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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 21931/2026

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di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, comeda requisitoria scritta alla quale si è riportata;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso insistendo perl'accoglimento delle rassegnate conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma, adito nell'interessedi [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 19 aprile 2025, con il quale ilPM presso il Tribunale di Roma, aveva convalidato di sequestro probatorio di tremanufatti abusivi su un'area di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] eseguito su iniziativadella polizia giudiziaria, nei confronti della medesima, sottoposta ad indagini per ilreato di cui agli artt. 35 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, rigettava l'istanza di riesame.2.

Avverso alla predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'applicazione del d.P.R. n.380 del 2001 in luogo della disciplina speciale derogatoria prevista dalla legge n337 del 1968, per i c.d.

“spettacoli viaggianti” fra i quali rientra, secondo ladisposizione di cui all'art. 2, anche l'attività esercitata dalla ricorrente nei cuiconfronti è stato disposto il sequestro di un'area adibita a parco giochi, di cui eraentrata in possesso, nell'anno 2009, a seguito della cessione d'azienda, effettuatanel rispetto della determinazione dirigenziale dell'amministrazione comunale cheaveva a suo tempo concesso l'area a un privato, e aveva pertanto ottenutoregolare concessione.Si deduce: che in relazione alle attività previste dall'art. 2 della legge n.337 del 1998, in specie l'allestimento di attrezzature mobili, quali giostre carosello,titoli edilizi ordinari, proprio per la natura derogatoria della disciplina, costituentelex specialis; che la ricorrente aveva ottenuto la concessione del Comune di Romaed era entrata in possesso dell'area, nel medesimo stato in cui si trovava almomento del sequestro da ultimo disposto; che tutte le altre strutture installatesuccessivamente al rilascio della concessione, in parte anch'esse oggetto delsequestro, sono amovibili e smontabili in qualsiasi momento e sono state installateprevio ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ai sensi della legge n. 337 cit.ovvero anche degli artt. 68 e 69 del T.U. di pubblica sicurezza; che, in ogni caso,secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, si tratta di opereprecarie (si citano, Sez. 3, n. 33408 del 31 luglio 2023., Sez. 3, n. 24149 del 30maggio 2019).

Il disposto sequestro probatorio di strutture precarie e amovibili èstato pertanto disposto in violazione degli artt. 35 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001.2.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione assente o comunque carente.Si deduce che il Tribunale ha erroneamente presunto che la ricorrente abbiaoccupato un'area di 1500 mq., dunque più ampia dei 792,17 mq. oggetto dellaconcessione finalizzata all'attività di spettacolo viaggiante con intrattenimenti perbambini, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2828 del 18 dicembre 2009,prodotta agli atti; la polizia locale, come dedotto, non ha verificato che le strutturedi intrattenimento erano tutte all'interno del perimetro concesso, mentre lastaccionata e le betonelle, su un'area di 1500 mq., erano già presenti al momentodel subentro della Calderas.Nonostante l'allegazione della circostanza e le correlate produzionidocumentali (determina dirigenziale del 2009, ulteriore determinazionedirigenziale n. 67 del 1999, con la quale era stato indetto il bando per l'affidamentoin concessione dei punti verdi) il Tribunale avrebbe perfino omesso di richiamaresiffatti documenti, invece idonei a dimostrare l'insussistenza del fumus commissidelicti.2.3.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., ulteriore vizio di motivazione per essere stata omessa qualsiasivalutazione in ordine al parere sottoscritto dal dirigente di Area della RegioneLazio, che confermava l'esclusione della necessità di dotarsi di permesso dicostruire per le opere autorizzate da una concessione contratto emessa ai sensidella legge n. 337 del 1968.Si deduce che il Tribunale pur avendo dato atto, nella parte introduttiva,della produzione di siffatto parere non ne ha valutato il contenuto né spiegatol'irrilevanza.3.Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con riguardo ai dedottivizi di motivazione, in quanto il ricorso per Cassazione contro le ordinanze inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge e del resto, nel caso in esame, non si configura un'ipotesi di motivazione deltutto mancante o apparente; il Tribunale del riesame avendo rilevato, da unaparte, che la natura speciale della normativa del 1968 richiamata apparecontroversa nella stessa giurisprudenza amministrativa, dall'altra che laconcessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico era in ogni casolimitata ad un'area più ristretta rispetto a quella concretamente occupata e perfinopavimentata e recintata, sulla quale sono stati realizzati anche alcuni manufatti inlamiera.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e propostofuori dai casi consentiti in sede di legittimità.2.

La ricorrente ha subito il sequestro probatorio, convalidato con decretodel pubblico ministero in data 19/04/2025, di un'area, di circa 1500 m quadri,delimitata con staccionata in ferro e pavimentazione con betonelle, al cui internoerano presenti due giostre (carosello e trenino), un capannone occupante lasuperficie di metri 46 per 10,40, che ospitava un'area gioco (piscina con palline)e quattro distinte aree per feste e ricevimenti, altro manufatto delle dimensioni dimetri 8,60 per 6, utilizzato quale magazzino, ulteriore manufatto di metri 6 per5,30, utilizzato come alloggio del custode e magazzino, infine il sequestro hariguardato un’area, attigua alla precedente, di metri 17 per 8; tale sequestro èstato disposto in relazione alla condotta di abusiva realizzazione dei tre manufattiinsistenti sull'area, in violazione degli artt. 35 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 -oltre che dell’art. 21 della L. R. Lazio n. 15 del 2008, come precisato dal Tribunale- trattandosi di corpo del reato e comunque essendovi il pericolo che i manufatti,l'area di sedime e quanto rinvenuto nel sito venisse disperso o modificato, il vincoloapparendo complessivamente necessario per l'accertamento dei fatti e ai fini diprova quantomeno fino all'esito delle indagini in corso di svolgimento.3.

Tanto premesso il primo motivo, col quale si lamenta l'omessaapplicazione della disciplina prevista dalla legge n. 337 del 1998 e comunque siassume la natura precaria delle opere realizzate, è generico per aspecificitàestrinseca oltre che manifestamente infondato.3.1.

Il Tribunale del riesame, nel ribadire la sussistenza del fumus delcommesso reato, ha puntualmente richiamato gli insegnamenti maggioritari delgiudici amministrativi che escludono la natura derogatoria della disciplinaautorizzativa prevista per i cosiddetti “spettacoli viaggianti” e affermano lanecessità di provvedimenti autorizzatori, sia urbanistici che, se del caso,paesaggistici, senza deroghe rispetto alla disciplina urbanistica ordinaria, quandogli interventi siano idonei a comportare una trasformazione permanente e nonprecaria e un'alterazione dell'assetto urbanistico.

Inoltre, il provvedimentoimpugnato chiarisce: che il sequestro è stato disposto su un'area, di 1500 mq.,recintata e perfino in gran parte pavimentata, ben più vasta dei 792 mq. oggettodella concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico finalizzataall'attività di spettacolo viaggiante rilasciata con determina dirigenziale n. 2828del 18 dicembre 2009; che, oltretutto, lo stesso provvedimento concessoriostabiliva la natura abusiva di un'occupazione più ampia, prevedendo la revoca dellaconcessione quale sanzione in caso di violazione del perimetro autorizzato.Ebbene, la ricorrente non si confronta con tali argomentazioni e riproponel'analogo motivo sottoposto al Tribunale censurando, come detto, l'omessaapplicazione, nel caso in esame, della disciplina di cui alla legge n. 337 del 1998,che si pretende derogatoria, senza tener conto del dato di fatto costituito dallaestensione ben più ampia dell'area concretamente occupata rispetto a quellainteressata dalla concessione e della realizzazione, all'interno della stessa, di bentre distinti manufatti abusivi, diversi e distinti dalla collocazione dalle giostre.3.2.

Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte,secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devonoritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, maaltresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste afondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del14/03/2024, Rv. 286468 - 01; nonché in precedenza Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Rv. 273369 - 01;Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, LoPiccolo, Rv. 240109-01).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deveessere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, maanche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendoignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificitàconducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso(Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598,Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del09/02/2012 Ud.

Rv. 253849 - 01).3.3.

Non trova del resto spazio la tesi della invocata natura derogatoria dellalegge n. 337 del 1968, che escluderebbe la necessità del previo rilascio del titoloedilizio.Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che la disciplinariguardante i "circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" di cui alla legge n. 337del 1968 non deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia e tantomenopaesaggistica e piuttosto, avendo riguardo ad interventi oggettivamente enecessariamente limitati nel tempo, delimita gli stessi, sul piano edilizio edurbanistico, nell'ambito della nozione di strutture di tipo precario (si veda, daultimo, Sez. 3, Sentenza n. 10059 del 15/01/2026, non mass.).3.3.1.

Si rammenta in proposito che alla tipologia di attività gestita dallaricorrente sono effettivamente dedicate plurime disposizioni normative, qualiinnanzitutto la predetta legge n. 337 del 1968, riguardante espressamente"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", innovata daprovvedimenti legislativi sopravvenuti, in particolare il d.lgs. 1 dicembre 2009, n.179, il quale ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a5 e da 9 a 20 della stessa.

Essa, in specie, stabilisce, all'art. 2, che «sonoconsiderati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e leparchi permanenti, anche se in maniera stabile…».

Con l'art. 3 si dispone lacostituzione, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, di una commissioneconsultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante; mentre ai sensidell'art. 4 "è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elencodelle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delleparticolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e delladenominazione".

