CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33637/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a seguente SENTENZA Su ricc‘:riso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] °audio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23/03/2021 dalla Corte d'Appello di Bari visti gli atti, i: provvedimento impugnato ed il ricorso; udita ia relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; utito Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].:a, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per Vaccoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa da; Tribunale di Bari, in data 27/05/2016, con la quale - per quanto neva - DI imiOLFETTA Claudio era stato condannato alla pena di glustiz:a reiazione ai reati di esercizio abusivo dell'attività di raccolta delle scommesse e omessa registrazione della clientela, come meglio specificato in rubrica. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione delVart. 23 d.l. n. 149 del 2020 con riferimento alla mancata celebrazione dell'udienza di appello con trattazione orale. Si deduce che, pur se in effetti la relativa richiesta di trattazione orale non era stata formulata, il processo in grado di appello era stato incardinato prima delle disposizioni emergenziali, che dovevano essere interpretate restrittivamente, per la grave deroga ai principi di oralità e immediatezza. Si afferma la sussistenza, su tali basi, di una nullità assoiuta. 2.2. VIZiO di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato nonostante le indicazioni offerte dalla giurisprudenza sovranazionale. Si lamenta il mancato apprezzamento delle argomentazioni svolte in appello in ordine alirillegittimità del diniego questorile della licenza all'esercizio dell'attività, essendo tale provvedimento correlato al carattere discriminatorio delle norme in materia, ripetutamente srigmatizzato dalla Corte di Giustizia. Sul punto, si sostiene i'irriievariza dei fatto che l'allibratore straniero, cui il [OSCURATO:PERSONA] era affiliato, aveva richiesto obtorto collo la concessione (per l'iniquità delle condizioni) e l'aveva ottenuta, dal momento che la Corte di Giustizia aveva di fatto equiparato la situazione della SKS365 a quella degli altri operatori stranieri, sicchè anche la concessione ottenuta da tale soggetto non era esente da profili discriminatori. Si contesta infine i'assunto dei giudici di merito secondo cui il rigetto della richiesta d; licenza dei ricorrente, da parte del Questore, si sarebbe fondato su carenze documentali. di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità 131-bis cod. perì. Si amenta il mancato apprezzamento delle circostanze dedotte a sostegno (incensuratezza, regolarizzazione, ottenimento della licenza nel medesimo contesto), avendo la Corte d'Appello svolto considerazioni non in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite, in base alle quali la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe in alcun caso ritenersi di particolare tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rene il Collegio che le deduzioni difensive in ordine ai vizi motivazionali rilevati quanto ai terzo motivo di ricorso siano fondate, ed impongano S'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati ascritti ai D: MOLFETTA, essendo decorso il termine massimo e non potendosi ritenere corfigurabili, alla luce delle risultanze acquisite, i presupposti per un proscioglimento nel merito nei termini di evidenza richiesti dall'art. 129 cod, proc. pen.2 2, n primo motivo è manifestamente infondato. Appare invero pacifica l'applicabilità, al processo d'appello riguardante il DI delie disposizioni correlate all'emergenza epidemiologica che, come è noto, sueordinanci ia trattazione orale della causa alla presentazione di una richiesta scritta delle parti entro un termine perentorio (risultando all'evidenza inconFerente, avuto riguardo alle finalità sottese alle predette disposizioni, il fatto che procedimento fosse stato già precedentemente incardinato). La mancanza di della richiesta di trattazione orale assume invero rilievo assorbente, non potendo evidentemente condividersi quanto genericamente prospettato in ordine ana violazione dei principi di oralità e immediatezza (in presenza delle fin troppo note ragioni alla base delle disposizioni emergenziali, che il ricorrente non ha in alcun modo messo in discussione), né, tanto meno, in ordine alla sussistenza di una nuiiità assoiuta, 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche quanto al secondo motivo. Secondo un indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte del tutto consolidato, «integra i! reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività di intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare» (Sez. 3, n. 7129 del 031'1212320, ben. 2021, Ranucci, Rv. 281473 - 01). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, dovendo escludersi qualsiasi rilievo a profili discriminatori dal momento che (la circostanza è pacifica) ia società straniera cui i! ricorrente era affiliato ha partecipato alla gara, fatto che i; [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto di esercitare l'attività di raccolta delle scommesse sin da epoca anteriore a tale esito vittorioso non può cioe configurare il reato a lui ascritto (risultando del tutto irrilevante, com'è ovvio, l'asserita partecipazione obtorto collo alla gara). 3. Sono invece fondate, come già accennato, le censure prospettate con il terzo motivo d: ricorso. Il rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stato Invero motivato, dalla Corte d'Appello di Bari, facendo riferimento all'"ambito di normativa violato" (rivestente un particolare interesse per le organizzazioni criminali), ed aggiungendo che "il pericolo non è mai lieve perché, se si lasciasse correre su fenomeni siffatti, ii rischio di un allargamento indiscriminato del fenomeno del Giuoco e delle scommesse, con le relative conseguenze sulle famiglie e sull'intero consorzio sociale, sarebbe incombente e quotidiano" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Tale percorso argornentativo risulta censurabile, sia per la totale poeterrnissione delle circostanze in concreto dedotte dal [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della richiesta r,incensuratezza, avvenuta regolarizzazione, concessione 3 dell'autorlzzaz!one senza alcun mutamento delle condizioni soggettive) sia perché, nella prospettiva accolta dalla Corte territoriale, la possibilità di applicazione dell'art. 131 -bls cod. pen. risulterebbe sempre e comunque preclusa: conclusioni all'evidenza non condivisibili. Di qui la fondatezza del motivo di ricorso, e la necessità di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per le ragioni dia ev:denziate. P.Q.M. Annulla senza rinvio !a sentenza impugnata perché i reati sono estinti p