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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14341/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e perché, comunque, volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, tenuto conto, peraltro, dell'analitica argomentazione prospettata in primo grado (cfr. pagg. 2-4 della sentenza di primo grado), che ben può integrare quella di secondo grado, attesa l'omogeneità dei criteri di valutazione e la sostanziale sovrapponibilità degli apparati logico-argomentativi (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Rv. 259666); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni con le quali la difesa non si confronta (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e perché, comunque, volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, tenuto conto, peraltro, dell'analitica argomentazione prospettata in primo grado (cfr. pagg. 2-4 della sentenza di primo grado), che ben può integrare quella di secondo grado, attesa l'omogeneità dei criteri di valutazione e la sostanziale sovrapponibilità degli apparati logico-argomentativi (Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Rv. 259666); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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