CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03130/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3153/2020R.G. proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Camesena n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S. r . l . , in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 9 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ a vv ocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 3746/19, depositata il 18 ottobre 2019, della Commissione tributaria regionale della Calabria; [OSCURATO:PERSONA] Accertamento udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – con sentenza n. 3746/19, depositata il 18 ottobre 2019, la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la decisione di prime cure che, diversamente pronunciando, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2013; 1.1 –il giudice del gravame ha considerato che: - risultava incontestato che, con l’approvazione del piano regolatore, l’Ente impositore aveva modificato «la classificazione del fabbricato per cui è causa, dalla categoria "industriale", precedentemente assegnata, a quellaE3-agricola di pregio (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche), con conseguente svalutazione del valore commercialedell'immobile.»; -nell’avviso di accertamento non erano stati «esplicitati i criteri in virtù dei quali l'immobile rimanga assegnato anch'esso, come l'area sulla quale è stato costruito, alla diversa categoria D 7, non esente dall'imposta, néemerge se l'imposta è stata calcolata sull'intera area o piuttosto solo sulfabbricato.»; - quanto, difatti, alle porzioni immobiliari asservite ad immobile principale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, doveva ritenersi che coesist endo « accessorietà ed edificabilità, l'effetto attrattivo che discende dal vincolo d'asservimento, rende irrilevante l'altra destinazione»; - ne lla fattispecie nemmeno era stata dimostrata la notifica al contribuente dell’atto modificativo dellarendita catastale ; 2. – il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;-[OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso , ed ha depositato memoria . Considerato che: 1. –ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 , cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza,per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonché violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,artt. 16-bis e 54, ed all’art. 112 cod. proc. civ , assumendo, in sintesi, che –diversamente da quanto ritenuto dal giudice del gravame che, per l’appunto, aveva rilevato che «Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso resistere in giudizio» -esso esponente si era ritualmente costituito in giudizio con tempestive controdeduzioni depositate in modalità telematica, così come reso evidente dalle ricevute di deposito rilasciate dal Si.Gi.T.con riferimento tanto alle controdeduzioni quanto ai documenti prodotti; -soggiunge il ricorrente che le denunciate violazioni del diritto di difesa trovavano riscontro nello stesso contenuto della gravata sentenza che, per un verso, aveva omesso di esaminare la documentazione prodotta in punto di classamento catastale – una visura storica che dava conto del classamento in categoria D/7 dell’unità immobiliare sottoposta a tassazione (in catasto al fol. 67, p.lla 738) sin 21 giugno 1999, oltrechè dell’acquisto operatone dalla contribuente il 27 novembre 2000 –e che, per il restante, aveva tenuto in non cale le difese da esso esponente svolte quanto ai perduranti effetti, sul piano impositivo, di un siffatto classamento catastale la cui modifica avrebbe predicato la proposizione di un’azione «che aveva peraltro come soggetto passivo l’Agenzia delle Entrate»; 2. –il motivo è fondato e va senz’altro accolto; 3. – seguendo il percorso normativo che – con la finalità di dare attuazione ai «principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo» -è stato avviato dal d.l. 6 luglio 2011 n. 98, art. 39, comma 8, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, va, innanzitutto, rilevato che il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 ha approvato[ai sensi dell’art. 39, comma 8, lett. d), cit.] il regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario, a sua volta rinviando a successivi decreti di attuazione l’individuazione tanto delle «regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonchè alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze.» (art. 3, comma 3) quanto degli organi di giustizia tributaria davanti alle quali dette regole avrebbe dovuto trovare applicazione (art. 20); -il d.m. 4 agosto 2015 – nel disciplinare dette s pecifiche tecniche –ne ha, quindi, previsto l’applicazione agli «atti processuali relativi ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da depositare presso le Commissioni tributarie provinciali e regionalidell'Umbria e della Toscana.» (art. 16); -il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 - bis, comma 3 [come inserito dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lettera h)] ha, poi, disposto che «Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione»; - e l’entrata in vigore del processo tributario telematico (con modalità rimessaalla libera scelta delle parti) è stata, poi, completata dal d.m. 15 dicembre 2016 (artt. 1 e 2) che ha fissato (al più) al 15 luglio 2017(quanto alle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Aosta e al le Province autonome di Trento e Bolzano; al 15 giugno 2017 quanto alla Regione Calabria)l’applicazione del sistema di giustizia tributaria telematica per i ricorsi notificati a partire da dette date; -sistema che, da ultimo, è divenuto di applicazione esclusiva – con riferimento «ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019» - ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136 [art. 16, comma 1, lett. a), nn. 4 e 5, e comma 5]; 3.1– il d.m. n. 163 del 2013, cit., ha disposto che « La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonchè per l'appello, salvo sostituzione del difensore.» (art. 2, comma 3); -e la Corte ha condivisibilmente statuito che la regola che impone la continuità (nel processo) della modalità prescelta in primo grado dalla parte per la costituzione in giudizio involge la sola modalità telematica –che non può essere sostituita da quella cartacea in appello – r e gola che , inversamente, non preclude la costituzione telematica facoltativa in appello laddove nel primo grado la parte si siacostituita con modalità cartacea(Cass., 21 novembre 2022, n. 34224); - conclusione, questa, che, del resto, si correla, nella fattispecie , all’esercizio di una (mera) facoltà processuale (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3, cit., come inserito dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 9, comma 1, lettera h)] e atteso che – avuto riguardo alle date di notifica del ricorso introduttivo del giudizio (19/25 novembre 2015), di costituzione in giudizio nel primo grado della parte resistente (17 marzo 2016) e di notifica dello stesso atto di appello (che, per come assume la stessa controricorrente, risale al 30 aprile 2019) – alle date di detti atti, come anticipato, il processo telematico di primo grado non era ancora suscettibile di applicazione (nemmeno facoltativa) davanti agli organi della giustizia tributaria della Regione Calabria e, per converso, continuava a rimanere facoltativo per il (solo) secondo grado di giudizio; 4. –con risalente orientamento interpretativo, la Corte ha statuito che l’erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo,e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva, così che il controllo di causalità dell'errore, affidato alla Corte, implica la deduzione del concreto pregiudizio subito con riferimento a specifiche allegazioni difensive o a specifici documenti di rilevanza decisiva ( v., ex plurimis, Cass., 27 febbraio 2020, n. 5408; Cass., 17 novembre 2015, n. 23519; Cass., 9 marzo 2012, n. 3704); - e già in una siffatta prospettiva ricostruttrice – che rende non condivisibile il precedente della Corte evocato nella memoria della controricorrente -ne emerge la fondatezza del motivo di ricorso, posto che la gravata sentenza – pencolando tra la classificazione catastale della unità immobiliare (che non è di competenza dell’Ente locale; v. Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 14 marzo 2019, n. 7275) e quella dell’area, di insistenza o pertinenziale,dell’unità immobiliare, e, per di più,rimarcando l’omessa notifica di una rettifica catastale la cui necessità – come si assume (in ricorso), e così come, del resto, già rilevato nella pronuncia del primo grado di giudizio, -rimaneva esclusa in ragione del classamento originario e, in quanto tale, preesistente all’entrata in vigore della l. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 (v. Cass., 15 marzo 2022, n. 8282; Cass., 20 marzo 2015, n. 5623; Cass., 25 settembre 2006, n. 20734; Cass., 5 dicembre 2005, n. 26396; Cass., 29 aprile 2005, n. 8932) – rende esplicita l’omessa considerazione delle deduzioni, e produzioni probatorie, poste a fondamento del ricorso; così che il rilievo secondo il quale «Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha inteso resistere in giudizio» si è effettivamente tradotto nella pretermissione di difese, e di produzioni probatorie, considerate semplicemente inesistenti per la mancata costituzione in giudizio della parte; -e va rimarcato, per un verso, che (proprio) alla tassazione della rendita catastale il giudice del primo grado aveva ascritto l’atto impositivo - rilevando al riguardo che « il fabbricato in questione, iscritto al foglio 67, particella 738, … [appartiene] … alla categoria D/7 sin dalla data del 21.06.1999 e, quindi, soggetto adimposizione IMU.» - e, per il restante, che, come ripetutamente affermato dalla Corte, l’efficacia ultrattivadel giudicato, rispetto a distinti periodi di imposta, implica la ricorrenza di elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta,assumono carattere tendenzialmente permanente ( Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916), così che detto carattere non può prospettarsi a fronte di elementi (quali il valore venale delle aree edificabili ovvero l’utilizzabilità, per notifica, di una rettifica catastale) che possono variare con riferimento ai diversi periodi di imposta(v. Cass., 12 luglio 2021, n. 19811; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506, cit.); 4.1 –più di recente, peraltro, la Corte ha rimarcato che la sentenza deliberata senza esaminare le difese svolte dalla parte,erroneamente ritenuta come non costituita in giudizio, «è da ritenere nulla in sé e per, sé, in quanto assunta in mancanza del potere all'uopo conferito secondo la disciplina di legge»,e che a fronte di una siffatta nullità la parte non avrebbe « alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia» (così Cass., 6 marzo 2023, n. 6573); - arresto, quest’ultimo, che expressis verbis si pone sulla scia dell’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte che – in fattispecie connotata dalla pronuncia di una sentenza di appello prima della scadenza del terminerelativo al deposito delle memorie di replica – ha statuito che la parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delleparti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo ( Cass. Sez. U., 25 novembre 2021, n. 36596); 5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la caus