CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02025/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data 14 giugno 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano ritenuti responsabili, e conseguentemente condannati alla pena di giustizia, per il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, essendosi impossessati di un generatore di vapore, dopo averlo sottratto alla "Lavasecco 1 ora S.r.l." che lo deteneva nell'area antistante il proprio capannone situato nell'aria industriale di Cafasse; inoltre, il solo [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'articolo 73 del D.Igs. 159/2011. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ai seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo di censura la decisione impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, riguardo alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, n.7, Cod.Pen. . La Corte territoriale, avrebbe errato nel ritenere che la caldaia era stata collocata in cortile per necessità. In particolare il requisito della esposizione per "necessità" richiede che sia accertata, in concreto, la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva. Nel caso in esame, non sussisteva nessuna impellente ed indefettibile esigenza che rendesse necessaria la collocazione in cortile della caldaia oggetto del furto. Il fatto che tale bene fosse di considerevoli dimensioni e rappresentasse un inutile ingombro non determinava la sussistenza di una situazione caratterizzata da impellenti e non differibili esigenze, tali da impedire alla persona offesa di custodirla all'interno del capannone. Lo spostamento della stessa all'interno del cortile era stata perciò sicuramente dettata da ragioni di comodità e sicurezza, ma non da necessità. 2.2 Con il secondo motivo, censura il punto relativo alla mancata esclusione della recidiva, sotto i profili della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte territoriale, pur riconoscendo che l'ultimo delitto su cui si fondava la recidiva era stato commesso in epoca risalente, aveva ritenuto la sussistenza della stessa, in quanto l'episodio in esame risultava espressione della medesima spinta criminosa. Al contrario, il considerevole lasso di tempo trascorso tra la pregressa condotta e quella sottoposta a giudizio era un dato non trascurabile, soprattutto in considerazione del fatto che la Corte territoriale non aveva spiegato in qual misura la precedente condotta dimostrasse una particolare inclinazione a delinquere.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con il quale denuncia carenza e vizio logico della motivazione ed erronea applicazione dell'articolo 133 del codice penale. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non ha preso in considerazione le doglianze difensive a sostegno della richiesta principale di assoluzione, relative ad aspetti idonei a dimostrare che il ricorrente si era introdotto nel cortile senza fare furtivo e con la sola intenzione di raccogliere la caldaiaial fine di smaltirla. In secondo luogo, deduce che il Giudice d'appello non ha enunciato in modo specifico i criteri rilevanti ai fini della conferma della pena inflitta dal Tribunale, discostandosi dal principio costantemente affermato in giurisprudenza secondo cui, qualora il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione al corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente ; fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'articolo 133, quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. 4. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede: a) il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, Hussein, Rv. 280492 - 01); b) l'esposizione per consuetudine richiede l'accertamento di abitudini sociali o di una pratica di fatto che giustifichi la scelta di lasciare incustoditi i beni mobili, attesa la ratio della norma che è quella di tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà (Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387 - 0). Ora, nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato, in punto di fatto, che il bene (caldaia ) di considerevoli dimensioni, era stato posizionato nel cortile, in attesa del prelievo da parte del riparatore, anche perché ingombrante e pericoloso, ed in quanto tale non custodibile all'interno della lavanderia. La caldaia risultava posizionata in un'area che j. dalle ore 6:00 alle 22:00, rimaneva aperta al pubblico Risulta pertanto priva di vizi logici, l'argomentazione contenuta in sentenza, secondo cui ricorreva la necessità di esporre il bene alla pubblica fede, per consentire il prelievo da parte del riparatore e, al contempo, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori all'interno della lavanderia, trasferendo la caldaia nel cortile antistante. Con riguardo all'esistenza di un sistema di videosorveglianza, logica appare la motivazione della Corte territoriale, atteso che, secondo la ferma giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01). 2.1 Inammissibile, perchè aspecifico, è il secondo motivo, riferito al trattamento sanzionatorio. Al riguardo, va premesso che la Corte distrettuale con esaustiva motivazione ha evidenziato che il ricorrente era stato precedentemente dichiarato delinquente abituale, e sebbene l'ultimo delitto a cui si riferiva la recidiva era risalente nel tempo, era espressivo della medesima spinta criminosa, sopravvissuta ai benefici di diritto sostanziale, processuale e penitenziario di cui aveva goduto ( sospensione condizionale della pena, amnistia, sospensione dell'esecuzione, detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale). A fronte della non incongrua e non illogica motivazione, puntulamente esposta alle pp. 7 e 8 della sentenza impugnata, il ricorso, in sostanza, si limita a segnalare - inammissibilmente - soltanto massime giurisprudenziali, senza tuttavia attaccare concretamente gli argomenti proposti dal giudicante. L'impugnazione, quindi, prospetta deduzioni vaghe e comunque non specifiche, che non assolvono in alcun modo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 3. Manifestamente infondato è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Si rammenta rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).Nel caso concreto, il ricorrente si limita a formulare in termini assolutamente generici l'ipotesi alternativa dell'ingresso in cortile "senza fare furtivo e con la sola intenzione di raccogliere la caldaia al fine di smaltirla", ma non attacca in alcun modo la ricostruzione logica contenuta in sentenza, fondata sulla testimonianza del querelante [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva riferito di non conoscere gli imputati e di essere certo che costoro non erano stati autorizzati al prelievo della caldaia che, lungi dall'essere un rottame, aveva un valore di euro 4800. 3.2 Le censure attinenti al trattamento sanzionatorio sono del tutto generiche, riepilogative di massime giurisprudenziali e non riferite agli argomenti contenuti in sentenza; le stesse risultano vaghe e comunque non specifiche, non assolvendo in alcun modo alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nella quale invece sono indicati i criteri osservati per la quantificazione della pena (precedenti penali, entità del danno patrimoniale causato dal furto, mancato indennizzo, assenza di indici di resipiscenza). 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che ciascun ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 'in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al paga