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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 1989

Cassazione n. 48889/2022

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uente: 9:92 SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4/10/1989; [OSCURATO:PERSONA] ira, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 8/10/1985; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24/10/1985; avverso la sentenza del 27/9/2021 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 nn. 5) e 7) c.p.

2. Avverso la sentenza ricorrono tutte le imputate. 2.1 n ricorso proposto nell'interesse della Cirelli deduce violazione di legge e vizi di motivazione lamentando l'ingiustificato mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., nonostante il contenuto valore della merce di cui è stata tentata la sottrazione e, per l'appunto, l'arresto dell'azione criminosa allo stadio del tentativo. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse della Piscione e della [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi.

Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità della contestata aggravante di cui al n. 7) dell'art. 625 c.p., posto che già il giudice di primo grado aveva accertato che l'azione criminosa era stata continuativamente monitorata dall'addetto alla vigilanza dell'esercizio commerciale, circostanza che aveva portato lo stesso giudice a riqualificare il fatto come reato tentato e non già consumato, come invece originariamente contestato.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non avendo tenuto conto la Corte territoriale del modesto valore della merce oggetto di sottrazione e, soprattutto, del fatto che la stessa è stata restituita all'avente diritto non essendosi realizzato l'impossessamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Inammissibile è anzitutto il ricorso proposto nell'interesse della Cirelli, che propone una doglianza del tutto inedita, posto che con il gravame di merito non aveva denunziato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.

Parimenti inammissibili sono altresì i ricorsi proposti nell'interesse delle altre due imputate.

Il primo motivo è infatti manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte correttamente applicato dai giudici del merito, sussiste l'aggravante della esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo.

Infatti, al fine dell'esclusione dell'aggravante in questione non è sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione, ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoché inevitabile (Sez. 5, Sentenza n. 8019 del 22/01/2010, Addyani, Rv. 246159; Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493).

In altri termini, per escludere l'aggravante di cui si tratta, è necessario che l'attività di sorveglianza diretta e continuativa della cosa oggetto di sottrazione sia stata predisposta anteriormente all'azione furtiva ed a prescindere dalla sua esecuzione, non essendo invece sufficiente, come avvenuto nel caso di specie, che il soggetto addetto alla sorveglianza abbia accidentalmente deciso di prestare attenzione alle imputate perché insospettito dal loro atteggiamento, circostanza invece idonea, come altrettanto correttamente deciso dai giudici del merito, a qualificare il fatto come furto tentato e non consumato.

Il secondo motivo propone invece mere censure in fatto, sollecitando una rivalutazione del merito della decisione relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., logicamente motivata dal giudice del merito anche alla luce del consolidato principio per cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é configurabile anche per il delitto tentato allorchè sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (ex multis Sez.

U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528).

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente: 9:92 SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4/10/1989; [OSCURATO:PERSONA] ira, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 8/10/1985; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24/10/1985; avverso la sentenza del 27/9/2021 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato ai sensi dell'art. 625 comma 1 nn. 5) e 7) c.p. 2. Avverso la sentenza ricorrono tutte le imputate. 2.1 n ricorso proposto nell'interesse della Cirelli deduce violazione di legge e vizi di motivazione lamentando l'ingiustificato mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., nonostante il contenuto valore della merce di cui è stata tentata la sottrazione e, per l'appunto, l'arresto dell'azione criminosa allo stadio del tentativo. 2.2 Il ricorso proposto nell'interesse della Piscione e della [OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. Con il primo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità della contestata aggravante di cui al n. 7) dell'art. 625 c.p., posto che già il giudice di primo grado aveva accertato che l'azione criminosa era stata continuativamente monitorata dall'addetto alla vigilanza dell'esercizio commerciale, circostanza che aveva portato lo stesso giudice a riqualificare il fatto come reato tentato e non già consumato, come invece originariamente contestato. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non avendo tenuto conto la Corte territoriale del modesto valore della merce oggetto di sottrazione e, soprattutto, del fatto che la stessa è stata restituita all'avente diritto non essendosi realizzato l'impossessamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Inammissibile è anzitutto il ricorso proposto nell'interesse della Cirelli, che propone una doglianza del tutto inedita, posto che con il gravame di merito non aveva denunziato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Parimenti inammissibili sono altresì i ricorsi proposti nell'interesse delle altre due imputate. Il primo motivo è infatti manifestamente infondato, atteso che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte correttamente applicato dai giudici del merito, sussiste l'aggravante della esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dagli scaffali di un esercizio commerciale, in presenza di una sorveglianza soltanto saltuaria da parte del detentore della res o di altri per conto di quest'ultimo. Infatti, al fine dell'esclusione dell'aggravante in questione non è sufficiente che il fatto avvenga occasionalmente nel momento in cui la persona offesa ne abbia diretta percezione, ma è necessario che la situazione sia tale per cui, salvo imprevisti, detta percezione sia pressoché inevitabile (Sez. 5, Sentenza n. 8019 del 22/01/2010, Addyani, Rv. 246159; Sez. 5, Sentenza n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493). In altri termini, per escludere l'aggravante di cui si tratta, è necessario che l'attività di sorveglianza diretta e continuativa della cosa oggetto di sottrazione sia stata predisposta anteriormente all'azione furtiva ed a prescindere dalla sua esecuzione, non essendo invece sufficiente, come avvenuto nel caso di specie, che il soggetto addetto alla sorveglianza abbia accidentalmente deciso di prestare attenzione alle imputate perché insospettito dal loro atteggiamento, circostanza invece idonea, come altrettanto correttamente deciso dai giudici del merito, a qualificare il fatto come furto tentato e non consumato. Il secondo motivo propone invece mere censure in fatto, sollecitando una rivalutazione del merito della decisione relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., logicamente motivata dal giudice del merito anche alla luce del consolidato principio per cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità é configurabile anche per il delitto tentato allorchè sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico, che, se il reato fosse stato riportato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (ex multis Sez. U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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