L'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti dicui al predetto art. 4 è approvato con Decreto Interministeriale del 23 aprile 1969ed aggiornato con Decreto 27 giugno 2024 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2024); essodefinisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e funzionali delle attrazioni.Secondo il disposto dell’art. 5, è poi espressamente previsto che “nel concedere lalicenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l’autorità dipubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l’autorizzazione di cuiagli articoli 6 e 7 della presente legge”, rispettivamente riguardanti “l’esercizio deicirchi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante” e, ancora, i“parchi di divertimento”, articoli questi ultimi la cui abrogazione per effetto delsuccessivo decreto di semplificazione ( art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1994, n. 394),non ha escluso la necessità che la giostra o comunque la nuova attrazione siaregolarmente registrata e riconosciuta con il relativo codice identificativo,rilasciato, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 maggio 2007 di seguito analizzato,previo parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.Proseguendo nell'analisi della citata legge n. 337, va osservato che con l'art.9 si dispone altresì che «le amministrazioni comunali devono compilare entro seimesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunalidisponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante edei parchi di divertimento ….La concessione delle aree comunali deve essere fattadirettamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo edello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.…».Altra disciplina di riferimento è costituita, come detto, dal D.M. 18 maggio2007, che prevede le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.Tale D.M., all’art. 1, chiarisce il campo di applicazione di tale disciplina,individuandolo sia nelle attrazioni installate in modo stabile e permanente, come iparchi di divertimento fissi, sia nelle attrazioni installate in modo temporaneo oitinerante, come le fiere del paese, i circhi e i luna Park mobili.

E di interesse, inquesta sede, l'art. 2, in virtù del suo contenuto di definitorio:«a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti eall'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

Tali attività sono quelleclassificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nellasezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa pertipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta inesercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ednell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago,alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale èprevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacoloviaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza (TULPS).

Nel caso dei parchi di divertimento, perle finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico oresponsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legalerappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo diconduzione di una o più attrazioni;f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile delfunzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte leistruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzodell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio … ».Infine il R.D. n. 773 del 1931 (c.d.

T.U.L.P.S.) prevede l’obbligo per tutti isoggetti interessati a dare, «anche temporaneamente, per mestiere, pubbliciintrattenimenti…..» di ottenere il previo rilascio della «licenza dalla autorità dipubblica sicurezza» (passibile di sostituzione – secondo le modifiche normativeintrodotte dal d.l. n. 91 del 2013 – con la “scia” di cui all’art. 19 della l. n. 241 del1990 ove si tratti di «eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sisvolgono entro le ore 24 del giorno di inizio»).3.3.2.

Si deve allora osservare, innanzitutto, che la disciplina riportata,inerente "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" risultachiaramente dedicata ad attività e connessi interventi strutturali intrinsecamenteprecari, ovvero limitati nel tempo (così da poter eventualmente giustificare, comenoto, secondo principi generali in materia, l'assenza di titoli edilizi).

In tal sensodepone anche la elaborazione di apposita regolamentazione per la lorocollocazione su aree pubbliche comunali, come tale implicante il rilascio diconcessioni, tipicamente connotate per la loro necessaria delimitazione nel tempo,e come tali funzionali rispetto a opere e strutture destinate obiettivamente, per laloro funzione, ad essere rimosse.

Infatti, ai sensi dell'art. 9 già sopra citato, «leamministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazionedella presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazionidei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento….La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercentimuniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senzaricorso ad esperimento di asta.…».

Proprio in correlazione a tale dato di partenza,è previsto altresì, nel medesimo art. 9, che si proceda, da parte dei comuni, alla"concessione" di aree comunali, per sua natura, lo si ripete, inevitabilmentelimitata nel tempo.In altri termini, la L. n. 337 del 1968 e le discipline connesse, disegnanoincontrovertibilmente la installazione di strutture a carattere temporaneo, non pernulla definite come "spettacoli viaggianti", nel contempo dedicando appositadagli enti comunali, oggetto di concessione e come tali necessariamente pubblichee di temporanea occupazione.Il legislatore, con la suddetta scelta normativa manifesta invero l'intenzionedi evitare, in via preventiva, la indiscriminata installazione di strutture anche dirilevante impatto, ancorché limitate nel tempo, al di fuori di ogni programmazionepreventiva sia di sicurezza che urbanistica, come pare deporre il riferimento allaindividuazione di "aree disponibili", secondo una dizione che, alla luce dellaorganicità di stampo pubblicistico della normativa (che contempla anche lanecessità di licenza e la prevista disciplina di sicurezza delle installazioni) e dellatipologia delle attività contemplate, destinate a pubblici spettacoli, non può cheincludere anche una scelta di adeguatezza alla luce anche delle destinazioni di usodelle aree prescelte.3.3.3.

In tale prospettiva, di delimitazione preventiva delle aree deputate,necessariamente funzionali, per quanto sopra osservato, anche sul pianourbanistico, rispetto alle attività disciplinate, ben si colloca la regolamentazione distrutture necessariamente precarie, come tali non richiedenti, come noto, ilpermesso di costruire o titoli alternativi ad esso.Va rimarcato che la L. n. 337 del 1968 non stabilisce espressamente alcunaderoga alle ordinarie regole dettate in materia edilizia e paesaggistica, néurbanistica, ma tuttavia, nella misura in cui le relative opere e la loro stessacollocazione in aree in concessione delimitata, soddisfano, in concreto, i criterigenerali dettati nelle materie edilizia e urbanistica per individuarne il carattere"precario", ne può essere garantita, per tale via, la non necessità di un permessodi costruire o titolo alternativo.L'esclusione della necessità del predetto titolo, non fa tuttavia venir meno larichiesta conformità delle installazioni rispetto alle destinazioni di uso del territorio,pena la configurabilità astratta del reato ex art. 44 lett. a) del DPR 380/01.

Tantoin ragione, ancora una volta, della circostanza per cui la predetta disciplina nondetta alcuna deroga alle regole generali in materia edilizia e urbanistica e deve,piuttosto, essere coordinata con esse.Giova al riguardo ricordare che in tema di reati edilizi, per definirsi precarioun immobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessarioravvisare l'obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo perspecifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materialinon abitualmente utilizzati per costruzioni stabili. (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019,Dule, Rv. 275697 - 01; Sez. 3, n. 24149 del 29/03/2019, non mass.).L’art. 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina l’attivitàedilizia libera, anche come parzialmente modificato dall’art. 10, comma 1, lett. c),d.l. n. 76 del 2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, che haesteso fino a centottanta giorni il termine finale della rimozione, individua imanufatti liberamente edificabili nelle «opere dirette a soddisfare obiettiveesigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse alcessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta(ora 180) giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazionecomunale».L’art. 3, comma 1, lett. e.1 ed e.5, d.P.R. n. 380 del 2001, qualifica come“interventi di nuova costruzione”: «l’ampliamento di [manufatti] esistentiall’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,quanto previsto dalla lettera e.6» (e.1); «l’installazione di manufatti leggeri, ancheprefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, casemobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti asoddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutturericettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzatesotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità allenormative regionali di settore» (e.5).

Da siffatto perimetro restano escluse, pereffetto dell’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2-bis, d.l. n. 76 del 2020. cit., soltanto«le tende e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loropertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutturericettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzatesotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che nonposseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino lecaratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionalidi settore ove esistenti» (per una riaffermazione del principio, con specificoriguardo alla fattispecie delle cd “pergotende”, si vedano Sez. 3, n. 39596 del12/09/2024, Rv. 287036 - 01, nonché Sez. 3, n. 33408 del 13/04/2023, nonmass.).3.3.4.

In definitiva, oltre a quanto già rilevato in ordine alla insistenza delleopere anche al di fuori del perimetro dell'area oggetto di concessione, alla luce diquanto sopra esposto, atteso che la descrizione strutturale dei manufatti, cosìcome operata dai giudici di merito, insieme con la descrizione della loro funzione,e la stessa prospettazione difensiva, che ha sostenuto trattarsi di opere cheinsistono sull'area da tempo, addirittura da decenni, indicano una destinazionetutt'altro che stagionale in assenza di qualunque elemento dimostrativo della loroprecarietà; considerato altresì che, quanto argomentato in ordine alla asseritarealizzazione dei manufatti, quantomeno in parte, da parte del titolare dellaprecedente concessione, non intacca il fumus del reato ma al più la suaimputazione soggettiva, il motivo proposto risulta altresì manifestamenteinfondato.4.

Il secondo e il terzo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione inrelazione alle allegazioni difensive inerenti alla esatta collocazione dei manufattiabusivi e alla valutazione di un parere postumo rilasciato dal dirigente di area dellaRegione Lazio, da ultimo sottoposto al Tribunale del riesame, sono inammissibiliin quanto dedotti oltre i casi consentiti atteso che il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soloper violazione di legge (Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692 - 01; da ultimo, tra le tante, Sez. 2 , Sentenza n. 49739 del 10/10/2023,Rv. 285608 - 01).4.1.

Va innanzi tutto ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari realiil ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod.proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice.Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di provvedimenti cautelari reali, purconsentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchésprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata el’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n.6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).Deve, pertanto, essere escluso nel caso in esame che - a frontedell'approfondita valutazione operata dal Tribunale degli elementi prospettati dalladifesa dei quali è stata esclusa, con argomentazione logica e coerente, la concretarilevanza - in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilo dell'omessao mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiutouna valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.4.2.

Ricorre nel caso concreto un'ampia considerazione degli elementiallegati dalla difesa, una compiuta valutazione della fattispecie contestata inrelazione ai presupposti legittimanti il sequestro, che sono stati ritenuti sussistenticon motivazione del tutto logica ed argomentata anche quanto alla inidoneità dellaconcessione del suolo demaniale rilasciata ai sensi della legge n. 337 del 1968 alegittimare la realizzazione delle opere non precarie accertata in occasione delsopralluogo, motivazione logicamente incompatibile col parere postumo delladirezione lavori pubblici della Regione Lazio, quale richiamato nel provvedimentoimpugnato.L'ordinanza impugnata risulta, dunque, anche sotto questi ultimi profili,immune da censure rilevabili in sede di legittimità, risolvendosi le argomentazionidella difesa in una mera proposta di lettura alternativa dei dati di meritoampiamente considerati dal Tribunale.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso l11 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Roma.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, comeda requisitoria scritta alla quale si è riportata;udita l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso insistendo perl'accoglimento delle rassegnate conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma, adito nell'interessedi [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 19 aprile 2025, con il quale ilPM presso il Tribunale di Roma, aveva convalidato di sequestro probatorio di tremanufatti abusivi su un'area di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] eseguito su iniziativadella polizia giudiziaria, nei confronti della medesima, sottoposta ad indagini per ilreato di cui agli artt. 35 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, rigettava l'istanza di riesame.2. Avverso alla predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi diseguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'applicazione del d.P.R. n.380 del 2001 in luogo della disciplina speciale derogatoria prevista dalla legge n337 del 1968, per i c.d. “spettacoli viaggianti” fra i quali rientra, secondo ladisposizione di cui all'art. 2, anche l'attività esercitata dalla ricorrente nei cuiconfronti è stato disposto il sequestro di un'area adibita a parco giochi, di cui eraentrata in possesso, nell'anno 2009, a seguito della cessione d'azienda, effettuatanel rispetto della determinazione dirigenziale dell'amministrazione comunale cheaveva a suo tempo concesso l'area a un privato, e aveva pertanto ottenutoregolare concessione.Si deduce: che in relazione alle attività previste dall'art. 2 della legge n.337 del 1998, in specie l'allestimento di attrezzature mobili, quali giostre carosello,titoli edilizi ordinari, proprio per la natura derogatoria della disciplina, costituentelex specialis; che la ricorrente aveva ottenuto la concessione del Comune di Romaed era entrata in possesso dell'area, nel medesimo stato in cui si trovava almomento del sequestro da ultimo disposto; che tutte le altre strutture installatesuccessivamente al rilascio della concessione, in parte anch'esse oggetto delsequestro, sono amovibili e smontabili in qualsiasi momento e sono state installateprevio ottenimento delle necessarie autorizzazioni, ai sensi della legge n. 337 cit.ovvero anche degli artt. 68 e 69 del T.U. di pubblica sicurezza; che, in ogni caso,secondo il consolidato insegnamento del giudice di legittimità, si tratta di opereprecarie (si citano, Sez. 3, n. 33408 del 31 luglio 2023., Sez. 3, n. 24149 del 30maggio 2019). Il disposto sequestro probatorio di strutture precarie e amovibili èstato pertanto disposto in violazione degli artt. 35 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001.2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione assente o comunque carente.Si deduce che il Tribunale ha erroneamente presunto che la ricorrente abbiaoccupato un'area di 1500 mq., dunque più ampia dei 792,17 mq. oggetto dellaconcessione finalizzata all'attività di spettacolo viaggiante con intrattenimenti perbambini, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2828 del 18 dicembre 2009,prodotta agli atti; la polizia locale, come dedotto, non ha verificato che le strutturedi intrattenimento erano tutte all'interno del perimetro concesso, mentre lastaccionata e le betonelle, su un'area di 1500 mq., erano già presenti al momentodel subentro della Calderas.Nonostante l'allegazione della circostanza e le correlate produzionidocumentali (determina dirigenziale del 2009, ulteriore determinazionedirigenziale n. 67 del 1999, con la quale era stato indetto il bando per l'affidamentoin concessione dei punti verdi) il Tribunale avrebbe perfino omesso di richiamaresiffatti documenti, invece idonei a dimostrare l'insussistenza del fumus commissidelicti.2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., ulteriore vizio di motivazione per essere stata omessa qualsiasivalutazione in ordine al parere sottoscritto dal dirigente di Area della RegioneLazio, che confermava l'esclusione della necessità di dotarsi di permesso dicostruire per le opere autorizzate da una concessione contratto emessa ai sensidella legge n. 337 del 1968.Si deduce che il Tribunale pur avendo dato atto, nella parte introduttiva,della produzione di siffatto parere non ne ha valutato il contenuto né spiegatol'irrilevanza.3.Il Procuratore Generale, con la requisitoria tempestivamente depositata,ha sollecitato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con riguardo ai dedottivizi di motivazione, in quanto il ricorso per Cassazione contro le ordinanze inmateria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione dilegge e del resto, nel caso in esame, non si configura un'ipotesi di motivazione deltutto mancante o apparente; il Tribunale del riesame avendo rilevato, da unaparte, che la natura speciale della normativa del 1968 richiamata apparecontroversa nella stessa giurisprudenza amministrativa, dall'altra che laconcessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico era in ogni casolimitata ad un'area più ristretta rispetto a quella concretamente occupata e perfinopavimentata e recintata, sulla quale sono stati realizzati anche alcuni manufatti inlamiera.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e propostofuori dai casi consentiti in sede di legittimità.2. La ricorrente ha subito il sequestro probatorio, convalidato con decretodel pubblico ministero in data 19/04/2025, di un'area, di circa 1500 m quadri,delimitata con staccionata in ferro e pavimentazione con betonelle, al cui internoerano presenti due giostre (carosello e trenino), un capannone occupante lasuperficie di metri 46 per 10,40, che ospitava un'area gioco (piscina con palline)e quattro distinte aree per feste e ricevimenti, altro manufatto delle dimensioni dimetri 8,60 per 6, utilizzato quale magazzino, ulteriore manufatto di metri 6 per5,30, utilizzato come alloggio del custode e magazzino, infine il sequestro hariguardato un’area, attigua alla precedente, di metri 17 per 8; tale sequestro èstato disposto in relazione alla condotta di abusiva realizzazione dei tre manufattiinsistenti sull'area, in violazione degli artt. 35 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 -oltre che dell’art. 21 della L. R. Lazio n. 15 del 2008, come precisato dal Tribunale- trattandosi di corpo del reato e comunque essendovi il pericolo che i manufatti,l'area di sedime e quanto rinvenuto nel sito venisse disperso o modificato, il vincoloapparendo complessivamente necessario per l'accertamento dei fatti e ai fini diprova quantomeno fino all'esito delle indagini in corso di svolgimento.3. Tanto premesso il primo motivo, col quale si lamenta l'omessaapplicazione della disciplina prevista dalla legge n. 337 del 1998 e comunque siassume la natura precaria delle opere realizzate, è generico per aspecificitàestrinseca oltre che manifestamente infondato.3.1. Il Tribunale del riesame, nel ribadire la sussistenza del fumus delcommesso reato, ha puntualmente richiamato gli insegnamenti maggioritari delgiudici amministrativi che escludono la natura derogatoria della disciplinaautorizzativa prevista per i cosiddetti “spettacoli viaggianti” e affermano lanecessità di provvedimenti autorizzatori, sia urbanistici che, se del caso,paesaggistici, senza deroghe rispetto alla disciplina urbanistica ordinaria, quandogli interventi siano idonei a comportare una trasformazione permanente e nonprecaria e un'alterazione dell'assetto urbanistico. Inoltre, il provvedimentoimpugnato chiarisce: che il sequestro è stato disposto su un'area, di 1500 mq.,recintata e perfino in gran parte pavimentata, ben più vasta dei 792 mq. oggettodella concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico finalizzataall'attività di spettacolo viaggiante rilasciata con determina dirigenziale n. 2828del 18 dicembre 2009; che, oltretutto, lo stesso provvedimento concessoriostabiliva la natura abusiva di un'occupazione più ampia, prevedendo la revoca dellaconcessione quale sanzione in caso di violazione del perimetro autorizzato.Ebbene, la ricorrente non si confronta con tali argomentazioni e riproponel'analogo motivo sottoposto al Tribunale censurando, come detto, l'omessaapplicazione, nel caso in esame, della disciplina di cui alla legge n. 337 del 1998,che si pretende derogatoria, senza tener conto del dato di fatto costituito dallaestensione ben più ampia dell'area concretamente occupata rispetto a quellainteressata dalla concessione e della realizzazione, all'interno della stessa, di bentre distinti manufatti abusivi, diversi e distinti dalla collocazione dalle giostre.3.2. Trova, dunque, applicazione il principio, già affermato da questa Corte,secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devonoritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, maaltresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste afondamento del provvedimento impugnato (così, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del14/03/2024, Rv. 286468 - 01; nonché in precedenza Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, Rv. 277710 - 01; Sez. 3, n. 24624 del 17/04/2018, Rv. 273369 - 01;Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, LoPiccolo, Rv. 240109-01). La mancanza di specificità del motivo, invero, deveessere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, maanche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendoignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificitàconducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso(Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598,Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del09/02/2012 Ud. Rv. 253849 - 01).3.3. Non trova del resto spazio la tesi della invocata natura derogatoria dellalegge n. 337 del 1968, che escluderebbe la necessità del previo rilascio del titoloedilizio.Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che la disciplinariguardante i "circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" di cui alla legge n. 337del 1968 non deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia e tantomenopaesaggistica e piuttosto, avendo riguardo ad interventi oggettivamente enecessariamente limitati nel tempo, delimita gli stessi, sul piano edilizio edurbanistico, nell'ambito della nozione di strutture di tipo precario (si veda, daultimo, Sez. 3, Sentenza n. 10059 del 15/01/2026, non mass.).3.3.1. Si rammenta in proposito che alla tipologia di attività gestita dallaricorrente sono effettivamente dedicate plurime disposizioni normative, qualiinnanzitutto la predetta legge n. 337 del 1968, riguardante espressamente"Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", innovata daprovvedimenti legislativi sopravvenuti, in particolare il d.lgs. 1 dicembre 2009, n.179, il quale ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore degli artt. da 1 a5 e da 9 a 20 della stessa. Essa, in specie, stabilisce, all'art. 2, che «sonoconsiderati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e leparchi permanenti, anche se in maniera stabile…». Con l'art. 3 si dispone lacostituzione, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, di una commissioneconsultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante; mentre ai sensidell'art. 4 "è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elencodelle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delleparticolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e delladenominazione". L'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti dicui al predetto art. 4 è approvato con Decreto Interministeriale del 23 aprile 1969ed aggiornato con Decreto 27 giugno 2024 (G.U. n. 165 del 16 luglio 2024); essodefinisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e funzionali delle attrazioni.Secondo il disposto dell’art. 5, è poi espressamente previsto che “nel concedere lalicenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l’autorità dipubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l’autorizzazione di cuiagli articoli 6 e 7 della presente legge”, rispettivamente riguardanti “l’esercizio deicirchi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante” e, ancora, i“parchi di divertimento”, articoli questi ultimi la cui abrogazione per effetto delsuccessivo decreto di semplificazione ( art. 12 del d.P.R. 21 aprile 1994, n. 394),non ha escluso la necessità che la giostra o comunque la nuova attrazione siaregolarmente registrata e riconosciuta con il relativo codice identificativo,rilasciato, secondo quanto stabilito dal D.M. 18 maggio 2007 di seguito analizzato,previo parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.Proseguendo nell'analisi della citata legge n. 337, va osservato che con l'art.9 si dispone altresì che «le amministrazioni comunali devono compilare entro seimesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunalidisponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante edei parchi di divertimento ….La concessione delle aree comunali deve essere fattadirettamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo edello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.…».Altra disciplina di riferimento è costituita, come detto, dal D.M. 18 maggio2007, che prevede le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.Tale D.M., all’art. 1, chiarisce il campo di applicazione di tale disciplina,individuandolo sia nelle attrazioni installate in modo stabile e permanente, come iparchi di divertimento fissi, sia nelle attrazioni installate in modo temporaneo oitinerante, come le fiere del paese, i circhi e i luna Park mobili. E di interesse, inquesta sede, l'art. 2, in virtù del suo contenuto di definitorio:«a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti eall'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelleclassificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nellasezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);c) attività esistente: attività di spettacolo viaggiante compresa pertipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta inesercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ednell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago,alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale èprevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;e) gestore: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacoloviaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Nel caso dei parchi di divertimento, perle finalità del presente decreto, è equiparato al gestore, il direttore tecnico oresponsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legalerappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo diconduzione di una o più attrazioni;f) conduttore: persona delegata dal gestore come responsabile delfunzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico;g) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte leistruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzodell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio … ».Infine il R.D. n. 773 del 1931 (c.d. T.U.L.P.S.) prevede l’obbligo per tutti isoggetti interessati a dare, «anche temporaneamente, per mestiere, pubbliciintrattenimenti…..» di ottenere il previo rilascio della «licenza dalla autorità dipubblica sicurezza» (passibile di sostituzione – secondo le modifiche normativeintrodotte dal d.l. n. 91 del 2013 – con la “scia” di cui all’art. 19 della l. n. 241 del1990 ove si tratti di «eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che sisvolgono entro le ore 24 del giorno di inizio»).3.3.2. Si deve allora osservare, innanzitutto, che la disciplina riportata,inerente "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" risultachiaramente dedicata ad attività e connessi interventi strutturali intrinsecamenteprecari, ovvero limitati nel tempo (così da poter eventualmente giustificare, comenoto, secondo principi generali in materia, l'assenza di titoli edilizi). In tal sensodepone anche la elaborazione di apposita regolamentazione per la lorocollocazione su aree pubbliche comunali, come tale implicante il rilascio diconcessioni, tipicamente connotate per la loro necessaria delimitazione nel tempo,e come tali funzionali rispetto a opere e strutture destinate obiettivamente, per laloro funzione, ad essere rimosse. Infatti, ai sensi dell'art. 9 già sopra citato, «leamministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazionedella presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazionidei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento….La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercentimuniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senzaricorso ad esperimento di asta.…». Proprio in correlazione a tale dato di partenza,è previsto altresì, nel medesimo art. 9, che si proceda, da parte dei comuni, alla"concessione" di aree comunali, per sua natura, lo si ripete, inevitabilmentelimitata nel tempo.In altri termini, la L. n. 337 del 1968 e le discipline connesse, disegnanoincontrovertibilmente la installazione di strutture a carattere temporaneo, non pernulla definite come "spettacoli viaggianti", nel contempo dedicando appositadagli enti comunali, oggetto di concessione e come tali necessariamente pubblichee di temporanea occupazione.Il legislatore, con la suddetta scelta normativa manifesta invero l'intenzionedi evitare, in via preventiva, la indiscriminata installazione di strutture anche dirilevante impatto, ancorché limitate nel tempo, al di fuori di ogni programmazionepreventiva sia di sicurezza che urbanistica, come pare deporre il riferimento allaindividuazione di "aree disponibili", secondo una dizione che, alla luce dellaorganicità di stampo pubblicistico della normativa (che contempla anche lanecessità di licenza e la prevista disciplina di sicurezza delle installazioni) e dellatipologia delle attività contemplate, destinate a pubblici spettacoli, non può cheincludere anche una scelta di adeguatezza alla luce anche delle destinazioni di usodelle aree prescelte.3.3.3. In tale prospettiva, di delimitazione preventiva delle aree deputate,necessariamente funzionali, per quanto sopra osservato, anche sul pianourbanistico, rispetto alle attività disciplinate, ben si colloca la regolamentazione distrutture necessariamente precarie, come tali non richiedenti, come noto, ilpermesso di costruire o titoli alternativi ad esso.Va rimarcato che la L. n. 337 del 1968 non stabilisce espressamente alcunaderoga alle ordinarie regole dettate in materia edilizia e paesaggistica, néurbanistica, ma tuttavia, nella misura in cui le relative opere e la loro stessacollocazione in aree in concessione delimitata, soddisfano, in concreto, i criterigenerali dettati nelle materie edilizia e urbanistica per individuarne il carattere"precario", ne può essere garantita, per tale via, la non necessità di un permessodi costruire o titolo alternativo.L'esclusione della necessità del predetto titolo, non fa tuttavia venir meno larichiesta conformità delle installazioni rispetto alle destinazioni di uso del territorio,pena la configurabilità astratta del reato ex art. 44 lett. a) del DPR 380/01. Tantoin ragione, ancora una volta, della circostanza per cui la predetta disciplina nondetta alcuna deroga alle regole generali in materia edilizia e urbanistica e deve,piuttosto, essere coordinata con esse.Giova al riguardo ricordare che in tema di reati edilizi, per definirsi precarioun immobile, tanto da non richiedere il rilascio di un titolo abilitativo, è necessarioravvisare l'obiettiva ed intrinseca destinazione ad un uso temporaneo perspecifiche esigenze contingenti, non rilevando che esso sia realizzato con materialinon abitualmente utilizzati per costruzioni stabili. (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019,Dule, Rv. 275697 - 01; Sez. 3, n. 24149 del 29/03/2019, non mass.).L’art. 6, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina l’attivitàedilizia libera, anche come parzialmente modificato dall’art. 10, comma 1, lett. c),d.l. n. 76 del 2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, che haesteso fino a centottanta giorni il termine finale della rimozione, individua imanufatti liberamente edificabili nelle «opere dirette a soddisfare obiettiveesigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse alcessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta(ora 180) giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazionecomunale».L’art. 3, comma 1, lett. e.1 ed e.5, d.P.R. n. 380 del 2001, qualifica come“interventi di nuova costruzione”: «l’ampliamento di [manufatti] esistentiall’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,quanto previsto dalla lettera e.6» (e.1); «l’installazione di manufatti leggeri, ancheprefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, casemobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti asoddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutturericettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzatesotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità allenormative regionali di settore» (e.5). Da siffatto perimetro restano escluse, pereffetto dell’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2-bis, d.l. n. 76 del 2020. cit., soltanto«le tende e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loropertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutturericettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzatesotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che nonposseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino lecaratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionalidi settore ove esistenti» (per una riaffermazione del principio, con specificoriguardo alla fattispecie delle cd “pergotende”, si vedano Sez. 3, n. 39596 del12/09/2024, Rv. 287036 - 01, nonché Sez. 3, n. 33408 del 13/04/2023, nonmass.).3.3.4. In definitiva, oltre a quanto già rilevato in ordine alla insistenza delleopere anche al di fuori del perimetro dell'area oggetto di concessione, alla luce diquanto sopra esposto, atteso che la descrizione strutturale dei manufatti, cosìcome operata dai giudici di merito, insieme con la descrizione della loro funzione,e la stessa prospettazione difensiva, che ha sostenuto trattarsi di opere cheinsistono sull'area da tempo, addirittura da decenni, indicano una destinazionetutt'altro che stagionale in assenza di qualunque elemento dimostrativo della loroprecarietà; considerato altresì che, quanto argomentato in ordine alla asseritarealizzazione dei manufatti, quantomeno in parte, da parte del titolare dellaprecedente concessione, non intacca il fumus del reato ma al più la suaimputazione soggettiva, il motivo proposto risulta altresì manifestamenteinfondato.4. Il secondo e il terzo motivo con cui si denuncia il vizio di motivazione inrelazione alle allegazioni difensive inerenti alla esatta collocazione dei manufattiabusivi e alla valutazione di un parere postumo rilasciato dal dirigente di area dellaRegione Lazio, da ultimo sottoposto al Tribunale del riesame, sono inammissibiliin quanto dedotti oltre i casi consentiti atteso che il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soloper violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv.239692 - 01; da ultimo, tra le tante, Sez. 2 , Sentenza n. 49739 del 10/10/2023,Rv. 285608 - 01).4.1. Va innanzi tutto ricordato che, in tema di provvedimenti cautelari realiil ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod.proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle SezioniUnite di questa Corte, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice.Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di provvedimenti cautelari reali, purconsentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione delprovvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perchésprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata el’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n.6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).Deve, pertanto, essere escluso nel caso in esame che - a frontedell'approfondita valutazione operata dal Tribunale degli elementi prospettati dalladifesa dei quali è stata esclusa, con argomentazione logica e coerente, la concretarilevanza - in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilo dell'omessao mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiutouna valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza.4.2. Ricorre nel caso concreto un'ampia considerazione degli elementiallegati dalla difesa, una compiuta valutazione della fattispecie contestata inrelazione ai presupposti legittimanti il sequestro, che sono stati ritenuti sussistenticon motivazione del tutto logica ed argomentata anche quanto alla inidoneità dellaconcessione del suolo demaniale rilasciata ai sensi della legge n. 337 del 1968 alegittimare la realizzazione delle opere non precarie accertata in occasione delsopralluogo, motivazione logicamente incompatibile col parere postumo delladirezione lavori pubblici della Regione Lazio, quale richiamato nel provvedimentoimpugnato.L'ordinanza impugnata risulta, dunque, anche sotto questi ultimi profili,immune da censure rilevabili in sede di legittimità, risolvendosi le argomentazionidella difesa in una mera proposta di lettura alternativa dei dati di meritoampiamente considerati dal Tribunale.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso l11 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21931/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris