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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42596/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] et- ACrkAAA avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLOrSEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed all'individuazione dei singoli contributi concorsuali.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Le censure concernenti asserite carenze motivazionali sui punti della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, allorché la struttura della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e corretto apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, prospettando peraltro rilievi reiterativi di quelli articolati con il gravame di merito e che la sentenza ha ampiamente confutato con motivazione con la quale i ricorrenti non si sono in sostanza confrontati.

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso i /20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] et- ACrkAAA avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLOrSEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed all'individuazione dei singoli contributi concorsuali. 3. I ricorsi sono inammissibili. Le censure concernenti asserite carenze motivazionali sui punti della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, allorché la struttura della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e corretto apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata, prospettando peraltro rilievi reiterativi di quelli articolati con il gravame di merito e che la sentenza ha ampiamente confutato con motivazione con la quale i ricorrenti non si sono in sostanza confrontati. 4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. Per questi motivi dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso i /20