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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 26361/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 73 d.lgs. 159/2011 (fatti commessi in Cesena l'8 aprile 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in riferimento al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con il corrispondente motivo di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto non avendo esibito l'imputato - che si era indotto a declinare le proprie reali generalità solo quando ormai non era possibile fare altrimenti, perché sarebbero state inevitabilmente disvelate - con i propri comportamenti alcun elemento di effettiva meritevolezza ed essendo il fatto integrativo del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. caratterizzato da significativa gravità); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 73 d.lgs. 159/2011 (fatti commessi in Cesena l'8 aprile 2021); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione in riferimento al confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con il corrispondente motivo di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto non avendo esibito l'imputato - che si era indotto a declinare le proprie reali generalità solo quando ormai non era possibile fare altrimenti, perché sarebbero state inevitabilmente disvelate - con i propri comportamenti alcun elemento di effettiva meritevolezza ed essendo il fatto integrativo del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. caratterizzato da significativa gravità); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]