CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11651/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 887/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 2 novembre 2023;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 26febbraio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] convenne la Regione [OSCURATO:PERSONA] innanzi ilGiudice di pace di Macerata per sentirla condannare al risarcimento deidanni riportati dall’autovettura di sua proprietà a seguito dell’impattoNumero registro generale 10881/2024Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 11651/2026Data pubblicazione 29/04/2026con un capriolo avvenuto il giorno 27 giugno 2019 lungo la S.P. 111con direzione di marcia Filottrano – Cingoli.All’esito del giudizio di primo grado, l’adito giudice, in accoglimentodella domanda attorea, condannò la convenuta al risarcimento deidanni, quantificati nella misura di euro 5.000, oltre accessori.Sull’appello interposto dalla Regione, la decisione in epigrafe haparzialmente riformato la pronuncia di prime cure, condannando l’enteal pagamento della minor somma di euro 2.689,63.Per quanto ancor qui d’interesse, il Tribunale maceratese:- ) ha ritenuto «provata la dinamica del sinistro, quantomeno conriferimento all’impatto tra il capriolo ed il veicolo, quale eventoscatenante tutta la dinamica» e «accertata la sussistenza del nessoeziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo» cosìpresumendo la responsabilità della Regione ex art. 2052 cod. civ.;- ) ha tuttavia rilevato il mancato superamento ad opera dell’attoredella presunzione di cui all’art. 2054, primo comma, cod. civ. nonvalutando «a tal fine sufficiente la mera allegazione del carattereimprovviso dell’attraversamento dell’animale»;- ) pertanto, ha dimezzato il risarcimento riconosciuto all’attore.3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi.Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo, per violazione degli artt. 115, 116 e 356 cod.proc. civ. e dell’art. 2054 cod. civ. in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., censura la sentenza gravata nellaparte in cui ha negato che l’odierno ricorrente abbia fornito la provaliberatoria dell’esclusione del concorso di colpa ex art. 2054 cod. civ..r.g. n. 10881/2024 2Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10881/2024Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 11651/2026Data pubblicazione 29/04/2026Sostiene, in sintesi, di aver dedotto di «aver tenuto, al momentodel sinistro, una condotta di guida prudente ed attenta» e di aver«fornito la relativa prova, anche mediante articolazione specifica dicapitoli per la prova orale che, tuttavia, sono stati ritenuti superflui siadal giudice di pace che, poi, dal Tribunale in funzione di appello».Assume che la documentazione fotografica prodotta nel giudizio dimerito dimostrava la impossibilità di evitare l’impatto per il conducentedel veicolo e che il capitolo di prova testimoniale relativo alla velocitàdell’autovettura, non ammesso in ambedue i gradi di merito, «eraidonea a superare la presunzione di cui all’art. 2054 cod. civ.».1.1. Il motivo è, nelle sue plurime censure, in parte inammissibile,in parte infondato.È infondato quanto alla prospettazione giuridica sostenuta.1.1.1. Onde dar conto di ciò, è doveroso premettere che questaCorte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, hacompiuto un’opera di sistemazione organica della materia dellaresponsabilità in caso di danni da coinvolgimento di fauna selvaticanella circolazione dei veicoli, componendo diacroniche disarmonie sultema ed enunciando i princìpi di diritto regolatori: ad essi, idonei adirimere anche la presente controversia, va fatto qui integralerichiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..Con i testé menzionati arresti, ai quali va data convinta continuità,questa Corte ha definitivamente chiarito che «in tema di responsabilitàper danni cagionati da animali, di cui all’art. 2052 cod. civ., in caso diincidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie eun animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietariodell’animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, ilconducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui itrasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e dellaprova della esatta e completa dinamica dell’incidente e, in particolare,r.g. n. 10881/2024 3Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10881/2024Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 11651/2026Data pubblicazione 29/04/2026sia del comportamento dell’animale, sia della condotta di guida tenutadal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendoindispensabili per stabilire la riconducibilità dell’evento dannoso, in viaesclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell’art. 1227, primo comma,cod. civ., al comportamento dell’animale, nonché la misuradell’eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pursenza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completae sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell’animale,in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, siastata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell’eventodannoso, la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietariodel veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento,nemmeno parziale» (Cass. nn. 2526 e 2528 del 2026).I passaggi argomentativi essenziali di siffatte pronunce – qui daribadire, al fine di meglio chiarire il senso della presente decisione –possono schematizzarsi come di seguito:(i) il coordinamento tra le norme di cui agli artt. 2052 e 2054, primocomma, cod. civ., non va inteso come un «concorso fra presunzioni»,dal momento che l’art. 2052 cod. civ. non prevede alcuna presunzione,tanto meno di «condotta colposa dell’animale», applicabile nel caso incui sia dedotta la causazione di danni da parte dello stesso, maesclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilitàal proprietario o all’utilizzatore, per i danni causati dagli animali;(ii) l’onere di provare che il danno è stato cagionato dall’animaleselvatico gravante sul danneggiato si risolve nella dimostrazione dellaesatta, precisa e completa dinamica dell’incidente, non limitata cioèalla circostanza della mera collisione tra il veicolo e l’animale, maestesa all’atteggiarsi delle reciproche interrelazioni, cioè a dire tale daricondurre causalmente, in tutto o in parte, il sinistro al comportamentor.g. n. 10881/2024 4Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10881/2024Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 11651/2026Data pubblicazione 29/04/2026dell’animale e di escludere analogo ruolo causale o concausale, nellasua produzione, alla condotta di guida del conducente;(iii) in mancanza di una positiva prova dell’effettiva dinamicadell’incidente che abbia il contenuto indicato, e che consenta, quindi,al giudice di compiere detta valutazione «in modo positivo, senzaautomatismi presuntivi e senza incertezze», la domanda risarcitoria delconducente del veicolo (o del suo proprietario, come degli eventualiterzi trasportati) non potrà essere accolta, neanche parzialmente;(iv) invece, dimostrando che il sinistro è stato effettivamentecausato dal comportamento dell’animale e non anche dalla condottacolposa del conducente il veicolo, risulta integrato il presupposto diapplicazione della fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2052 cod.civ. e, ad un tempo, sotto un profilo più logico che temporale, superatala presunzione stabilita dall’art. 2054, primo comma, cod. civ.;(v) nel delineato assetto degli oneri asseverativi, resta comunquedevoluto al giudice l’apprezzamento dell’incidenza della condotta diguida del conducente il veicolo, da compiersi – in ogni caso e anche diufficio - sulla base del compendio istruttorio acquisito, allo scopo diindividuare l’eventuale concorso causale rilevante ex art. 1227, primocomma, cod. civ. nella produzione dell’evento.1.1.2. Alle enunciate regulae iuris è conforme la gravata pronuncia.Del tutto correttamente, infatti, il Tribunale, all’esito di unavalutazione coordinata degli elementi istruttori acquisiti, ha negato aparte attrice (odierna ricorrente) l’integrale ristoro dei danni lamentati,avendo accertato il difetto di una compiuta ed esaustiva provadell’andamento del sinistro, in particolare di qualsiasi elemento idoneoad evidenziare la condotta serbata in concreto dal guidatore del veicoloe, quindi, sulla incidenza della stessa nella produzione dell’occorso.Va soltanto precisato, al riguardo, che in difetto di impugnazioneincidentale della controricorrente Regione, non può essere qui posto inr.g. n. 10881/2024 5Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10881/2024Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 11651/2026Data pubblicazione 29/04/2026discussione il riconoscimento di un concorso di responsabilità in ragionedel 50% ravvisato in applicazione di una presunzione (quella stabilitadall’art. 2054, primo comma, cod. civ.) non legittimamente operante.1.2. Delle risultanze istruttorie (in particolare, della valenzaasseverativa dei documenti prodotti nel giudizio di merito) con il motivoin scrutinio parte ricorrente sollecita questa Corte ad una nuovavalutazione finalizzata ad una differente ricostruzione dell’andamentofattuale della vicenda: in maniera però del tutto inammissibile,trattandosi di attività estranee, per natura e per funzione, al giudiziodi legittimità e rientrando l’accertamento della idoneità delle provedelle circostanze di fatto nell’apprezzamento discrezionale del giudicedi merito (non censurabile per cassazione, ove sorretto da motivazionenon meramente apparante né insanabilmente contraddittoria sul pianologico: Cass. 14/03/2025, n. 6838; Cass. 14/03/2025, n. 6829; Cass.10/03/2025, n. 6381).Del pari inammissibile è la doglianza concernente la mancataammissione del capitolo di prova testimoniale.A tacer della mancata riproduzione del provvedimento di reiezionedel mezzo istruttorio reso dal giudice di prime cure, parte ricorrentededuce di aver «insistito» per l’ammissione di tale prova in sede diappello (precisamente, nelle note di precisazione delle conclusioni enella comparsa conclusionale): omette tuttavia di allegare l’avvenutanuova sottoposizione (oltremodo da compiersi in modo specifico e nonmercé il generico richiamo agli atti difensivi) della richiesta di provatestimoniale al giudice di prima istanza in sede di precisazione delleconclusioni allo stesso rassegnate, condizione imprescindibile per poter“coltivare” la questione nel successivo giudizio di impugnazione (cfr.Cass. 04/04/2022, n. 10767; Cass. 13/09/2019, n. 22883; Cass.31/05/2019, n. 15029).r.g. n. 10881/2024 6Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10881/2024Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 11651/2026Data pubblicazione 29/04/2026Pertanto, ogni discorso sull’argomento risulta in questa sedeinesorabilmente precluso.2. Il secondo motivo denuncia «nullità della sentenza in relazioneagli artt. 115, 132 e 356 cod. proc. civ. per assoluta illogicità econseguente inesistenza della motivazione sotto il profilo della mancatavalutazione di alcune prove agli atti, decisive ai fini del giudizio e dellamancata ammissione di prove richieste, decisive ai fini del giudizio».Si duole, in particolare, del travisamento delle prove documentaliacquisite (documentazione fotografica, verbale dei Carabinieri, fatturadi riparazione del veicolo) e della mancata ammissione del capitolo diprova testimoniale relativo alla velocità dell’autovettura.2.1. Il motivo è inammissibile, in forza di considerazioni del tuttoanaloghe a quelle poc’anzi illustrate.Ad esse si aggiunge il rilievo dell’inconferenza del richiamo allanozione di travisamento del contenuto oggettivo della prova: ed invero,il ricorrente non denuncia una svista concernente il fatto probatorio insé (secondo il concetto di travisamento definito da Cass., Sez. U,05/03/2024, n. 5792), bensì, ancora una volta, intende contestare ildiscrezionale apprezzamento esercitato dal giudice di meritosull’idoneità asseverativa dei mezzi acquisiti, cioè la verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio.3. Il ricorso è complessivamente rigettato.4. Integra un idoneo presupposto per la compensazione delle spesedel presente giudizio di legittimità la circostanza che, in materia e sullaquestione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo assai direcente e proprio nel corso del medesimo giudizio di legittimità questaCorte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative indotte dalrevirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamatesentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.r.g. n. 10881/2024 7Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10881/2024Numero sezionale 743/2026Numero di raccolta generale 11651/2026Data pubblicazione 29/04/20265. Atteso l’esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi delcomma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Dichiara compensate per intero le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 25 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 10881/2024 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]