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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18430/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02RRW3N nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro e giorni venti di reclusione ed 800,00 di multa per i reati ascrittiin rubrica (art. 648 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato e mancata derubricazione dello stesso.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.

Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2 -bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice.

Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573- 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01).

4. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione penalistica della condotta oggetto di imputazione, rivisitare l'esito univoco del procedimento aperto a suo carico e di rìdiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il suo significato in termini di realizzazione di condotta criminosa, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede.

I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.

5. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 02RRW3N nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino applicava a [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi quattro e giorni venti di reclusione ed 800,00 di multa per i reati ascrittiin rubrica (art. 648 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore che ha dedotto con unico motivo violazione di legge, manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato e mancata derubricazione dello stesso. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2 -bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573- 01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01). 4. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione penalistica della condotta oggetto di imputazione, rivisitare l'esito univoco del procedimento aperto a suo carico e di rìdiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il suo significato in termini di realizzazione di condotta criminosa, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. 5. Il ricorrente deve conseguentemente essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre al pagamento ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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