CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 31175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel corpo della propria memoria, con la quale nell'interesse dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2022 la Corte di appello di L'Aquila - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia in data 13 settembre 2021 con la quale il Tribunale di Sulmona aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato per i reati di cui agli artt. 482 e 469 cod. pen., 186, comma 7, cod. strada, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e - per quanto qui di interesse - l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione della legge, adducendo che erroneamente nella specie non sarebbe stato affermato il concorso apparente in relazione ai fatti contestati sub specie dell'art. 469 cod. pen. (la contraffazione delle impronte di pubblica certificazione) e degli artt. 477 e 482 cod. pen. (la contraffazione della targa automobilistica), evidenziando come la prima ipotesi avrebbe ad oggetto le impronte di pubblica certificazione apposte sulla targa. 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, rappresentato che i reati contro la fede pubblica di cui l'imputato è stato ritenuto responsabile concorrerebbero. La difesa ha presentato memoria con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso e ha, altresì, dedotto che l'imputato non avrebbe compiuto una vera e propria contraffazione poiché la targa in discorso sarebbe una mera riproduzione (su cui aveva apposto i dati corretti) da lui utilizzata in attesa dell'immatricolazione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è fondato, nei termini che si espongo, rimanendo assorbito il secondo motivo. 1. L'imputato è stato ritenuto responsabile, per quel che qui rileva alla luce di quanto prospettato con il primo motivo, per la contraffazione della targa automobilistica apposta sulla vettura di sua proprietà (artt. 477 e 482 cod. pen. - capo A. della rubrica) e per la contraffazione delle impronte di pubblica certificazione apposte sulla stessa targa (469 cod. pen. - capo B. della rubrica). Questa Corte ha già osservato che «il reato di cui all'art. 469 cod. pen. non può concorrere con i reati di falsità in atti quando il contrassegno apposto sul documento risulti un elemento essenziale di questo, nel senso che la falsificazione del contrassegno stesso risulti indispensabile ai fini della falsificazione del documento» (Sez. 5, n. 1702 del 23/10/2013 - dep. 2014, Sisti, Rv. 258672 - 01; Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Barlotti, Rv. 230263 - 01, che ha rilevato come «l'art. 477 c.p. equipar[i] alla falsità materiale in autorizzazione o in certificato la condotta di chi, "mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste" per la validità di quegli atti. Sicché, secondo la prevalente dottrina, la norma si riferisce ad atti complementari dell'autorizzazione e del certificato [...]: atti tutti che dovrebbero essere qualificati come "atti pubblici" ai sensi dell'art. 476 c.p. ovvero come impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Deve, quindi, ritenersi che l'art. 477 c.p. ha lo scopo di rendere punibile a un solo titolo la falsificazione di un documento che è rappresentativo, oltre che di un certificato o di un'autorizzazione amministrativa, anche di atti i quali sarebbero di per sé riconducibili all'ipotesi prevista dall'art. 476 c.p. o di contrassegni di per sé riconducibili all'art. 469 c.p. E la ragione della prevalenza assegnata al certificato o all'autorizzazione è nella funzione meramente accessoria che viene svolta dalle vidimazioni, autenticazioni, etc.»; Sez. 5, n. 13299 del 20/10/1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214854 - 01). Dunque, il ricorso deve essere accolto in parte qua, bastando aggiungere che le allegazioni ulteriori, rispetto a quelle in esso contenute, e prospettate con la memoria difensiva (volte a negare che abbia avuto luogo una contraffazione) sono state irritualmente dedotte poiché non inerenti ai motivi originari (cfr. Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 469 cod. pen.; e deve essere, altresì, annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia, atteso che il reato più grave in relazione al quale era stata determinata la pena base, oltre che gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. e non potendo procedersi in questa sede ed ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 469 c.p. ritenuto assorbito nel reato di cui agli artt. 482-477 c.p. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul pu