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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45644/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata resa in data 31/10/2019, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di ricettazione; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'elemento soggettivo del reato nonché la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., sono articolati in termini non consentiti in sede di legittimità e comunque generici poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito c:on il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto certamente provato l'elemento soggettivo del reato, desumendolo anche dall'assenza di una versione attendibile del prevenuto circa la provenienza dei beni, in adesione peraltro al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche ..-iall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da --te del soggetto agente (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713); cale affermazione non implica affatto un'inversione dell'onere della prova circa la provenienza delittuosa del bene, né determina alcun pregiudizio al diritto dell'imputato al silenzio, ma valorizza il contegno del soggetto che, ben potendo introdurre elementi a suo discarico nel processo ai fini del libero convincimento del giudice, non fornisce alcuna giustificazione, ovvero riferisce circostanze non plausibili in ordine alla provenienza del bene oggetto del reato; quanto alla esclusione della ipotesi attenuata, la motivazione si sofferma diffusamente sulla gravità oggettiva del fatto oltre che sulla preoccupante personalità dell'imputato essendo appena il caso di ribadire che la sussistenza dell'attenuante di cui all'art.648 cpv. cod. pen. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della "res" provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi 'ella stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta ..:iessiva di quest'ultimo (cfr., per tutte, ed in tal senso, Cass. pen., 2, 9.4.1997 n. 2.667, Hassan; Cass. Pen., 3, 4.10.2017 n. 50.628, Palazzolo; Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 16.915, Shao; Cass. Pen., 2, 15.1.2014 n. 15.055, Medino). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Macerata resa in data 31/10/2019, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di ricettazione; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione all'elemento soggettivo del reato nonché la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., sono articolati in termini non consentiti in sede di legittimità e comunque generici poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito c:on il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto certamente provato l'elemento soggettivo del reato, desumendolo anche dall'assenza di una versione attendibile del prevenuto circa la provenienza dei beni, in adesione peraltro al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche ..-iall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da --te del soggetto agente (cfr. Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713); cale affermazione non implica affatto un'inversione dell'onere della prova circa la provenienza delittuosa del bene, né determina alcun pregiudizio al diritto dell'imputato al silenzio, ma valorizza il contegno del soggetto che, ben potendo introdurre elementi a suo discarico nel processo ai fini del libero convincimento del giudice, non fornisce alcuna giustificazione, ovvero riferisce circostanze non plausibili in ordine alla provenienza del bene oggetto del reato; quanto alla esclusione della ipotesi attenuata, la motivazione si sofferma diffusamente sulla gravità oggettiva del fatto oltre che sulla preoccupante personalità dell'imputato essendo appena il caso di ribadire che la sussistenza dell'attenuante di cui all'art.648 cpv. cod. pen. deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della "res" provento da delitto, ma anche alla sua entità, alle modalità dell'azione, ai motivi 'ella stessa, alla personalità del colpevole ed, in sostanza, alla condotta ..:iessiva di quest'ultimo (cfr., per tutte, ed in tal senso, Cass. pen., 2, 9.4.1997 n. 2.667, Hassan; Cass. Pen., 3, 4.10.2017 n. 50.628, Palazzolo; Cass. Pen., 2, 17.12.2015 n. 16.915, Shao; Cass. Pen., 2, 15.1.2014 n. 15.055, Medino). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 45644/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris