277/2026Data pubblicazione 27/04/2026(Cass. ord. n. 20392/2025); dall’altro, la sottoscrizione della busta paga conla dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere dellaprova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzioneeffettivamente corrisposta; né alla suddetta dichiarazione può applicarsi ilcanone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., non potendo essere assimilataa una clausola inserita nelle condizioni generali di contratto o in moduli oformulari ex artt. 1341 e 1342 c.c. (Cass. ord. n. 27749/2020; Cass. n.13150/2016).7.- [OSCURATO:PERSONA] di rinvio regolerà le spese anche del presente giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiaraassorbito il terzo; accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale,dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’Appello di Salerno, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti,nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data04/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]