CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22545/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 784/2023depositata il 29/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19977/2023Numero sezionale 4/2026Numero di raccolta generale 22545/2026Data pubblicazione 01/07/20261. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’atto dicitazione con cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudiziol’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] (attuale ricorrente), per accertare laresponsabilità professionale del convenuto sull’errata esecuzione deilavori eseguiti su un immobile di proprietà dell’attrice sotto la suasupervisione, in qualità di progettista e direttore dei lavori. Deduceval’attrice di avere ottenuto in permuta un terreno edificabile allo scopo direalizzare un fabbricato bifamiliare, censito al foglio 27, mappale 442, edi costruire un fabbricato monofamiliare come corrispettivo, sul terrenoconfinante appartenente al signor Simula, con il quale era stataconclusa la permuta. I lavori iniziavano in data 20/07/2010 e all’uopol’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato quale direttore unico dei lavori,il quale in data 31/03/2014 dava le dimissioni dall’incarico. Risultavache nel corso dei lavori l’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Villanovad’Albenga aveva eseguito dei sopralluoghi e rilevato alcune difformitàtra il progetto approvato e i lavori eseguiti, tali da determinare l’ordinedi sospensione dei lavori e, successivamente, un’ordinanza didemolizione di alcune porzioni di essi. Veniva altresì riscontrata laviolazione del D.M. 1444/68. Erano quindi stati avviati un procedimentoamministrativo e uno penale, nell’ambito del quale il signor [OSCURATO:PERSONA],legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], veniva rinviato agiudizio. La società provvedeva alla demolizione di una porzione di unodei due fabbricati per ripristinare le distanze tra gli edifici, arretrandoalcuni pilastri posti a distanza inferiore ai dieci metri dall’altracostruzione e restringendo il terrazzo soprastante e il porticatosottostante. A seguito del ripristino dello stato dei luoghiconformemente al progetto, il procedimento penale veniva definito consentenza di non doversi procedere per la sopravvenuta conformità,mentre quello amministrativo si concludeva con il rigetto delle varieNumero registro generale 19977/2023Numero sezionale 4/2026Numero di raccolta generale 22545/2026Data pubblicazione 01/07/2026domande. La società [OSCURATO:SOCIETA], conclusi i procedimenti sopramenzionati, adiva il competente Tribunale di Savona al fine di ottenereil risarcimento del danno subito dall’inesatto adempimento del contrattod’opera professionale da parte dell’ingegnere Ricci. In particolare,veniva richiesto il risarcimento dei costi per i lavori di ripristino delledistanze previste dalle norme di legge, per le procedure amministrativedi sanatoria e per le spese connesse, quali le parcelle dei professionistiintervenuti nel procedimento di sanatoria. [OSCURATO:PERSONA] sicostituiva in giudizio, contestando in via pregiudiziale il difetto digiurisdizione del giudice ordinario ed eccependo, in via preliminare, siail difetto di legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA] nei suoi confronti,sia l’inopponibilità di alcuni atti e documenti prodotti in giudizio e,infine, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Savona, con sentenza n.1165/2019, riconosceva la propria competenza e la legittimazione adagire della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento parziale delladomanda risarcitoria proposta da parte attrice, condannava l’ingegnereRicci Fulvio a versare, a titolo di responsabilità contrattuale, a favoredella [OSCURATO:SOCIETA], l’importo di € 23.522,29, oltre interessi legali espese di lite.3. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,deduceva, con più censure, l’inopponibilità degli atti e delle perizieprovenienti dai giudizi amministrativi e penali, la mancata provadell’inadempimento a lui contestato quale direttore dei lavori, nonché laviolazione delle norme in tema di onere della prova e valutazione dellerisultanze processuali. Con ulteriori doglianze censurava la ricostruzionedel primo giudice in ordine alla disciplina delle distanze tra fabbricati,contestando l’applicabilità dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 e deducendoche la distanza in concreto riscontrata non fosse inferiore a quellanormativa ovvero che le misurazioni fossero state effettuate in modoNumero registro generale 19977/2023Numero sezionale 4/2026Numero di raccolta generale 22545/2026Data pubblicazione 01/07/2026non corretto. L’appellante sosteneva, inoltre, la propria estraneità alleviolazioni edilizie prospettate, avendo egli rassegnato le dimissionidall’incarico e non avendo ricevuto mandato per il tracciamento deifabbricati; evidenziava anche il ruolo assunto dalla società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] realizzazione dell’opera, quale committente-costruttrice, conconseguente incidenza in tema di legittimazione attiva dell’appellata edi responsabilità a carico di quest’ultima. Lamentava, ancora, laviolazione dell’art. 29, secondo comma, del d.p.r. 380/2001, l’errataapplicazione delle norme sulle distanze e la mancata applicazione dellenorme in tema di tolleranze costruttive e, con l’ultimo motivo,contestava la quantificazione del danno e delle spese tecnichericonosciute in favore dell’attrice.4. La Corte d’appello di Genova rigettava l’appello e, per l’effetto,confermava integralmente la sentenza impugnata, condannando Ricci5. Con ricorso notificato il 28/09/2023, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] per cassazione la sentenza n. 784/2023 della Corted’appello di Genova pubblicata il 29/06/2023. La parte intimata Mari eMonti S.r.l. ha depositato controricorso.6. In data 25/01/2024 da questa Corte veniva comunicata alla partericorrente una proposta di definizione accelerata del ricorso ai sensidell’art. 380-bis c.p.c.,. Il ricorrente ha presentato instanza per ladecisione del ricorso ex art. 380-bis1 c.p.c.7. Parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]hanno depositato rispettive memorie illustrative.Ragioni della decisioneNumero registro generale 19977/2023Numero sezionale 4/2026Numero di raccolta generale 22545/2026Data pubblicazione 01/07/20268. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., il ricorrentelamenta “Error in iudicando: violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. Difetto di istruttoria, in relazioneall’onere della prova circa la valutazione delle risultanze istruttorie inrelazione alla violazione dell’art. 9 del D.M. 1444/68 e alla conseguentecondanna al pagamento dei danni e delle spese legali in capo all’Ing.Ricci”. In particolare, deduce la violazione dell’onere della prova ex art.2697 c.c. da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai fatti costitutividel diritto azionato e la conseguente violazione, da parte delGiudicante, dell’art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice deve decidereiuxta alligata et probata. In particolare denuncia come non provato il"mancato rispetto della distanza di metri 10 prevista dal DM 1444/68tra il pilastro del portico esistente al piano terra dell'edificio di proprietàe la parete perimetrale dell'edificio in corso di costruzione di proprietàSimula" rilevato dai tecnici comunali con il verbale di sopralluogoprotocollato in data 16.4.14, prot. n. 4083 (mai depositato in causa),nonché il metodo adottato dagli stessi (modo radiale o modo lineare)per la misurazione di tale distanza.8.1. Il motivo è inammissibile. Per consolidata giurisprudenza, laviolazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice di meritoabbia invertito l’onere della prova, mentre nel caso di specie sicensura unicamente la valutazione delle prove, inammissibile in sededi legittimità (Cass. 28.4.2023, n. 11269; Cass. 29730/2020; Cass.3104/2021). La Corte di appello, invero, ha fondato la decisione su unampio compendio probatorio, costituito da documentazioneamministrativa (ordinanze di sospensione e demolizione delle operenon conformi al progetto assentito o non rispettose delle distanze,decreto di sequestro preventivo), nonché sulle risultanze della CTU. Inparticolare, ha ritenuto corretto il ragionamento seguito dal Tribunalenel ricostruire la vicenda utilizzando i documenti prodotti in questoNumero registro generale 19977/2023Numero sezionale 4/2026Numero di raccolta generale 22545/2026Data pubblicazione 01/07/2026procedimento e la relazione della C.T.U. disposta nel primo grado;dall’altro, ha considerato i documenti e le prove di altri procedimentiche possono essere impiegati quali elementi di prova anche nelgiudizio civile, purché sottoposti a vaglio critico da parte delgiudicante (ex multis cfr. Cass. 18025/2019).8.2. Parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c.,poiché non attiene al fatto che il giudice abbia dichiarato di non doverosservare la regola contenuta nella norma, né abbia utilizzato proveirrituali; di contro, la Corte distrettuale ha operato un vaglio criticodelle prove ritualmente acquisite, secondo il principio di liberavalutazione delle prove che non può essere oggetto di sindacato insede di giudizio di legittimità (Cass. 5009/2017; Cass. 6231/2018). Inparticolare la Corte di merito ha valutato, per fondare il suoconvincimento, le risultanze in atti e in specie i documentispecificamente indicati a p. 13 della sentenza impugnata; il ricorrentenon ha dimostrato che in tali atti non si faccia riferimento allamisurazione delle distanze ed inoltre va evidenziato che parte delverbale dell’UTC del [OSCURATO:DATA_NASCITA], proprio con riferimento alla misuradelle distanze, risulta riportato testualmente a p. 7 della relazione delCTU, come pure indicato dalla parte controricorrente, il che non ècontestato specificamente dal ricorrente. Pertanto, non può, in ognicaso, sostenersi che la Corte di merito non abbia deciso in base allerisultanze istruttorie.9. Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente denunzia “Error in iudicando: violazione e/o falsa ed erroneainterpretazione/applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968. Erroneavalutazione travisamento in fatto e in diritto in relazione allecaratteristiche dell’intervento edilizio”. Secondo il ricorrente la Corted’appello avrebbe mal interpretato l’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968,che disciplina la distanza tra pareti finestrate e pareti di edificiNumero registro generale 19977/2023Numero sezionale 4/2026Numero di raccolta generale 22545/2026Data pubblicazione 01/07/2026antistanti, mentre nella fattispecie la distanza (non dimostrata)avrebbe riguardato unicamente un pilastro rispetto all’edificiofronteggiante, calcolato con metodo errato.9.1. Il motivo è inammissibile perché induce il giudice di legittimità asvolgere un sindacato sul preteso carattere meramente “ornamentale”del pilastro ai fini del rispetto delle distanze, allorché la Corte diappello ha applicato il principio di diritto, del tutto corretto, secondocui, ai fini del calcolo delle distanze, rilevano anche i pilastri e iporticati, in quanto elementi costruttivi idonei a generare intercapedinipregiudizievoli per l’igiene e la salubrità (Cass. civ. 14.5.1983, n.3315; Cons. Stato 18.1.2021, n. 521). L’interpretazione offerta dallaCorte di merito è conforme all’orientamento di legittimità checonsidera rilevanti, ai fini del computo delle distanze, tutti gli elementicostruttivi stabili e non meramente ornamentali, quali balconi eterrazze, destinati ad ampliare la consistenza del fabbricato (Cass.civ., sez. II, 17.09.2021, n. 25191; Cass. Sez. 2, sentenza n. 18282del 19/09/2016). A tal fine, è sufficiente che anche un solo segmentodella parete, comprensivo del colonnato, risulti posto a distanzainferiore ai dieci metri per determinare la violazione della norma (cfr.Cass. 24471/2019).9.2. Quanto al rispetto delle distanze, la Corte ha osservato che il verbaledi accertamento dell’illecito edilizio fa “piena prova, fino a querela difalso, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblicoufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (Cass.25811/2013), motivo per cui deve ritenersi incontestabile lamisurazione tra il pilastro del fabbricato della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e laparete di quello del signor Simula in 9,74 metri. Mentrel’interpretazione offerta dal ricorrente muove da un presupposto difatto, e cioè dalle proporzioni per profondità e ampiezza del pilastro,in tesi non accertato dal giudice del merito in quanto all’epoca giàNumero registro generale 19977/2023Numero sezionale 4/2026Numero di raccolta generale 22545/2026Data pubblicazione 01/07/2026demolito. Tuttavia il motivo vorrebbe indurre, invero, a una indaginedi merito già compiutamente svolta dalla Corte d’appello attraverso ladocumentazione offerta in analisi dalle parti e la perizia disposta, deltutto preclusa in sede di giudizio di legittimità, come correttamenteindicato nel provvedimento di definizione accelerata.10. Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile il ricorso; diconseguenza, pone a carico del ricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità liquidate come in dispositivo.11. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odiernadecisione alla proposta di definizione accelerata già comunicata alleparti, il ricorrente deve essere condannato, ex art 96, comma 3, c.p.c.,al pagamento della somma equitativamente determinata e liquidata indispositivo in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento,ex art 96, comma 4, c.p.c., della somma indicata nel dispositivo, infavore della Cassa delle ammende.12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dellostesso articolo 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.400,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo di € 2.000,00 infavore della parte controricorrente e di € 1.000 in favore di CassaAmmende, ex art. 96, co. 3 e 4, c.p.c.Numero registro generale 19977/2023Numero sezionale 4/2026Numero di raccolta generale 22545/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 8/01/2026.Il PresidenteAntonietta Scrima