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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17407/2025

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onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.24321-2023 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv oca to GIANLUCA FONTANELLAgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 6378/2023 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10 / 11 / 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 / 6 /2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop one ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio aveva accolto l’appello principale del contribuente, relativo alla compensazione delle spese di lite, avverso la sentenza n. con cui era stato accolto il ricorso avversoestratto di ruolo e sotteso avviso di accertamento; Agenzia delle entrate è rimasta intimata; parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. c on unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del M inistero della G iustizia come modificato dal dm 37/2018 –dm 147/2022 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere i Giudici d’appello erroneamente applicato i parametri del DM n. 55/2014,nella versione precedente al DM 13 agosto 2022 n. 147, e liquidato le spese deigradi di giudizio in un'unica cifra, senza distinguere tra le varie fasi, e in ogni caso in misura inferiore ai parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014;

1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’impugnazione di avviso di accertamento,invalidamente notificatoe conosciuto dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo , èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ;

1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 —in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;

1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio;

1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso nr.24321-2023 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv oca to GIANLUCA FONTANELLAgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenzan. 6378/2023 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il 10 / 11 / 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 / 6 /2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop one ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio aveva accolto l’appello principale del contribuente, relativo alla compensazione delle spese di lite, avverso la sentenza n. con cui era stato accolto il ricorso avversoestratto di ruolo e sotteso avviso di accertamento; Agenzia delle entrate è rimasta intimata; parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. c on unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del M inistero della G iustizia come modificato dal dm 37/2018 –dm 147/2022 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere i Giudici d’appello erroneamente applicato i parametri del DM n. 55/2014,nella versione precedente al DM 13 agosto 2022 n. 147, e liquidato le spese deigradi di giudizio in un'unica cifra, senza distinguere tra le varie fasi, e in ogni caso in misura inferiore ai parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014; 1.2. nell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’impugnazione di avviso di accertamento,invalidamente notificatoe conosciuto dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo , èstata impugnata soltanto per la statuizione sulle spese ; 1.3. si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 —in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili— laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese; 1.4. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio; 1.5. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della
Decreto Cassazione n. 17407/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris