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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04519/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5683/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2416/09/17 depositata il 26/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2416/09/17 del 26/06/2017, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 821/04/12 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso del contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006, emessa ai sensi dell’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). 1.1.La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] motivando per relationem alla sentenza di primo grado e precisando che: a) quanto all’invio della comunicazione di irregolarità, la stessa era stata regolarmente recapitata in data 08/04/2009, come risultante dall’interrogazione al sistema dell’anagrafe tributaria; b) quanto alla contestazione di conformità all’originale delle copie depositate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito RS), la stessa era del tutto generica. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso mentre RS (oggi Agenzia delle entrate - Riscossione) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente contesta l’ammissibilità del controricorso di RS, per l’essere stata la procura speciale rilasciata da soggetto ormai estinto e, comunque, invalida. 1.1.Peraltro, RS non ha depositato un controricorso ma un semplice atto di costituzione con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale discussione orale, la quale non si è tenuta in ragione delle modalità di svolgimento in camera di consiglio del presente procedimento. 1.2.Ad ogni buon conto la copia della procura notarile è valida perché sottoscritta in ogni foglio, anche se da un solo lato, e rilasciata prima della estinzione della società, la quale si è pertanto validamente costituita. 2.Sempre in via pregiudiziale, va rilevato che con la menzionata memoria il ricorrente ha validamente rinunciato ai motivi secondo, settimo e ottavo, i quali, pertanto, non verranno esaminati. 3.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR apparentemente motivato per relationem alla sentenza di primo grado, senza riprodurne i contenuti e senza spiegare le ragioni per le quali le specifiche censure del contribuente a detta sentenza siano state disattese. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoe, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.

S.U. n. 16599 del 05/08/2016). 3.2.1.Va, inoltre, rilevato, che «la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione» (Cass. n. 9830 del 11/04/2024; conf.

Cass. n. 24452 del 05/10/2018). 3.3.Nel caso di specie, il giudice di appello – dopo avere dato atto della motivazione del giudice di prime cure e, succintamente, dei motivi di appello proposti – afferma testualmente che «le censure di carattere formale mosse dal contribuente sono state ritenute infondate dai primi Giudici con motivazione analitica, che questa Commissione condivide e fa propria» (pag. 6 della sentenza impugnata), aggiungendo specifiche notazioni in ordine all’inoltro della comunicazione di irregolarità e alla generica contestazione delle copie delle relazioni di notificazione prodotte in giudizio da RS. 3.4.La superiore statuizione, da un lato, non è apparente, perché idonea a far comprendere l’iter logico-giuridico che ha portato al rigetto dell’appello del contribuente e, dall’altro, si è confrontata con i motivi di appello proposti dal contribuente, sicché al limite può ritenersi carente sotto alcuni specifici profili, senza che ciò possa determinare la contestata nullità della motivazione. 4.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 112 e 148 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso qualsiasi decisione in ordine alla contestazione concernente identità, qualifica e sottoscrizione del messo che ha notificato la cartella di pagamento, con conseguente nullità insanabile della notificazione. 4.1.Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., degli artt. 112, 118 e 160 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere il giudice di appello omesso di pronunciare in ordine all’assenza della data di notifica sulla relata consegnata al contribuente, con conseguente nullità insanabile della notifica medesima. 4.2.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, vanno disattesi. 4.3.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo» (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019). 4.4.Nel caso di specie, non è stata riprodotta la relata e non è sufficiente la trascrizione fornita dal contribuente al fine di apprezzare le specifiche censure formulate.

Va, inoltre, evidenziato, con specifico riferimento al terzo motivo, che la circostanza che il timbro con il nome del messo notificatore sia stato apposto successivamente dall’agente della riscossione è una mera affermazione del ricorrente, niente affatto documentata con la necessaria specificità. 4.5.In ogni caso, i motivi sono infondati in quanto la sentenza impugnata dà specificamente conto della formulazione dei motivi in primo grado e della loro riproposizione in appello, sicché non può disquisirsi di omessa pronuncia, ma semmai di pronuncia di rigetto implicita. 4.6.Infine, con riferimento al quarto motivo, l’omessa indicazione della data sulla copia consegnata al contribuente non determina la nullità della notifica, ma, se del caso, può rendere necessaria la rimessione in termini per l’impugnazione; peraltro, nel caso di specie, l’impugnazione è stata tempestivamente proposta, sicché le doglianze del ricorrente sono pretestuose. 5.Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine alla contestazione della validità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a comprovare la regolare notificazione della cartella. 5.1.Con il sesto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 cod. civ., dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR chiesto il deposito dei documenti in originale e ritenuto inutilizzabili le copie la cui conformità all’originale sarebbe stata contesta dal ricorrente nei due gradi di giudizio. 5.2.Con i due motivi, che possono essere unitariamente considerati per ragioni di connessione, il contribuente si duole essenzialmente del fatto che RS ha prodotto delle mere copie di relate di notifica ed estratti di ruolo e non già la matrice o la copia della cartella unitamente alla relata di notificazione in originale.

In ragione di ciò, il giudice di appello avrebbe dovuto invitare l’agente della riscossione a produrre gli originali e, in caso contrario, avrebbe dovuto considerare non assolto l’onere della prova della regolare notificazione della cartella di pagamento. 5.3.I motivi vanno, peraltro, disattesi. 5.4.Sulla specifica questione sollevata la CTR ha, infatti, espressamente statuito, ritenendo le contestazioni delle copie formulate dalla ricorrente del tutto generiche. 5.5.Ne deriva che, da un lato, il rilievo di omessa pronuncia è infondato e, dall’altro, il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con la specifica statuizione di genericità, rimasta incensurata. 6.In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.967,00.

Nulla per le spese in favore della parte resistente, che non ha depositato controricorso. 7.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 1.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5683/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 2416/09/17 depositata il 26/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2416/09/17 del 26/06/2017, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 821/04/12 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso del contribuente nei confronti di una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006, emessa ai sensi dell’art. 54 bisdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). 1.1.La CTR respingeva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] motivando per relationem alla sentenza di primo grado e precisando che: a) quanto all’invio della comunicazione di irregolarità, la stessa era stata regolarmente recapitata in data 08/04/2009, come risultante dall’interrogazione al sistema dell’anagrafe tributaria; b) quanto alla contestazione di conformità all’originale delle copie depositate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito RS), la stessa era del tutto generica. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso mentre RS (oggi Agenzia delle entrate - Riscossione) si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che, con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente contesta l’ammissibilità del controricorso di RS, per l’essere stata la procura speciale rilasciata da soggetto ormai estinto e, comunque, invalida. 1.1.Peraltro, RS non ha depositato un controricorso ma un semplice atto di costituzione con il quale ha chiesto di partecipare all’eventuale discussione orale, la quale non si è tenuta in ragione delle modalità di svolgimento in camera di consiglio del presente procedimento. 1.2.Ad ogni buon conto la copia della procura notarile è valida perché sottoscritta in ogni foglio, anche se da un solo lato, e rilasciata prima della estinzione della società, la quale si è pertanto validamente costituita. 2.Sempre in via pregiudiziale, va rilevato che con la menzionata memoria il ricorrente ha validamente rinunciato ai motivi secondo, settimo e ottavo, i quali, pertanto, non verranno esaminati. 3.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce, nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, 36, comma 2, n. 4, e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR apparentemente motivato per relationem alla sentenza di primo grado, senza riprodurne i contenuti e senza spiegare le ragioni per le quali le specifiche censure del contribuente a detta sentenza siano state disattese. 3.1.Il motivo è infondato. 3.2.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendoe, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016). 3.2.1.Va, inoltre, rilevato, che «la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione» (Cass. n. 9830 del 11/04/2024; conf. Cass. n. 24452 del 05/10/2018). 3.3.Nel caso di specie, il giudice di appello – dopo avere dato atto della motivazione del giudice di prime cure e, succintamente, dei motivi di appello proposti – afferma testualmente che «le censure di carattere formale mosse dal contribuente sono state ritenute infondate dai primi Giudici con motivazione analitica, che questa Commissione condivide e fa propria» (pag. 6 della sentenza impugnata), aggiungendo specifiche notazioni in ordine all’inoltro della comunicazione di irregolarità e alla generica contestazione delle copie delle relazioni di notificazione prodotte in giudizio da RS. 3.4.La superiore statuizione, da un lato, non è apparente, perché idonea a far comprendere l’iter logico-giuridico che ha portato al rigetto dell’appello del contribuente e, dall’altro, si è confrontata con i motivi di appello proposti dal contribuente, sicché al limite può ritenersi carente sotto alcuni specifici profili, senza che ciò possa determinare la contestata nullità della motivazione. 4.Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 112 e 148 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso qualsiasi decisione in ordine alla contestazione concernente identità, qualifica e sottoscrizione del messo che ha notificato la cartella di pagamento, con conseguente nullità insanabile della notificazione. 4.1.Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., degli artt. 112, 118 e 160 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere il giudice di appello omesso di pronunciare in ordine all’assenza della data di notifica sulla relata consegnata al contribuente, con conseguente nullità insanabile della notifica medesima. 4.2.I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, vanno disattesi. 4.3.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo» (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018), sempre che la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria in quanto strettamente funzionale alla comprensione del motivo (Cass. n. 1150 del 17/01/2019). 4.4.Nel caso di specie, non è stata riprodotta la relata e non è sufficiente la trascrizione fornita dal contribuente al fine di apprezzare le specifiche censure formulate. Va, inoltre, evidenziato, con specifico riferimento al terzo motivo, che la circostanza che il timbro con il nome del messo notificatore sia stato apposto successivamente dall’agente della riscossione è una mera affermazione del ricorrente, niente affatto documentata con la necessaria specificità. 4.5.In ogni caso, i motivi sono infondati in quanto la sentenza impugnata dà specificamente conto della formulazione dei motivi in primo grado e della loro riproposizione in appello, sicché non può disquisirsi di omessa pronuncia, ma semmai di pronuncia di rigetto implicita. 4.6.Infine, con riferimento al quarto motivo, l’omessa indicazione della data sulla copia consegnata al contribuente non determina la nullità della notifica, ma, se del caso, può rendere necessaria la rimessione in termini per l’impugnazione; peraltro, nel caso di specie, l’impugnazione è stata tempestivamente proposta, sicché le doglianze del ricorrente sono pretestuose. 5.Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR omesso di pronunciare in ordine alla contestazione della validità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a comprovare la regolare notificazione della cartella. 5.1.Con il sesto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 e 2719 cod. civ., dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR chiesto il deposito dei documenti in originale e ritenuto inutilizzabili le copie la cui conformità all’originale sarebbe stata contesta dal ricorrente nei due gradi di giudizio. 5.2.Con i due motivi, che possono essere unitariamente considerati per ragioni di connessione, il contribuente si duole essenzialmente del fatto che RS ha prodotto delle mere copie di relate di notifica ed estratti di ruolo e non già la matrice o la copia della cartella unitamente alla relata di notificazione in originale. In ragione di ciò, il giudice di appello avrebbe dovuto invitare l’agente della riscossione a produrre gli originali e, in caso contrario, avrebbe dovuto considerare non assolto l’onere della prova della regolare notificazione della cartella di pagamento. 5.3.I motivi vanno, peraltro, disattesi. 5.4.Sulla specifica questione sollevata la CTR ha, infatti, espressamente statuito, ritenendo le contestazioni delle copie formulate dalla ricorrente del tutto generiche. 5.5.Ne deriva che, da un lato, il rilievo di omessa pronuncia è infondato e, dall’altro, il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi con la specifica statuizione di genericità, rimasta incensurata. 6.In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 1.967,00. Nulla per le spese in favore della parte resistente, che non ha depositato controricorso. 7.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 1.500,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara l
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