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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01765/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2706/20 del 24.11.2020 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del sostituto pg [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di appello nei confronti della parte civile; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Gup presso il Tribunale di Brescia, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

A tale pena il Gup perveniva concedendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di aver commesso il fatto contro persone incaricate di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni ed alla contestata recidiva reiterata specifica, con aumento per la continuazione e riduzione per il rito.

Con la stessa sentenza, l'imputato era anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ed alla rifusione delle spese processuali sostenute da queste ultime.

2. I fatti si riferivano ad un episodio avvenuto tra il 30 ed il 31.5.2016 presso il pronto soccorso della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, dove l'imputato giungeva affermando di avere assunto una quota eccessiva di alcool e stupefacenti, ma, mentre era ancora in osservazione dopo una lavanda gastrica, dava in escandescenze aggredendo due infermiere e l'Halil, anch'egli infermiere, oltre al Ceraulo, guardia giurata, che era intervenuto per fermarlo mentre egli cercava di fuggire dall'ospedale a seguito del primo episodio.

3. Contro la sentenza di primo grado, l'imputato proponeva appello limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Si doleva, in particolare, della mancata esclusione della recidiva, deducendo che il riconoscimento della stessa era facoltativo, che l'ultima condanna risaliva al 2014 per fatti del tutto diversi (spendita di monete false), mentre precedenti anteriori non riguardavano violenza alle persone; che il fatto oggetto del presente procedimento era stato commesso sotto l'influsso di sostanze alteranti, ma senza impulso criminoso e che aveva in corso un programma terapeutico di recupero.

Chiedeva quindi l'esclusione della recidiva e la prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua aggravante.

4. Contestava, poi, in ogni caso il rigore sanzionatorio in relazione al fatto, atteso che la pena si discostava fortemente dal minimo edittale.

5. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, ravvisando nel reato in questione un sintomo di maggior riprovevolezza, atteso che all'epoca uno dei precedenti dell'imputato, con sentenza del 2010 irrevocabile nel 2011, riguardava nove rapine e quattro condotte di lesioni personali.

6. Ravvisava anche nella condotta in questione un sintomo di pericolosità in linea con tale precedente.

7. Considerava poi la pena applicata del tutto proporzionata, anche perché, dopo il fatto di cui al presente procedimento, l'imputato era stato condannato per altri reati (resistenza a p.u. e furto) consumati successivamente, nel 2017.

8. Confermava quindi la sentenza di primo grado, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

9. Contro tale sentenza ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'applicazione di una pena che si è discostata fortemente dal minimo edittale.

Con il secondo motivo contesta la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

10. Il sostituto pg [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese del giudizio di appello nei confronti della parte civile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. È tale il primo motivo perché con esso si contesta, in sostanza, la determinazione della pena, ma questa è attività che rientra tipicamente nella discrezionalità del giudice, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, come nel caso di specie.

Il motivo lamenta, infatti, l'asserita mancata esposizione in sentenza delle ragioni che avrebbero escluso l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite di quello applicato.

Per fare questo, però, richiede a questa Corte di prendere cognizione di elementi di mero fatto della vicenda, come la condizione psicofisica dell'imputato derivante dall'assunzione di alcool e stupefacenti che avrebbe inciso sulla lucidità dell'imputato nel commettere i reati e quindi sulla coscienza e volontà degli illeciti.

Si tratta di considerazioni tutte inammissibili in questa sede, a maggior ragione a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che fornisce puntualmente ragione degli elementi rilevanti per la determinazione della pena finale.

Ricorda, infatti, la decisione di appello che le problematiche comportamentali derivanti dalle dipendenze dell'imputato erano state considerate anche dal giudice di primo grado, che aveva concesso le attenuanti generiche, che sono state confermate anche dalla sentenza impugnata.

Rileva che la pena è stata determinata in misura proporzionata alla gravità dei fatti, di cui ripercorre la natura a questi specifici fini.

Si tratta, quindi, di motivazione del tutto congrua e logica, che determina pertanto il rigetto del relativo motivo.

3. In ordine al secondo motivo, da sez. 5, n. 22780 del 25/3/2021, si evince che uno dei possibili motivi di compensazione delle spese rispetto alla parte civile si configura in caso di soccombenza reciproca oppure, in caso di accoglimento parziale dell'appello dell'imputato - che di per sé non escluderebbe la condanna a rifondere le spese della parte civile, se la stessa non aveva proposto alcuna impugnazione su cui è rimasta soccombente - in base ad una valutazione discrezionale da parte del giudice che deve essere congruamente motivata.

3.1. Nel caso di specie, però, in primo luogo non ricorrono tali situazioni.

Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge che tra i motivi di appello vi era anche la mancata esclusione della recidiva, con prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua aggravante, e su questo l'imputato è rimasto soccombente.

Inoltre, nel caso di specie, a maggior ragione, non vi è alcuna soccombenza della parte civile e, come detto, non è stato neppure accolto in parte l'appello dell'imputato.

La parte civile era presente all'udienza in appello ed ha concluso, come emerge dal testo della sentenza.3.2.

Il motivo, però, va oltre queste considerazioni nel senso di prospettare che, siccome l'impugnazione dell'imputato non poteva recare pregiudizio alla parte civile riguardando solo il trattamento sanzionatorio e non la responsabilità per i reati - e quindi un aspetto prettamente penalistico attinente alla sola posizione dell'imputato ed irrilevante ai fini civilistici - la parte civile, pur se presente, non avrebbe titolo alla rifusione delle spese.

La soccombenza cui si è fatto cenno in precedenza, in altri termini, non si configura rispetto alla parte civile, riguardando un tema irrilevante per la stessa.

3.3. Il tema è delicato e riguarda, in sostanza, la questione se, allorché l'impugnazione riguardi solo profili che non attengono agli aspetti civilistici, che possono influire sul risarcimento in favore della parte civile, sia legittimo condannare l'imputato alla rifusione delle spese di quest'ultima.

4. Al riguardo, è indubbiamente vero che esiste una posizione giurisprudenziale secondo cui, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame" (Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni e altri, Rv. 263791 - 01); questo perché nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza (art. 541 cod.proc.pen.) e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato: ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua.

4.1. Tale principio si ritrova anche in sez. 2 n. 2963 del 9/12/2020, dep. 2021, Rv. 280519-01, citata dal pg nelle conclusioni scritte, ed è anche espresso da sez. 4 n. 22697 del 9/7/2020, Rv. 279514-01, che, in sede di giudizio di rinvio, ribadisce il principio e cita sez. 6, n. 8326 del 4/2/2015, Rv 262626; sez. 2 n. 18265 del 16/1/2015, Rv. 263791; sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. 258524.

Peraltro, se si analizzano poi le singole situazioni relative alle sentenze in questione, si può rilevare che, nel caso della sentenza citata dal p.g., si discuteva solo del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la stessa sentenza afferma che le conclusioni delle parti civili si ponevano come del tutto inconferenti col tema, perché chiedevano confermarsi l'accertamento della responsabilità, che non era più in discussione, in un procedimento di esecuzione che riguardava, come detto, solo la continuazione.

Inoltre: in sez. 2 n. 18265 del 16/1/2015, Rv. 263791, si discute di messa alla prova e la rilevanza sul risarcimento è nulla; sez. 6, n. 8326 del 4/2/2015, Rv 262626 riguarda un giudizio di rinvio che verte solo sulla pena e quindi sulla responsabilità si era formato il giudicato, a differenza del caso di specie dove nel giudizio di appello (quello in cui è avvenuta la condanna alle spese di cui si controverte) è vero che la sentenza di primo grado non era stata impugnata sulla responsabilità, ma comunque nessun giudicato sul punto si era formato; sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. 258524, ugualmente è giudizio di rinvio solo sulla pena dopo che sulla natura del reato e sulla responsabilità si era formato il giudicato.

In altro contesto, poi, sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, non massinnata sul punto, non ha riconosciuto le spese alla parte civile sulla base dell'attività (o non attività) processuale della stessa, rilevando: "...che la parte civile instante non ha effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, a sostegno della richiesta di liquidazione, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria", ma, in quel caso, si discuteva del giudizio di cassazione e non di quello di merito, e la parte civile non era intervenuta all'udienza pubblica, ma si era limitata a depositare memorie.

5. Nel caso di specie, invece, come già rilevato, la parte civile aveva svolto attività processuale nel giudizio di appello, emergendo dalla sentenza che, a fronte dei motivi di appello da parte del difensore dell'imputato, il difensore della parte civile ha espressamente contraddetto sui punti, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

6. Inoltre, sul merito della questione, questa Corte (sez. 5, n. 15806 del 19/3/2019, Rv. 276627) ha anche affermato che: "L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado".

E, nel presente caso, non vi è dubbio che l'imputato sia risultato soccombente rispetto alla parte civile nel complesso della vicenda.

7. Non è, poi, neppure del tutto condivisibile la riflessione secondo cui, riguardando l'appello solo il profilo sanzionatorio, lo stesso sarebbe stato irrilevante ai fini civilistici.

Così, questa Corte (sez. 4, n. 47782 del 28/9/2018, Rv. 273992) ha ritenuto che la ravvisabilità delle attenuanti generiche possa incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, da cui l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio, anche di legittimità Ancora, sez 1, n. 574 del 9/7/2019, dep. 2020, Rv. 278492-01, ha ravvisato un rilieyo civilistico nel motivo di impugnazione relativo alla sussistenza di elementi circostanziali del reato, potendo / incidere sulla concreta dimensione offensiva del fatto, con conseguente legittimazione della parte civile a contraddire In senso analogo, allora, e con riferimento al caso specifico, si può ritenere che anche la ravvisabilità o meno della recidiva e la prevalenza o meno delle attenuanti generiche — oggetto dell'appello dell'imputato - sono elementi che possono incidere sulla gravità del fatto e, di conseguenza, sul danno da risarcire.

Va anche tenuto conto, al riguardo, che sez. 1, n. 42462 del 15/10/2009, Rv. 245572-01, dopo avere confermato la natura circostanziale della recidiva, ha affermato che "nell'ambito del processo di cognizione il giudizio sulla recidiva non è giudizio sulla astratta pericolosità del reo o su una sua "condizione personale" svincolata dal fatto reato, ma, come per le attenuanti generiche, consiste di una valutazione sulla gravità dell'illecito commisurata alla maggiore capacità a delinquere manifestata dal soggetto agente, capace di incidere sulla risposta punitiva, sia in termini retributivi sia in termini di prevenzione speciale, quale aspetto della "colpevolezza" e della capacità di commettere nuovi reati, soltanto nell'ambito e in relazione al fatto per la quale la recidiva stessa è riconosciuta applicabile".

La recidiva reiterata specifica, contestata nella specie, di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 251 del 2005, deve ritenersi facoltativa (ovvero discrezionale): applicabile cioè soltanto quando il giudice ritenga di doverla in concreto riconoscere sussistente, quale «espressione di maggior colpevolezza pericolosità» e di dovere di conseguenza aumentare per essa la pena o procedere a giudizio di bilanciamento con le attenuanti

8. In sintesi, il tema sostanziale e la situazione processuale che si è configurata nel presente procedimento appare differente da quella di molte delle decisioni che hanno negato la legittimazione della parte civile a chiedere la rifusione delle spese in caso di impugnazioni su aspetti esclusivamente di rilievo penale.

Nel presente caso, infatti, l'imputato ha appellato chiedendo il disconoscimento della recidiva e la prevalenza delle attenuanti generiche, e le parti civili hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Quindi, con la decisione della Corte d'Appello di rigetto dell'appello e di conferma della sentenza impugnata, si è realizzata la soccombenza dell'imputato rispetto ai motivi proposti.

Inoltre la sentenza impugnata afferma chiaramente, a pag. 7, di riconoscere la recidiva come sintomo di maggior riprovevolezza del reato, e questo è certamente un elemento che può incidere sul risarcimento del danno.

9. Infine, non va neppure trascurato il rilievo per cui la legittimazione della parte civile a partecipare al giudizio di appello potesse essere giustificata dall'interesse a contraddire su eventuali questioni rilevabili d'ufficio dal giudice che, teoricamente, avrebbero potuto risolversi in un deterioramento della situazione della stessa; una partecipazione, quindi, al fine di presidiare la propria posizione processuale e sostanziale rispetto ad eventuali fatti nuovi, ma certamente non ingiustificata in questo senso.

10. Si ritiene, quindi, che la sentenza impugnata abbia correttamente operato anche sotto questo profilo, con conseguente rigetto del ricorso dell'imputato, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 2706/20 del 24.11.2020 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del sostituto pg [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del giudizio di appello nei confronti della parte civile; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato dal Gup presso il Tribunale di Brescia, in sede di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A tale pena il Gup perveniva concedendo le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di aver commesso il fatto contro persone incaricate di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni ed alla contestata recidiva reiterata specifica, con aumento per la continuazione e riduzione per il rito. Con la stessa sentenza, l'imputato era anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ed alla rifusione delle spese processuali sostenute da queste ultime. 2. I fatti si riferivano ad un episodio avvenuto tra il 30 ed il 31.5.2016 presso il pronto soccorso della [OSCURATO:PERSONA] di Brescia, dove l'imputato giungeva affermando di avere assunto una quota eccessiva di alcool e stupefacenti, ma, mentre era ancora in osservazione dopo una lavanda gastrica, dava in escandescenze aggredendo due infermiere e l'Halil, anch'egli infermiere, oltre al Ceraulo, guardia giurata, che era intervenuto per fermarlo mentre egli cercava di fuggire dall'ospedale a seguito del primo episodio. 3. Contro la sentenza di primo grado, l'imputato proponeva appello limitatamente al trattamento sanzionatorio. Si doleva, in particolare, della mancata esclusione della recidiva, deducendo che il riconoscimento della stessa era facoltativo, che l'ultima condanna risaliva al 2014 per fatti del tutto diversi (spendita di monete false), mentre precedenti anteriori non riguardavano violenza alle persone; che il fatto oggetto del presente procedimento era stato commesso sotto l'influsso di sostanze alteranti, ma senza impulso criminoso e che aveva in corso un programma terapeutico di recupero. Chiedeva quindi l'esclusione della recidiva e la prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua aggravante. 4. Contestava, poi, in ogni caso il rigore sanzionatorio in relazione al fatto, atteso che la pena si discostava fortemente dal minimo edittale. 5. La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione, ravvisando nel reato in questione un sintomo di maggior riprovevolezza, atteso che all'epoca uno dei precedenti dell'imputato, con sentenza del 2010 irrevocabile nel 2011, riguardava nove rapine e quattro condotte di lesioni personali. 6. Ravvisava anche nella condotta in questione un sintomo di pericolosità in linea con tale precedente. 7. Considerava poi la pena applicata del tutto proporzionata, anche perché, dopo il fatto di cui al presente procedimento, l'imputato era stato condannato per altri reati (resistenza a p.u. e furto) consumati successivamente, nel 2017. 8. Confermava quindi la sentenza di primo grado, con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili. 9. Contro tale sentenza ricorre l'imputato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'applicazione di una pena che si è discostata fortemente dal minimo edittale. Con il secondo motivo contesta la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili. 10. Il sostituto pg [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna dell'imputato alla refusione delle spese del giudizio di appello nei confronti della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È tale il primo motivo perché con esso si contesta, in sostanza, la determinazione della pena, ma questa è attività che rientra tipicamente nella discrezionalità del giudice, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, come nel caso di specie. Il motivo lamenta, infatti, l'asserita mancata esposizione in sentenza delle ragioni che avrebbero escluso l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite di quello applicato. Per fare questo, però, richiede a questa Corte di prendere cognizione di elementi di mero fatto della vicenda, come la condizione psicofisica dell'imputato derivante dall'assunzione di alcool e stupefacenti che avrebbe inciso sulla lucidità dell'imputato nel commettere i reati e quindi sulla coscienza e volontà degli illeciti. Si tratta di considerazioni tutte inammissibili in questa sede, a maggior ragione a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che fornisce puntualmente ragione degli elementi rilevanti per la determinazione della pena finale. Ricorda, infatti, la decisione di appello che le problematiche comportamentali derivanti dalle dipendenze dell'imputato erano state considerate anche dal giudice di primo grado, che aveva concesso le attenuanti generiche, che sono state confermate anche dalla sentenza impugnata. Rileva che la pena è stata determinata in misura proporzionata alla gravità dei fatti, di cui ripercorre la natura a questi specifici fini. Si tratta, quindi, di motivazione del tutto congrua e logica, che determina pertanto il rigetto del relativo motivo. 