CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05061/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle "finestre" ORDINANZA sul ricorso 22700-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio del difensore - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - controricorrente - o/I per la cassazione della sentenza n. 104 del 2018 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata 1'8 febbraio 2018 e pubblicata il 15 febbraio 2018 (R.G.N. 193/2017). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 15 febbraio 2018 con il numero 104 del 2018, la Corte d'appello di Torino ha accolto il gravame proposto dall'INPS e, per l'effetto, ha riformato la pronuncia del Tribunale di Vercelli, che aveva accolto la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA], invalido nella misura dell'80%, volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata a decorrere dal 1° novembre 2015, senza fare applicazione dello "slittamento" connesso con l'istituto delle "finestre". La Corte territoriale, decidendo nel contraddittorio fra l'INPS e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del signor [OSCURATO:PERSONA], ha argomentato che il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia, sancito dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipata concesse agl'invalidi in misura non inferiore all'80% (art. 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). A fondamento della decisione, i giudici d'appello hanno valorizzato «l'inequivocabile volontà legislativa (ispirata alla ratio del contenimento della spesa pubblica) di applicare a tutl:e le pensioni di vecchiaia (quale che sia l'età prevista per la maturazione del diritto alla prestazione e quale che sia il motivo della eventuale previsione di una età diversa da quella di 65 anni per gli uomini lavoratori del settore privato) il meccanismo delle "finestre" per il concreto accesso alla pensione». Tale volontà traspare anche dall'assenza di deroghe espresse e dalle caratteristiche della pensione di vecchiaia di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, che è pur sempre riconducibile ai trattamenti di vecchiaia e si sostanzia nell'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione. 2.- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Torino, con ricorso notificato il 18 luglio 2018 e affidato a un solo motivo. 3.- L'INPS resiste con controricorso. 4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- I ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dell'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.). Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere applicabile alla pensione di vecchiaia anticipata il differimento di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, contraddistinto da un puntuale «ambito di applicazione soggettiva», circoscritto a chi maturi il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessant'anni per le donne. L'interpretazione prescelta dalla Corte d'appello vanificherebbe «la tutela del lavoratore gravemente invalido». 2.- Il ricorso è infondato. 3.- Questa Corte è costante nell'affermare che il differimento dell'erogazione della pensione di vecchiaia, disposto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, ha una valenza generale, corroborata da elementi di ordine letterale e sistematico (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2022, n. 30791). 4.- Lo "slittamento" di dodici mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia opera non solo per i soggetti che, a far tempo dal gennaio 2011, maturino tale diritto a sessant'anni se donne e a sessantacinque anni se uomini, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturino alle età previste dalle norme di riferimento, senza alcuna esclusione dei titolari di pensione di vecchiaia anticipata (Cass., sez. VI-L, 3 febbraio 2020, n. 2382). L'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, in ragione della sua formulazione onnicomprensiva, opera anche per i lavoratori con invalidità non inferiore all'80%. Tale fattispecie non può essere ricondotta alle deroghe tipizzate dai commi 4 e 5 della medesima previsione (Cass., sez. lav., 13 novembre 2018, n. 29191). Come si è rilevato di recente, «A favore di tali conclusioni militano le caratteristiche della pensione di vecchiaia anticipata, che non si configura come "una pensione diretta di invalidità", ma rientra a pieno titolo tra i trattamenti di vecchiaia contemplati dalla normativa sulle "finestre". La prestazione di cui al d.lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, si atteggia come "una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento" (Cass., sez. VI-L, 8 giugno 2015, n. 11750; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 27 novembre 2019, n. 31001)» (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). Sulle caratteristiche del trattamento di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, comunque riconducibile alle pensioni di vecchiaia, ha posto l'accento la sentenza impugnata (pagina 8), che si sottrae alle censure dei ricorrenti anche nella parte in cui, in consonanza con la giurisprudenza di questa Corte, ha conferito rilievo alla formulazione onnicomprensiva della norma e alla mancanza di specifiche ipotesi di deroga (pagine 7 e 8), con argomentazioni riprese anche dall'Istituto (pagine 8, 9, 10 e 11 del controricorso). 5.- Dal punto di vista sistematico, si deve poi evidenziare che le previsioni richiamate si prefiggono di contenere la spesa previdenziale, in una prospettiva di razionalizzazione e di riequilibrio (sentenza n. 29191 del 2018, cit., punto 9), che ne impone l'applicazione nei termini più ampi (ordinanza n. 30791 del 2022, cit., punto 4). Anche su tale elemento e sulle finalità perseguite dal legislatore s'incardina la sentenza d'appello (pagina 7). 6.- Né si può invocare come argomento dirimente la speciale disciplina di favore che il legislatore ha apprestato per la pensione di vecchiaia anticipata. Tale disciplina, richiamata dai ricorrenti (pagina 13 del ricorso per (, cassazione), consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia. Come argomenta l'INPS nel controricorso (pagina 11), permane immutato il diritto degl'invalidi in misura non inferiore all'80% di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto alla generalità degli assicurati. A tale regime fa riscontro la generale operatività del meccanismo di "slittamento" congegnato dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2021, n. 1931), che attiene ai tempi della concreta erogazione del trattamento pensionistico. Il bilanciamento attuato dal legislatore, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.), non comprime il nucleo essenziale della disciplina di tutela dettata per gl'invalidi e non presta dunque il fianco a censure di manifesta irragionevolezza (art. 3 Cost.), né pregiudica gli altri interessi di rilievo costituzionale (ari:. 38 Cost.) con i quali la normativa in esame interferisce. 7.- Da tale orientamento, confermato anche di recente (Cass., sez. lav., 6 dicembre 2022, n. 35861), non vi sono ragioni di discostarsi, né la parte ricorrente prospetta argomenti che inducano a rimeditare gli approdi cui è giunta questa Corte. 8.- Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in considerazione del fatto che l'orientamento di questa Corte si è consolidato in epoca recente, posteriore alla definizione dei giudizi di merito. 9.- Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bi