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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44699/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Bologna del 16.12.2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 16.12.2021 il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, in relazione ai fatti di ricettazione a lui ascritti, la pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa (così determinata previa esclusione della pur contestata recidiva) in aumento, per la continuazione, sulla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 22.000 di multa già applicatagli con sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP di Bologna ed irrevocabile il 16.11.2020;

2. ricorre per cassazione il difensore del Chaabani lamentando: 2.1 difetto di correlazione tra richiesta e sentenza-illegalità della pena: rileva come la richiesta avanzata ed avallata in udienza dal PM avesse ad oggetto la pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa considerata anche la recidiva contestata che tuttavia ha reso la pena applicata illegale e l'aumento operato dal Tribunale in contrasto con la previsione di cui all'art. 81 u.c. cod. pen.; rileva, sotto altro profilo, come il Tribunale abbia escluso cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. sul solo dato della disponibilità di beni di provenienza furtiva dando rilievo, ai fini dell'elemento soggettivo, ad un elemento che poteva assumere un rilievo meramente indiziario;

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure precluse in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e di quanto ribadito da questa Corte inumerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente).

D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento.

In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).

Non può inoltre rilevare l'eventualmente erronea o diversa procedura di calcolo avendo questa Corte precisato che anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 275915 - 01, [OSCURATO:PERSONA], resa in una fattispecie in cui l'aumento per la ritenuta recidiva era stato erroneamente computato sulla pena già incrementata per la continuazione; cfr., in precedenza, anche Sez. 1, Sentenza n. 29668 del 17/06/2014 Cc. (dep. 08/07/2014 ) Rv. 263217 - 01, Cannizzo; Sez. 6, Sentenza n. 44907 del 30/10/2013 Cc. (dep. 07/11/2013 ) Rv. 257151 - 01, Marchisella).

Per altro verso, il profilo di erroneità della pena finale denunciato dal ricorrente porterebbe, se corretto, alla individuazione di una pena sicuramente più elevata rispetto a quella applicata sull'accordo delle parti, con il conseguente ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso consistente nella carenza di interesse all'impugnazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tunisia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del Tribunale di Bologna del 16.12.2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16.12.2021 il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato ed il consenso del PM, in relazione ai fatti di ricettazione a lui ascritti, la pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa (così determinata previa esclusione della pur contestata recidiva) in aumento, per la continuazione, sulla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 22.000 di multa già applicatagli con sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GIP di Bologna ed irrevocabile il 16.11.2020; 2. ricorre per cassazione il difensore del Chaabani lamentando: 2.1 difetto di correlazione tra richiesta e sentenza-illegalità della pena: rileva come la richiesta avanzata ed avallata in udienza dal PM avesse ad oggetto la pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa considerata anche la recidiva contestata che tuttavia ha reso la pena applicata illegale e l'aumento operato dal Tribunale in contrasto con la previsione di cui all'art. 81 u.c. cod. pen.; rileva, sotto altro profilo, come il Tribunale abbia escluso cause di proscioglimento ex art. 129 cod. pen. sul solo dato della disponibilità di beni di provenienza furtiva dando rilievo, ai fini dell'elemento soggettivo, ad un elemento che poteva assumere un rilievo meramente indiziario; 3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure precluse in questa sede alla luce di quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e di quanto ribadito da questa Corte inumerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento. In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass. Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba). Non può inoltre rilevare l'eventualmente erronea o diversa procedura di calcolo avendo questa Corte precisato che anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 18304 del 23/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019 ) Rv. 275915 - 01, [OSCURATO:PERSONA], resa in una fattispecie in cui l'aumento per la ritenuta recidiva era stato erroneamente computato sulla pena già incrementata per la continuazione; cfr., in precedenza, anche Sez. 1, Sentenza n. 29668 del 17/06/2014 Cc. (dep. 08/07/2014 ) Rv. 263217 - 01, Cannizzo; Sez. 6, Sentenza n. 44907 del 30/10/2013 Cc. (dep. 07/11/2013 ) Rv. 257151 - 01, Marchisella). Per altro verso, il profilo di erroneità della pena finale denunciato dal ricorrente porterebbe, se corretto, alla individuazione di una pena sicuramente più elevata rispetto a quella applicata sull'accordo delle parti, con il conseguente ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso consistente nella carenza di interesse all'impugnazione. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cas
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