3. In ordine al secondo motivo, da sez. 5, n. 22780 del 25/3/2021, si evince che uno dei possibili motivi di compensazione delle spese rispetto alla parte civile si configura in caso di soccombenza reciproca oppure, in caso di accoglimento parziale dell'appello dell'imputato - che di per sé non escluderebbe la condanna a rifondere le spese della parte civile, se la stessa non aveva proposto alcuna impugnazione su cui è rimasta soccombente - in base ad una valutazione discrezionale da parte del giudice che deve essere congruamente motivata. 3.1. Nel caso di specie, però, in primo luogo non ricorrono tali situazioni. Dalla sentenza impugnata, infatti, emerge che tra i motivi di appello vi era anche la mancata esclusione della recidiva, con prevalenza delle attenuanti generiche sulla residua aggravante, e su questo l'imputato è rimasto soccombente. Inoltre, nel caso di specie, a maggior ragione, non vi è alcuna soccombenza della parte civile e, come detto, non è stato neppure accolto in parte l'appello dell'imputato. La parte civile era presente all'udienza in appello ed ha concluso, come emerge dal testo della sentenza.3.2. Il motivo, però, va oltre queste considerazioni nel senso di prospettare che, siccome l'impugnazione dell'imputato non poteva recare pregiudizio alla parte civile riguardando solo il trattamento sanzionatorio e non la responsabilità per i reati - e quindi un aspetto prettamente penalistico attinente alla sola posizione dell'imputato ed irrilevante ai fini civilistici - la parte civile, pur se presente, non avrebbe titolo alla rifusione delle spese. La soccombenza cui si è fatto cenno in precedenza, in altri termini, non si configura rispetto alla parte civile, riguardando un tema irrilevante per la stessa. 3.3. Il tema è delicato e riguarda, in sostanza, la questione se, allorché l'impugnazione riguardi solo profili che non attengono agli aspetti civilistici, che possono influire sul risarcimento in favore della parte civile, sia legittimo condannare l'imputato alla rifusione delle spese di quest'ultima. 4. Al riguardo, è indubbiamente vero che esiste una posizione giurisprudenziale secondo cui, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame" (Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni e altri, Rv. 263791 - 01); questo perché nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza (art. 541 cod.proc.pen.) e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato: ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione de qua. 4.1. Tale principio si ritrova anche in sez. 2 n. 2963 del 9/12/2020, dep. 2021, Rv. 280519-01, citata dal pg nelle conclusioni scritte, ed è anche espresso da sez. 4 n. 22697 del 9/7/2020, Rv. 279514-01, che, in sede di giudizio di rinvio, ribadisce il principio e cita sez. 6, n. 8326 del 4/2/2015, Rv 262626; sez. 2 n. 18265 del 16/1/2015, Rv. 263791; sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. 258524. Peraltro, se si analizzano poi le singole situazioni relative alle sentenze in questione, si può rilevare che, nel caso della sentenza citata dal p.g., si discuteva solo del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva e la stessa sentenza afferma che le conclusioni delle parti civili si ponevano come del tutto inconferenti col tema, perché chiedevano confermarsi l'accertamento della responsabilità, che non era più in discussione, in un procedimento di esecuzione che riguardava, come detto, solo la continuazione. Inoltre: in sez. 2 n. 18265 del 16/1/2015, Rv. 263791, si discute di messa alla prova e la rilevanza sul risarcimento è nulla; sez. 6, n. 8326 del 4/2/2015, Rv 262626 riguarda un giudizio di rinvio che verte solo sulla pena e quindi sulla responsabilità si era formato il giudicato, a differenza del caso di specie dove nel giudizio di appello (quello in cui è avvenuta la condanna alle spese di cui si controverte) è vero che la sentenza di primo grado non era stata impugnata sulla responsabilità, ma comunque nessun giudicato sul punto si era formato; sez. 6, n. 1671 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. 258524, ugualmente è giudizio di rinvio solo sulla pena dopo che sulla natura del reato e sulla responsabilità si era formato il giudicato. In altro contesto, poi, sez. 2, n. 40855 del 19/4/2017, non massinnata sul punto, non ha riconosciuto le spese alla parte civile sulla base dell'attività (o non attività) processuale della stessa, rilevando: "...che la parte civile instante non ha effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, a sostegno della richiesta di liquidazione, alcuna attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria", ma, in quel caso, si discuteva del giudizio di cassazione e non di quello di merito, e la parte civile non era intervenuta all'udienza pubblica, ma si era limitata a depositare memorie. 5. Nel caso di specie, invece, come già rilevato, la parte civile aveva svolto attività processuale nel giudizio di appello, emergendo dalla sentenza che, a fronte dei motivi di appello da parte del difensore dell'imputato, il difensore della parte civile ha espressamente contraddetto sui punti, concludendo per la conferma della sentenza impugnata. 6. Inoltre, sul merito della questione, questa Corte (sez. 5, n. 15806 del 19/3/2019, Rv. 276627) ha anche affermato che: "L'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado". E, nel presente caso, non vi è dubbio che l'imputato sia risultato soccombente rispetto alla parte civile nel complesso della vicenda. 7. Non è, poi, neppure del tutto condivisibile la riflessione secondo cui, riguardando l'appello solo il profilo sanzionatorio, lo stesso sarebbe stato irrilevante ai fini civilistici. Così, questa Corte (sez. 4, n. 47782 del 28/9/2018, Rv. 273992) ha ritenuto che la ravvisabilità delle attenuanti generiche possa incidere sulla liquidazione del danno da risarcire, da cui l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio, anche di legittimità Ancora, sez 1, n. 574 del 9/7/2019, dep. 2020, Rv. 278492-01, ha ravvisato un rilieyo civilistico nel motivo di impugnazione relativo alla sussistenza di elementi circostanziali del reato, potendo / incidere sulla concreta dimensione offensiva del fatto, con conseguente legittimazione della parte civile a contraddire In senso analogo, allora, e con riferimento al caso specifico, si può ritenere che anche la ravvisabilità o meno della recidiva e la prevalenza o meno delle attenuanti generiche — oggetto dell'appello dell'imputato - sono elementi che possono incidere sulla gravità del fatto e, di conseguenza, sul danno da risarcire. Va anche tenuto conto, al riguardo, che sez. 1, n. 42462 del 15/10/2009, Rv. 245572-01, dopo avere confermato la natura circostanziale della recidiva, ha affermato che "nell'ambito del processo di cognizione il giudizio sulla recidiva non è giudizio sulla astratta pericolosità del reo o su una sua "condizione personale" svincolata dal fatto reato, ma, come per le attenuanti generiche, consiste di una valutazione sulla gravità dell'illecito commisurata alla maggiore capacità a delinquere manifestata dal soggetto agente, capace di incidere sulla risposta punitiva, sia in termini retributivi sia in termini di prevenzione speciale, quale aspetto della "colpevolezza" e della capacità di commettere nuovi reati, soltanto nell'ambito e in relazione al fatto per la quale la recidiva stessa è riconosciuta applicabile". La recidiva reiterata specifica, contestata nella specie, di cui all'art. 99, quarto comma, c.p., anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 251 del 2005, deve ritenersi facoltativa (ovvero discrezionale): applicabile cioè soltanto quando il giudice ritenga di doverla in concreto riconoscere sussistente, quale «espressione di maggior colpevolezza pericolosità» e di dovere di conseguenza aumentare per essa la pena o procedere a giudizio di bilanciamento con le attenuanti 8. In sintesi, il tema sostanziale e la situazione processuale che si è configurata nel presente procedimento appare differente da quella di molte delle decisioni che hanno negato la legittimazione della parte civile a chiedere la rifusione delle spese in caso di impugnazioni su aspetti esclusivamente di rilievo penale. Nel presente caso, infatti, l'imputato ha appellato chiedendo il disconoscimento della recidiva e la prevalenza delle attenuanti generiche, e le parti civili hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Quindi, con la decisione della Corte d'Appello di rigetto dell'appello e di conferma della sentenza impugnata, si è realizzata la soccombenza dell'imputato rispetto ai motivi proposti. Inoltre la sentenza impugnata afferma chiaramente, a pag. 7, di riconoscere la recidiva come sintomo di maggior riprovevolezza del reato, e questo è certamente un elemento che può incidere sul risarcimento del danno. 9. Infine, non va neppure trascurato il rilievo per cui la legittimazione della parte civile a partecipare al giudizio di appello potesse essere giustificata dall'interesse a contraddire su eventuali questioni rilevabili d'ufficio dal giudice che, teoricamente, avrebbero potuto risolversi in un deterioramento della situazione della stessa; una partecipazione, quindi, al fine di presidiare la propria posizione processuale e sostanziale rispetto ad eventuali fatti nuovi, ma certamente non ingiustificata in questo senso. 10. Si ritiene, quindi, che la sentenza impugnata abbia correttamente operato anche sotto questo profilo, con conseguente rigetto del ricorso dell'imputato, cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Cassazione n. 01765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris