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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 28285/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24104/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1141/2018, pubblicatain data 29 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di Sav ona [OSCURATO:PERSONA], deceduto in pendenza del presente giudizio di legittimità, si sono costituiti ed hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; Oggetto: successioni - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. le spese vanno poste a carico di parte ricorrente, in mancanza di accettazione dell a rinuncia.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24104/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. -CONTRORICORRENTI- e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1141/2018, pubblicatain data 29 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di Sav ona [OSCURATO:PERSONA], deceduto in pendenza del presente giudizio di legittimità, si sono costituiti ed hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; Oggetto: successioni - ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c. le spese vanno poste a carico di parte ricorrente, in mancanza di accettazione dell a rinuncia. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazi
Sentenza Cassazione n. 28285/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris