CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14331/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado per il reato di furto monoaggravato, commesso in data 24 ottobre 2012; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'attendibilità del testimone, esula dal novero dei vizi consentiti in sede di legittimità, poiché, al di là della mera enunciazione, non individua alcun vizio di logicità nella sentenza impugnata; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello, è manifestamente infondato in quanto: - secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Schettino (n. 2080 del 25/10/2018, dep. 2019) nel computo del termine massimo di prescrizione ex art. 157 e 161 cod. pen. deve tenersi conto della recidiva (nella specie espressamente riconosciuta) anche se ritenuta subvalente, rispetto alle attenuanti, nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.; - il termine massimo di prescrizione, pari ad anni tredici e mesi quattro, non è ancora decorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis