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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16178/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del 27 marzo 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 474, secondo comma, e 648, secondo comma, cod. pen. (capi 1 e 2) e per la contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 3) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia.

In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione di cui al capo 3) e ha conseguentemente ridotto la pena. li [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di secondo grado, risulta condannato per avere acquistato da ignoti diverse paia di scarpe recanti marchi contraffatti e per avere esposto a fini di vendita i suddetti prodotti su un telo di stoffa in un piccolo mercato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 49 e 474 cod. pen. e della erroneità ed insufficienza della motivazione in ordine al rigetto della eccezione con la quale era stato evidenziato che la falsificazione era grossolana e come tale non punibile.

A tale proposito segnala che egli aveva dedotto che i beni sequestrati non avevano le caratteristiche necessarie per trarre in inganno i consumatori e difatti era stato anche accertato che i beni erano esposti su un telo bianco in un mercato rionale e tali modalità ed il prezzo di vendita e la qualità dei materiali escludevano che i prodotti potessero essere genuini.

L'art. 474 cod. pen. tutela la fede pubblica intesa come affidamento dei consumatori nei marchi e non può ritenersi punibile la falsificazione del marchio se questa sia talmente grossolana da rendere impossibile la offesa del bene giuridico.

Laddove la falsità del marchio sia così evidente da essere percepibile a colpo d'occhio, il fatto deve ritenersi non punibile ai sensi dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., in attuazione del principio di necessaria offensività.

Nel caso di specie, invece, la Corte di appello ha ritenuto il falso punibile per il mero fatto dell'avvenuta falsificazione, senza verificare se essa, per come attuata, fosse o meno in grado di ledere la fede pubblica. [OSCURATO:PERSONA]

1. In relazione alla immissione in circolazione o al commercio di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione è oramai consolidata nell'affermare che quel che rileva ai fini dell'incriminazione non è il fatto che il prodotto recante il marchio contraffatto possa essere effettivamente scambiato per l'originale, e cioè che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o potesse al contrario ritenersi addirittura consapevole della falsità, ma soltanto che «il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore», poiché «v'è lesione dell'interesse all'attendibilità dei marchi di produzione, anche quando chi indossi un oggetto falsamente contrassegnato abbia acquistato il prodotto nella consapevolezza della falsità» (Sez. 5, n. 5237 del 15/01/2004, Ndiaye, Rv. 228086).

La struttura e le ragioni di tutela che l'ispirano rendono così evidente che la fattispecie criminosa di cui all'art. 474 c.p. ha in realtà natura plurioffensiva (in tal senso, esplicitamente, Sez. 5, n. 40835 del 20/09/2004, Chianella, Rv. 230913) essendo posta, oltre che a tutela della fede pubblica, anche a protezione del diritto del titolare dell'esclusiva e a tutela della correttezza del mercato (Sez.

U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218770).

La valutazione della grossolanità della falsificazione deve comunque essere parametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, Ye, Rv. 255933).

L'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (Sez. 2, n. 39863 del 02/10/2001, Fall, Rv. 220236; Sez. 2, n. :34652 del 22/09/2005, Mbaye, Rv. 232501).

Ne consegue che nel reato previsto dall'art. 474 cod. pen. la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell'offerente, potendo ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer, Rv. 232832).

Peraltro, la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu ocu/i, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (Sez. 2, n. 518 del 15/11/2005, dep. 2006, Seye, Rv. 233168).

2. Applicando tali principi al caso di specie, è quindi irrilevante che le scarpe fossero offerte in vendita ad un prezzo molto basso e con modalità tali da rendere evidente ai potenziali acquirenti la falsificazione dei marchi su di esse apposti.

Rileva, invece, la circostanza che le scarpe, una volta acquistate ed indossate dagli eventuali consumatori, potessero apparire in modo evidente agli altri appartenenti alla collettività come prodotti dotati di marchi falsificati.

La Corte di appello, con adeguata motivazione, ha escluso quest'ultima ipotesi, affermando che non risultava «che i marchi presentassero caratteristiche tali da consentire di coglierne la non originalità ad un esame superficiale».

Ne deriva l'infondatezza del ricorso.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del 27 marzo 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 474, secondo comma, e 648, secondo comma, cod. pen. (capi 1 e 2) e per la contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 (capo 3) e, ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per la contravvenzione di cui al capo 3) e ha conseguentemente ridotto la pena. li [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di secondo grado, risulta condannato per avere acquistato da ignoti diverse paia di scarpe recanti marchi contraffatti e per avere esposto a fini di vendita i suddetti prodotti su un telo di stoffa in un piccolo mercato. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 49 e 474 cod. pen. e della erroneità ed insufficienza della motivazione in ordine al rigetto della eccezione con la quale era stato evidenziato che la falsificazione era grossolana e come tale non punibile. A tale proposito segnala che egli aveva dedotto che i beni sequestrati non avevano le caratteristiche necessarie per trarre in inganno i consumatori e difatti era stato anche accertato che i beni erano esposti su un telo bianco in un mercato rionale e tali modalità ed il prezzo di vendita e la qualità dei materiali escludevano che i prodotti potessero essere genuini. L'art. 474 cod. pen. tutela la fede pubblica intesa come affidamento dei consumatori nei marchi e non può ritenersi punibile la falsificazione del marchio se questa sia talmente grossolana da rendere impossibile la offesa del bene giuridico. Laddove la falsità del marchio sia così evidente da essere percepibile a colpo d'occhio, il fatto deve ritenersi non punibile ai sensi dell'art. 49, secondo comma, cod. pen., in attuazione del principio di necessaria offensività. Nel caso di specie, invece, la Corte di appello ha ritenuto il falso punibile per il mero fatto dell'avvenuta falsificazione, senza verificare se essa, per come attuata, fosse o meno in grado di ledere la fede pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1. In relazione alla immissione in circolazione o al commercio di prodotti contrassegnati da falsi marchi di provenienza, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione è oramai consolidata nell'affermare che quel che rileva ai fini dell'incriminazione non è il fatto che il prodotto recante il marchio contraffatto possa essere effettivamente scambiato per l'originale, e cioè che il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o potesse al contrario ritenersi addirittura consapevole della falsità, ma soltanto che «il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore», poiché «v'è lesione dell'interesse all'attendibilità dei marchi di produzione, anche quando chi indossi un oggetto falsamente contrassegnato abbia acquistato il prodotto nella consapevolezza della falsità» (Sez. 5, n. 5237 del 15/01/2004, Ndiaye, Rv. 228086). La struttura e le ragioni di tutela che l'ispirano rendono così evidente che la fattispecie criminosa di cui all'art. 474 c.p. ha in realtà natura plurioffensiva (in tal senso, esplicitamente, Sez. 5, n. 40835 del 20/09/2004, Chianella, Rv. 230913) essendo posta, oltre che a tutela della fede pubblica, anche a protezione del diritto del titolare dell'esclusiva e a tutela della correttezza del mercato (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218770). La valutazione della grossolanità della falsificazione deve comunque essere parametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti (Sez. 2, n. 22133 del 19/02/2013, Ye, Rv. 255933). L'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (Sez. 2, n. 39863 del 02/10/2001, Fall, Rv. 220236; Sez. 2, n. :34652 del 22/09/2005, Mbaye, Rv. 232501). Ne consegue che nel reato previsto dall'art. 474 cod. pen. la grossolana contraffazione dei segni distintivi dei prodotti detenuti per la vendita o messi in vendita non può essere desunta sulla base dei soli elementi circostanziali delle condizioni di vendita, del prezzo o della qualità dell'offerente, potendo ritenersi la grossolanità del falso solo ove il prodotto, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da fare escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non dello specifico acquirente ma dell'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. 2, n. 45545 del 15/11/2005, Nguer, Rv. 232832). Peraltro, la contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu ocu/i, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (Sez. 2, n. 518 del 15/11/2005, dep. 2006, Seye, Rv. 233168). 2. Applicando tali principi al caso di specie, è quindi irrilevante che le scarpe fossero offerte in vendita ad un prezzo molto basso e con modalità tali da rendere evidente ai potenziali acquirenti la falsificazione dei marchi su di esse apposti. Rileva, invece, la circostanza che le scarpe, una volta acquistate ed indossate dagli eventuali consumatori, potessero apparire in modo evidente agli altri appartenenti alla collettività come prodotti dotati di marchi falsificati. La Corte di appello, con adeguata motivazione, ha escluso quest'ultima ipotesi, affermando che non risultava «che i marchi presentassero caratteristiche tali da consentire di coglierne la non originalità ad un esame superficiale». Ne deriva l'infondatezza del ricorso. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI
Sentenza Cassazione n. 16178/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris