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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2022

Cassazione n. 31348/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13652/2023R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesadall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] N. 27 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ATER) AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8316 del 21/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dell e part i ; [OSCURATO:PERSONA] −nell ’ esecuzione immobiliare promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione exart. 619 c.p.c.; −sospesa l’ esecuzione, la [OSCURATO:SOCIETA] instaurava il giudizio di merito dell’opposizione, alla quale resisteva la [OSCURATO:SOCIETA].; −la causa si svolgeva anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma (ATER), Agenzia delle Entrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumaci; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4812 del 28/3/2022, accoglieva l’opposizione; −la soccombente [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, notificando l’impugnazione alla [OSCURATO:SOCIETA] presso il difensore che aveva assistito e rappresentato la società nel primo grado, ad [OSCURATO:SOCIETA]. (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, al Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 27 (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma -ATER (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad Agenzia delle Entrate –Riscossione al suo indirizzo p.e.c., a [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del servizio postale; −si costituiva [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di «assuntore dei debiti e crediti della [OSCURATO:SOCIETA].»; −la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 8316 del 21/12/2022, dichiarava inammissibile l’impugnazione con la seguente motivazione: «... la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - unico soggetto nei cui confronti viene proposto l’appello - è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del procedimento di primo grado; ... la circostanza della cancellazione della società dal Registro delle Imprese è fatto pacifico tra le parti tanto che la stessa società appellante ne fa menzione nell’atto di impugnazione; ... l’impugnazione è rivolta esclusivamente nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], benché la stessa sia estinta; … in effetti, secondo la Suprema Corte la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo.

Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l ’ impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, n. 5605); … pertanto, l’appello è inammissibile»; −avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; −resisteva con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la propria «qualità di assuntore dei debiti e crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione cancellata dal Registro delle imprese»; −all’esito della camera di consiglio del 26/3/2025, con l’ ordinanza n. 13093 del 16/5/2025, veniva disposta «la rinnovazione della notificazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società estinta, in persona dei soci entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione» del provvedimento; −ciononostante, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma (ATER), Agenzia delle Entrate -Riscossione ed [OSCURATO:PERSONA] non svolgevano difese nel giudizio di legittimità; −le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente si osserva che l a notifica a [OSCURATO:PERSONA] (già socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese) è stata eseguita ex art. 143 c.p.c., con perfezionamento in data 24/6/2025 (cioè, il ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte)e, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal 16/5/2025; −rileva il Collegio che le attività del notificante sono state compiute sollecitamente (dapprima, con un tentativo di notifica non andato a buon fine, seguito poi dalla consegna del plico all ’ u fficiale giudiziario, in data 3/6/2025, per la notifica exart. 143 c.p.c.); −la giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non impu- tabili al notificante, l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accerta- mento dell’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento.» (Cass. Sez.

U., 28/04/2022, n. 13394, Rv. 664656-01); −nello stesso senso – e, cioè, allo scopo di evitare alla parte incolpevole decadenze processuali derivanti da esiti negativi di notificazioni –si è affer- mato che «In tema di cause inscindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti e la Corte abbia asse- gnato termine per l’integrazione del contraddittorio, un’interpretazione co- stituzionalmente orientata dell’art. 331 c.p.c. esclude che possa farsi rica- dere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l’esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipen- denti dalla sua volontà e non prevedibili; tuttavia, questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l’integrazione del contrad- dittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all’atto della notificazione del ricorso» (Cass. Sez. 3, 11/02/2020, n. 3318, Rv. 656893-01) che, «A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tem- pestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosser- vanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell’esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua vo- lontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rin- novazione nei confronti dell’avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell’atto processuale, ovvero nell’ulteriore ter- mine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione.» (Cass. Sez. 2, 19/03/2007, n. 6360, Rv. 596654-01, ha cassato con rinvio l’impu- gnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l’inammissibilità dell’impu- gnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte noti- ficante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell’atto im- pugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il con- statato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risul- tante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotifi- cazione dell’atto ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. in seguito all’avvenuta rifissazione dell’udienza di trattazione del giudizio); −infine, secondo un risalente precedente di legittimità, «La vacatio di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte per la notificazione ex art 143 cod. proc. civ. mira ad escludere che il destinatario dell’atto possa ricevere alcun pregiudizio processuale prima della scadenza di detto ter- mine, ma non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice, sicché nei confronti della parte istante la notificazione si perfe- ziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impedi tivi della decadenza, con il compimento delle indicate prescritte formalità.

Conseguentemente, ove un atto di integrazione del contraddittorio in appello venga notificato, a termini dell’art 143 citato, nel termine fissato dal giudice, il mancato de- corso del suddetto termine di venti giorni a favore dell’appellato non importa l’inammissibilità del gravame, bensì l’eventuale rinnovazione della citazione con l’assegnazione di un nuovo termine congruo.» (Cass. Sez. 3, 20/08/1980, n. 4947, Rv. 408816-01); −in conclusione, in virtù dei precedenti giurisprudenziali richiamati, si deve ritenere che la parte ricorrente abbia tempestivamente ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo, non po- tendosi ravvisare alcuna responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. –che ha eseguito tutto ciò che era in suo potere fare –per il perfezionamento (ex lege) della notifica, per il destinatario, oltre il termine indicato nell’ordinanza, da inten- dersi, invece, pienamente rispettato dal notificante;deve ritenersi di con- seguenza rispettato, in relazione alle peculiarità del caso, anche il termine perentorio (di venti giorni dall’ultimo giorno del termine concesso per l’adempimento) per il deposito della prova della rituale ottemperanza all’or- dine di rinnovazione della notificazione; −col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, c. 3, c.c., 299, 300, 330, c.p.c. … La Corte del merito ha fondato la dichiarata inammissibilità dell’appello sulla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione era stata volontariamente cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del giudizio di primo grado e nonostante tale evento interruttivo non sia stato dichiarato in udienza, né notificato daldifensore, era comun- que fatto noto tra le parti, sicché, secondo la Corte Capitolina, tale cono- scenza “aliunde”imponeva la notifica dell’atto di appello all’ex socio, a pena di inammissibilità, in palese falsa applicazione delle norme sopra indicate e violazione dei principî giurisprudenziali sanciti sul punto da Cass.

SS.UU. 15295/14, che modifica i principî sanciti da SS.UU, 6070/2013, su cui è fondata Cass.n. 5605/2021 a cui la Corte del merito si è richiamata per la sua decisione.»; −il motivo è fondato; −in base alla decisione di Cass. Sez.

U., 04/07/2014, n. 15295, Rv. 631467-01, e all’uniforme indirizzo giurisprudenziale che ne è seguito, «La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, compor- tano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notifi- cazione della sentenza fatta a detto procuratore, exart. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugna- zione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale -in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è am- missibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notifi- cante.»; −attesa l’irrilevanza della conoscenza aliunde dell ’ evento interruttivo che aveva riguardato la [OSCURATO:SOCIETA] (non dichiarato dal difensore, unico sog- getto legittimato a farlo) e in ragione del riportato principio di ultrattività del mandato del procuratore ad litem, è evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello di Roma, la quale ha reputato inammissibile l’impugnazione di secondo grado perché rivolta contro soggetto inesistente, benché la no- tificazione fosse stata eseguita al suo difensore nel precedente grado; −col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 164, 291, 350 e 359 c.p.c. … Il procuratore di parte avversa, pur non avendo dichia- rato o notificato il fatto interruttivo occorso durante il primo grado del pre- sente giudizio, ha notificato la sentenza di primo grado, provocando la de- correnza del termine breve per l’appello.

Ovviamente ciò ha fatto in rappre- sentanza della soc. estinta, ma processualmente esistente per scelta del predetto e ciò determina de iure che era legittimato a ricevere la notifica dell’impugnazione, eseguita nei confronti della società cancellata.

Comun- que, ammesso e non concesso che la notifica del gravame dovesse essere eseguita all’ex socio, quella eseguita alla società presso il difensore, sarebbe nulla e non inesistente, per cui la Corte del merito, ai sensi degli artt. 164, 291, 350 e 359 c.p.c. doveva fissare un termine per la rinnovazione della stessa, che se eseguita avrebbe sanato la nullità ex tunc.»; −anche il secondo motivo è fondato; −come già esposto, a norma dell ’ art. 330, comma 1, ultimo periodo, c.p.c., l’appello era stato correttamente notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] nel suo do- micilio eletto presso il difensore di primo grado, il quale - in forza del suo mandato ultrattivo e per conto della predetta società -aveva notificato alla controparte la sentenza del Tribunale allo scopo di far decorrere il termine breve per l’impugnazione; −in ogni caso non si sarebbe comunque potuto ravvisare il vizio di ine- sistenza della notificazione e, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto, eventualmente, disporre la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.: «L’inesistenza della notificazione … è configurabile, in base ai principî di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, rica- dendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individua- bile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque consi- derarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.» (Cass. Sez.

U., 20/07/2016, n. 14916); −entrambi i motivi, dunque, vanno accolt i con cassazione della deci- sione impugnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13652/2023R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesadall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] N. 27 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ATER) AGENZIA DELLE ENTRATE –[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 8316 del 21/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dell e part i ; [OSCURATO:PERSONA] −nell ’ esecuzione immobiliare promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione exart. 619 c.p.c.; −sospesa l’ esecuzione, la [OSCURATO:SOCIETA] instaurava il giudizio di merito dell’opposizione, alla quale resisteva la [OSCURATO:SOCIETA].; −la causa si svolgeva anche nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma (ATER), Agenzia delle Entrate - Riscossione, [OSCURATO:PERSONA], rimasti contumaci; −il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4812 del 28/3/2022, accoglieva l’opposizione; −la soccombente [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello, notificando l’impugnazione alla [OSCURATO:SOCIETA] presso il difensore che aveva assistito e rappresentato la società nel primo grado, ad [OSCURATO:SOCIETA]. (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, al Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 27 (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma -ATER (già contumace) presso il difensore nel processo esecutivo, ad Agenzia delle Entrate –Riscossione al suo indirizzo p.e.c., a [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del servizio postale; −si costituiva [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di «assuntore dei debiti e crediti della [OSCURATO:SOCIETA].»; −la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 8316 del 21/12/2022, dichiarava inammissibile l’impugnazione con la seguente motivazione: «... la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - unico soggetto nei cui confronti viene proposto l’appello - è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del procedimento di primo grado; ... la circostanza della cancellazione della società dal Registro delle Imprese è fatto pacifico tra le parti tanto che la stessa società appellante ne fa menzione nell’atto di impugnazione; ... l’impugnazione è rivolta esclusivamente nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], benché la stessa sia estinta; … in effetti, secondo la Suprema Corte la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile, l ’ impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cassazione civile sez. trib., 02/03/2021, n. 5605); … pertanto, l’appello è inammissibile»; −avverso la predetta sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; −resisteva con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA], dichiarando la propria «qualità di assuntore dei debiti e crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione cancellata dal Registro delle imprese»; −all’esito della camera di consiglio del 26/3/2025, con l’ ordinanza n. 13093 del 16/5/2025, veniva disposta «la rinnovazione della notificazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., società estinta, in persona dei soci entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione» del provvedimento; −ciononostante, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Roma (ATER), Agenzia delle Entrate -Riscossione ed [OSCURATO:PERSONA] non svolgevano difese nel giudizio di legittimità; −le parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del l ’ 8 / 10 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente si osserva che l a notifica a [OSCURATO:PERSONA] (già socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese) è stata eseguita ex art. 143 c.p.c., con perfezionamento in data 24/6/2025 (cioè, il ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte)e, dunque, oltre il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal 16/5/2025; −rileva il Collegio che le attività del notificante sono state compiute sollecitamente (dapprima, con un tentativo di notifica non andato a buon fine, seguito poi dalla consegna del plico all ’ u fficiale giudiziario, in data 3/6/2025, per la notifica exart. 143 c.p.c.); −la giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che «In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non impu- tabili al notificante, l’estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all’accerta- mento dell’assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall’altro che quest’ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento.» (Cass. Sez. U., 28/04/2022, n. 13394, Rv. 664656-01); −nello stesso senso – e, cioè, allo scopo di evitare alla parte incolpevole decadenze processuali derivanti da esiti negativi di notificazioni –si è affer- mato che «In tema di cause inscindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti e la Corte abbia asse- gnato termine per l’integrazione del contraddittorio, un’interpretazione co- stituzionalmente orientata dell’art. 331 c.p.c. esclude che possa farsi rica- dere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l’esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipen- denti dalla sua volontà e non prevedibili; tuttavia, questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l’integrazione del contrad- dittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all’atto della notificazione del ricorso» (Cass. Sez. 3, 11/02/2020, n. 3318, Rv. 656893-01) che, «A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005, circa il principio della scissione fra il momento del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tem- pestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosser- vanza del termine perentorio entro il quale la notifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, una volta conosciuto il motivo dell’esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua vo- lontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rin- novazione nei confronti dell’avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell’atto processuale, ovvero nell’ulteriore ter- mine appositamente concesso dal giudice per detta rinnovazione.» (Cass. Sez. 2, 19/03/2007, n. 6360, Rv. 596654-01, ha cassato con rinvio l’impu- gnata sentenza, con la quale era stata ritenuta l’inammissibilità dell’impu- gnazione per opposizione di terzo di una sentenza, malgrado la parte noti- ficante avesse proceduto tempestivamente alla prima notifica dell’atto im- pugnatorio, senza che, però, la stessa fosse andata a buon fine per il con- statato trasferimento del destinatario dal domicilio anagrafico ancora risul- tante dai registri anagrafici, e poi avesse effettuato ritualmente la rinotifi- cazione dell’atto ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. in seguito all’avvenuta rifissazione dell’udienza di trattazione del giudizio); −infine, secondo un risalente precedente di legittimità, «La vacatio di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte per la notificazione ex art 143 cod. proc. civ. mira ad escludere che il destinatario dell’atto possa ricevere alcun pregiudizio processuale prima della scadenza di detto ter- mine, ma non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice, sicché nei confronti della parte istante la notificazione si perfe- ziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impedi tivi della decadenza, con il compimento delle indicate prescritte formalità. Conseguentemente, ove un atto di integrazione del contraddittorio in appello venga notificato, a termini dell’art 143 citato, nel termine fissato dal giudice, il mancato de- corso del suddetto termine di venti giorni a favore dell’appellato non importa l’inammissibilità del gravame, bensì l’eventuale rinnovazione della citazione con l’assegnazione di un nuovo termine congruo.» (Cass. Sez. 3, 20/08/1980, n. 4947, Rv. 408816-01); −in conclusione, in virtù dei precedenti giurisprudenziali richiamati, si deve ritenere che la parte ricorrente abbia tempestivamente ottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo, non po- tendosi ravvisare alcuna responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. –che ha eseguito tutto ciò che era in suo potere fare –per il perfezionamento (ex lege) della notifica, per il destinatario, oltre il termine indicato nell’ordinanza, da inten- dersi, invece, pienamente rispettato dal notificante;deve ritenersi di con- seguenza rispettato, in relazione alle peculiarità del caso, anche il termine perentorio (di venti giorni dall’ultimo giorno del termine concesso per l’adempimento) per il deposito della prova della rituale ottemperanza all’or- dine di rinnovazione della notificazione; −col primo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la ricorrente deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, c. 3, c.c., 299, 300, 330, c.p.c. … La Corte del merito ha fondato la dichiarata inammissibilità dell’appello sulla circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione era stata volontariamente cancellata dal Registro delle Imprese nel corso del giudizio di primo grado e nonostante tale evento interruttivo non sia stato dichiarato in udienza, né notificato daldifensore, era comun- que fatto noto tra le parti, sicché, secondo la Corte Capitolina, tale cono- scenza “aliunde”imponeva la notifica dell’atto di appello all’ex socio, a pena di inammissibilità, in palese falsa applicazione delle norme sopra indicate e violazione dei principî giurisprudenziali sanciti sul punto da Cass. SS.UU. 15295/14, che modifica i principî sanciti da SS.UU, 6070/2013, su cui è fondata Cass.n. 5605/2021 a cui la Corte del merito si è richiamata per la sua decisione.»; −il motivo è fondato; −in base alla decisione di Cass. Sez. U., 04/07/2014, n. 15295, Rv. 631467-01, e all’uniforme indirizzo giurisprudenziale che ne è seguito, «La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, compor- tano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notifi- cazione della sentenza fatta a detto procuratore, exart. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugna- zione -ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale -in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è am- missibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da parte del notifi- cante.»; −attesa l’irrilevanza della conoscenza aliunde dell ’ evento interruttivo che aveva riguardato la [OSCURATO:SOCIETA] (non dichiarato dal difensore, unico sog- getto legittimato a farlo) e in ragione del riportato principio di ultrattività del mandato del procuratore ad litem, è evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello di Roma, la quale ha reputato inammissibile l’impugnazione di secondo grado perché rivolta contro soggetto inesistente, benché la no- tificazione fosse stata eseguita al suo difensore nel precedente grado; −col secondo motivo, formulato ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce la «violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 164, 291, 350 e 359 c.p.c. … Il procuratore di parte avversa, pur non avendo dichia- rato o notificato il fatto interruttivo occorso durante il primo grado del pre- sente giudizio, ha notificato la sentenza di primo grado, provocando la de- correnza del termine breve per l’appello. Ovviamente ciò ha fatto in rappre- sentanza della soc. estinta, ma processualmente esistente per scelta del predetto e ciò determina de iure che era legittimato a ricevere la notifica dell’impugnazione, eseguita nei confronti della società cancellata. Comun- que, ammesso e non concesso che la notifica del gravame dovesse essere eseguita all’ex socio, quella eseguita alla società presso il difensore, sarebbe nulla e non inesistente, per cui la Corte del merito, ai sensi degli artt. 164, 291, 350 e 359 c.p.c. doveva fissare un termine per la rinnovazione della stessa, che se eseguita avrebbe sanato la nullità ex tunc.»; −anche il secondo motivo è fondato; −come già esposto, a norma dell ’ art. 330, comma 1, ultimo periodo, c.p.c., l’appello era stato correttamente notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] nel suo do- micilio eletto presso il difensore di primo grado, il quale - in forza del suo mandato ultrattivo e per conto della predetta società -aveva notificato alla controparte la sentenza del Tribunale allo scopo di far decorrere il termine breve per l’impugnazione; −in ogni caso non si sarebbe comunque potuto ravvisare il vizio di ine- sistenza della notificazione e, quindi, la Corte di merito avrebbe dovuto, eventualmente, disporre la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c.: «L’inesistenza della notificazione … è configurabile, in base ai principî di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, rica- dendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individua- bile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque consi- derarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.» (Cass. Sez. U., 20/07/2016, n. 14916); −entrambi i motivi, dunque, vanno accolt i con cassazione della deci- sione impugnata e rinvio alla Corte territoriale, in diversa composi
Sentenza Cassazione n. 31348/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris