CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2025
Cassazione n. 14868/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Agrigento il 07/05/1988 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; Trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa in data 20 luglio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, resa ex art. 27 cod. proc. pen. a seguito di declaratoria di incompetenza del Gip di Agrigento, con la quale era stata applicata al predetto la nez, ymisura cautelare della custodia in carcere i delitti di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, estorsione, rapina, detenzione di armi da guerra, ricettazione di un revolver e di una pistola, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, tutti, eccetto la ricettazione, aggravati ai sensi dell'articolo 416.bis.1 cod. pen. [capi 1), 8), 9), 18), 22), 24), 25), 30), 31), 32) e 33) dell'incolpazione provvisoria].2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a un unico motivo col quale deduce il vizio di violazione di legge in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen . per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della predetta circostanza aggravante, senza verificare in concreto se uno dei partecipi avesse agito con dolo specifico e intenzionale di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso e se l'azione fosse idonea ad agevolare l'associazione. Si deduce che l'aggravante in discorso, si declina, in due differenti forme logicamente connesse, l'una a carattere oggettivo, costituita dall'impiego del metodo mafioso nella commissione del singolo reato, l'altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo mafioso (si citano, S.U. 19 dicembre 2019, n. 8545,; sentenza n. 18.986 del 17 Marzo 2022), permanendo comunque anche in quest'ultimo caso la necessità di accertare il dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi, sempre che sia accertata l'idoneità dell'azione ad agevolare l'associazione mafiosa, laddove nel caso di specie non emerge, neppure nei termini di una gravità indiziaria, l'intenzionalità del [OSCURATO:PERSONA] di agevolare l'associazione mafiosa atteso che questi non ha rapporti di conoscenza con gli appartenenti a detta associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con il ricorso si contesta solo la sussistenza della circostanza aggravante ex art. 416-bis,1 cod. pen., ma non la sussistenza della gravità indiziaria dei reati contestati e delle esigenze cautelari. Poiché all'indagato è contestato il delitto ex art. 74 d.P.R. 309/1990, che rientra tra quelli previsti nell'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen., trova , applicazione l'art. 275comma 3 cod. proc. pen.; in relazione ai termini di custodia cautelare, i reati contestati rientrano tra quelli di cui all'art. 407,comma 2 1lett. a)/ cod. proc. pen. Pertanto, l'eventuale accoglímento del ricorso, con l'eliminazione della circostanza aggravante, non produrrebbe alcun concreto effetto sul dispositivo dell'ordinanza impugnata. 1.2. Va ribadito il principio per cui è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'an o sul 2quomodo della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3 - , Sentenza n. 20891 del 18/06/2020 Cc., Rv. 279508 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 17366 del 21/12/2022 Cc., dep. 2023, Rv. 284489 - 01, fattispecie relativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato alla sola esclusione del ruolo apicale dell'indagato all'interno del sodalizio, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 26025601, fattispecie in cui la Corte ha evidenziato che l'eventuale insussistenza delle aggravanti contestate non avrebbe comunque determinato una riduzione dei termini di durata massima delle misure cautelari). 2.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att, cod. proc. pen. P P.Q.M2 4 APR, 2028 1 o 3