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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24460/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3919/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CGP [OSCURATO:PERSONA] e Tributario), che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 118/44/13, depositata il 23 settembre 2013. nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]: Tributi -Diniego di definizione agevolata -Cartella di pagamento -Decadenza - Questione. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CGP [OSCURATO:PERSONA] e Tributario), che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 28 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza n. 118/44/13 del 23/09/2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 250/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Pavia (di seguito CTP), che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di una cartella di pagamento emessa a seguito della definizione (mancata riassunzione a seguito del rinvio di questa Corte) del giudizio proposto avverso un avviso di accertamento per IRPEF ed altro relativo all’anno d’imposta 1999;

1.1. la CTR evidenziava che: a) l’estinzione del processo a seguito di mancata instaurazione del giudizio di rinvio comportava la definitività dell’avviso di accertamento originariamente impugnato; b) l’estinzione faceva venire meno anche la sospensione dei termini processuali; c) conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria era decaduta dal diritto di procedere alla riscossione di quanto previsto nell’avviso di accertamento per decorrenza dei termini di legge; d) la cartella di pagamento impugnata andava, pertanto, annullata;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso;

4. con istanza datata 10/06/2019, la contribuente chiedeva la sospensione del giudizio avendo proposto domanda di definizione della lite con pagamento del dovuto, domanda che, peraltro, veniva rigettata dall’Agenzia delle entrate, la quale depositava tempestiva istanza di trattazione del processo;

5. con ricorso exart. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, affidato ad un unico motivo;

6. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;

7. la contribuente depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere l’Agenzia delle entrate erroneamente ritenuto che la lite pendente riguardasse esclusivamente la riscossione del tributo e, quindi, fosse esclusa dalla definizione agevolata;

2. con il primo ed il secondo motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 393 cod. proc. civ. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

2.1. in buona sostanza, la difesa erariale sottolinea l’erroneità dell’interpretazione delle conseguenze dell’estinzione del processo sulla disciplina del termine di prescrizione del diritto dell’Agenzia delle entrate di procedere alla riscossione del credito previsto dall’avviso di accertamento, ormai diventato definitivo, termine che decorrerebbe dalla data in cui il processo si è estinto ovvero dalla data in cui è stata emessa l’ordinanza di rinvio della Corte di cassazione non ottemperata;

3. il motivo di ricorso proposto dalla contribuente, il cui esame riveste natura pregiudiziale, è fondato;

3.1. come di recente stabilità da questa Corte a Sezioni Unite, la cartella di pagamento costituisce un atto definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, qualora la medesima sia impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass.

S.U. n. 18298 del 25/06/2021);

3.2. nel caso di specie, la controversia verte essenzialmente sulla decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla possibilità di mettere in esecuzione l’avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito della mancata riassunzione del giudizio di rinvio;

3.3. orbene, la questione concernente la decadenza dall’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, involgendo un onere dell’Amministrazione finanziaria non riconnesso alla semplice notifica della cartella di pagamento, non costituisce un vizio proprio di quest’ultima, sicché la relativa controversia deve ritenersi definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (e ciò indipendentemente dalla fondatezza nel merito del rilievo);

3.4. il diniego della definizione agevolata da parte dell’Agenzia delle entrate si rivela, pertanto, illegittimo e, conseguentemente, la controversia va dichiarata estinta;

4. l’estinzione del giudizio implica l’assorbimento dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate;

5. in conclusione, il giudizio va dichiarato estinto per legittima adesione della contribuente alla definizione agevolata, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso concernente i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3919/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CGP [OSCURATO:PERSONA] e Tributario), che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 118/44/13, depositata il 23 settembre 2013. nonché sul ricorso successivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]: Tributi -Diniego di definizione agevolata -Cartella di pagamento -Decadenza - Questione. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (CGP [OSCURATO:PERSONA] e Tributario), che la rappresenta e difende unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 28 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza n. 118/44/13 del 23/09/2013, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 250/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Pavia (di seguito CTP), che aveva accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti di una cartella di pagamento emessa a seguito della definizione (mancata riassunzione a seguito del rinvio di questa Corte) del giudizio proposto avverso un avviso di accertamento per IRPEF ed altro relativo all’anno d’imposta 1999; 1.1. la CTR evidenziava che: a) l’estinzione del processo a seguito di mancata instaurazione del giudizio di rinvio comportava la definitività dell’avviso di accertamento originariamente impugnato; b) l’estinzione faceva venire meno anche la sospensione dei termini processuali; c) conseguentemente, l’Amministrazione finanziaria era decaduta dal diritto di procedere alla riscossione di quanto previsto nell’avviso di accertamento per decorrenza dei termini di legge; d) la cartella di pagamento impugnata andava, pertanto, annullata; 2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; 4. con istanza datata 10/06/2019, la contribuente chiedeva la sospensione del giudizio avendo proposto domanda di definizione della lite con pagamento del dovuto, domanda che, peraltro, veniva rigettata dall’Agenzia delle entrate, la quale depositava tempestiva istanza di trattazione del processo; 5. con ricorso exart. 6, comma 12, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, affidato ad un unico motivo; 6. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; 7. la contribuente depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere l’Agenzia delle entrate erroneamente ritenuto che la lite pendente riguardasse esclusivamente la riscossione del tributo e, quindi, fosse esclusa dalla definizione agevolata; 2. con il primo ed il secondo motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 393 cod. proc. civ. e, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; 2.1. in buona sostanza, la difesa erariale sottolinea l’erroneità dell’interpretazione delle conseguenze dell’estinzione del processo sulla disciplina del termine di prescrizione del diritto dell’Agenzia delle entrate di procedere alla riscossione del credito previsto dall’avviso di accertamento, ormai diventato definitivo, termine che decorrerebbe dalla data in cui il processo si è estinto ovvero dalla data in cui è stata emessa l’ordinanza di rinvio della Corte di cassazione non ottemperata; 3. il motivo di ricorso proposto dalla contribuente, il cui esame riveste natura pregiudiziale, è fondato; 3.1. come di recente stabilità da questa Corte a Sezioni Unite, la cartella di pagamento costituisce un atto definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, qualora la medesima sia impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass. S.U. n. 18298 del 25/06/2021); 3.2. nel caso di specie, la controversia verte essenzialmente sulla decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla possibilità di mettere in esecuzione l’avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito della mancata riassunzione del giudizio di rinvio; 3.3. orbene, la questione concernente la decadenza dall’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, involgendo un onere dell’Amministrazione finanziaria non riconnesso alla semplice notifica della cartella di pagamento, non costituisce un vizio proprio di quest’ultima, sicché la relativa controversia deve ritenersi definibile ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (e ciò indipendentemente dalla fondatezza nel merito del rilievo); 3.4. il diniego della definizione agevolata da parte dell’Agenzia delle entrate si rivela, pertanto, illegittimo e, conseguentemente, la controversia va dichiarata estinta; 4. l’estinzione del giudizio implica l’assorbimento dei motivi di ricorso proposti dall’Agenzia delle entrate; 5. in conclusione, il giudizio va dichiarato estinto per legittima adesione della contribuente alla definizione agevolata, con compensazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso concernente i
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