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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2015

Cassazione n. 10092/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11185/2016R.G. proposto da S.I.M. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura s peciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia – sezione staccata di Messina n. 1609 / 0 2 / 20 1 5 , depositata il 16.04.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Cartella di pagamento - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società S.I.M. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. (in breve SIM) avverso l a cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n . 633 del 1972, a seguito di controllo del Mod.

Unico 2003 (relativo all’anno d’imposta 2002), con la quale era stato recuperato il rimborso di un credito IVA precedentemente riconosciuto; -dalla sentenza della CTR si evince che: - la presentazione del modello VR all’Agente della Riscossione per il rimborso dell’IVA costituisce una procedura diversa dall a più approfondita attività di controllo eseguita dall’Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento automatico sulle dichiarazio ni , che si avvale anche dialtri dati in suo possesso; - l’Agenzia ha accertato, in sede di controllo automa tico , alcune divergenze in ordine alla richiesta di rimborso dell’IVA, che non dipendevano da incertezze interpretative della normativa e non necessitavano in ogni caso della previa emissione dell’avviso di accertamento; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a tre motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost, 112 e 132, comma 2, n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di motivare o comunque motivato in modo apparente in ordine alle argomentazioni ed eccezioni proposte dall’appellata, anche con riguardo a rilevanti circostanze di fatto, sopravvenute algiudizio di primo grado e non contestate dall’Ufficio; -il motivo è infondato; - è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez.

U. 3.11.2016, n. 22232); - la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto esprime un nucleo di "valutazione autonoma", con particolare riguardo alla critica della sentenza appellata, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053). - con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 e 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile nel caso di specie la procedura di controllo automatizzato, anziché la disciplina del controllo sostanziale che presupponeva l’emissione dell’avviso di accertamento, essendo stati utilizzati anche dati diversi dalla dichiarazionedel contribuente; -il motivo è infondato;- la procedura di liquidazione automatica dell’imposta, disciplinata dagli artt. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, consiste in un controllo cartolare generalizzato per verificare la corretta liquidazione dell’imposta operata nella dichiarazione e si fonda non solo sui dati desumibili dalla stessa dichiarazione, ma anche su quelli rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, riguardanti altre dichiarazioni del contribuente , essendo in tal caso il contribuente già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, in quanto si tratta comunque di elementi conoscitivi già noti al contribuente (Cass.28.11.2014, n. 25329); - poiché nella specie non risulta che il controllo automatizzato abbia riguardato dati diversi dalle dichiarazioni della contribuente, lo stesso è stato legittimamente eseguito; -con il terzo motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato quanto dedotto dalla società contribuente in appello in ordine al presupposto del recupero del rimborso IVA e, segnatamente, che l’Ufficio riteneva erroneamente non presentata la dichiarazione IVA per l’anno 2001, come era emerso in occasione della notificazione di due avvisi di accertamento, rispettivamente, per l’anno 2001 e perl’anno 2002; - i l motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza , non avendo la contribuente trascrittonel ricorso le parti degli atti e dei documenti da cui risulti che il recupero del rimborso IVA si era basato sulla (erronea)constatazione che non era stata presentata la dichiarazione IVA per l’anno 2001; - il ricorso va, dunque, rigettato e la contrib uente deve essere condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la S.I.M. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.305,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11185/2016R.G. proposto da S.I.M. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura s peciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Sicilia – sezione staccata di Messina n. 1609 / 0 2 / 20 1 5 , depositata il 16.04.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Cartella di pagamento - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Messina accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società S.I.M. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. (in breve SIM) avverso l a cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n . 633 del 1972, a seguito di controllo del Mod. Unico 2003 (relativo all’anno d’imposta 2002), con la quale era stato recuperato il rimborso di un credito IVA precedentemente riconosciuto; -dalla sentenza della CTR si evince che: - la presentazione del modello VR all’Agente della Riscossione per il rimborso dell’IVA costituisce una procedura diversa dall a più approfondita attività di controllo eseguita dall’Agenzia delle Entrate, in sede di accertamento automatico sulle dichiarazio ni , che si avvale anche dialtri dati in suo possesso; - l’Agenzia ha accertato, in sede di controllo automa tico , alcune divergenze in ordine alla richiesta di rimborso dell’IVA, che non dipendevano da incertezze interpretative della normativa e non necessitavano in ogni caso della previa emissione dell’avviso di accertamento; -la società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a tre motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost, 112 e 132, comma 2, n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di motivare o comunque motivato in modo apparente in ordine alle argomentazioni ed eccezioni proposte dall’appellata, anche con riguardo a rilevanti circostanze di fatto, sopravvenute algiudizio di primo grado e non contestate dall’Ufficio; -il motivo è infondato; - è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232); - la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto esprime un nucleo di "valutazione autonoma", con particolare riguardo alla critica della sentenza appellata, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053). - con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54-bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 e 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile nel caso di specie la procedura di controllo automatizzato, anziché la disciplina del controllo sostanziale che presupponeva l’emissione dell’avviso di accertamento, essendo stati utilizzati anche dati diversi dalla dichiarazionedel contribuente; -il motivo è infondato;- la procedura di liquidazione automatica dell’imposta, disciplinata dagli artt. 36-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 - bis del d.P.R. n. 633 del 1972, consiste in un controllo cartolare generalizzato per verificare la corretta liquidazione dell’imposta operata nella dichiarazione e si fonda non solo sui dati desumibili dalla stessa dichiarazione, ma anche su quelli rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, riguardanti altre dichiarazioni del contribuente , essendo in tal caso il contribuente già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, in quanto si tratta comunque di elementi conoscitivi già noti al contribuente (Cass.28.11.2014, n. 25329); - poiché nella specie non risulta che il controllo automatizzato abbia riguardato dati diversi dalle dichiarazioni della contribuente, lo stesso è stato legittimamente eseguito; -con il terzo motivo, deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato quanto dedotto dalla società contribuente in appello in ordine al presupposto del recupero del rimborso IVA e, segnatamente, che l’Ufficio riteneva erroneamente non presentata la dichiarazione IVA per l’anno 2001, come era emerso in occasione della notificazione di due avvisi di accertamento, rispettivamente, per l’anno 2001 e perl’anno 2002; - i l motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza , non avendo la contribuente trascrittonel ricorso le parti degli atti e dei documenti da cui risulti che il recupero del rimborso IVA si era basato sulla (erronea)constatazione che non era stata presentata la dichiarazione IVA per l’anno 2001; - il ricorso va, dunque, rigettato e la contrib uente deve essere condannata al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la S.I.M. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in euro 4.305,00, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d
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