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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 16572/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 10811/21 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]& [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; L.a.„.„ ek, DD , L RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; INTIMATA avverso: sentenza N. 1193/2019 pronunciata il 20 settembre 2019 e depositata in data 29 ottobre 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna.

IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e il verbale di accordo conciliativo sottoscritto dalle parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] N poliOn e 1,2EPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] oggi, 13/S- jt.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 10811/21 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]& [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; L.a.„.„ ek, DD , L RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA] & C., [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore; INTIMATA avverso: sentenza N. 1193/2019 pronunciata il 20 settembre 2019 e depositata in data 29 ottobre 2020 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna. IL PRESIDENTE letta la rinuncia al ricorso proposta dal ricorrente e il verbale di accordo conciliativo sottoscritto dalle parti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] N poliOn e 1,2EPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] oggi, 13/S- jt.
Decreto Cassazione n. 16572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris