CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2023
Cassazione n. 27083/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FIRENZEnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], di cui alla requisitoria del 12/04/023, il quale ha concluso per léannullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per il prosieguo del giudizio. +, [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Firenze ricorre «avverso il provvedimento del Tribunale del 23.12.22 (depositato il 24.12.22) che restituisce gli atti al P.M. confermando analogo provvedimento del 15.12.22 in accoglimento dell'eccezione difensiva nell'interesse dell'imputato atteso che "dal verbale di notifica ex art. 415 bis c.p.p. risulta che l'imputato non ha compreso quanto ivi indicato in quanto non comprende la lingua italiana e necessita di un interprete di lingua araba». Al riguardo, con tre motivi deduce: 1.1. violazione degli artt. 429, comma 2, 178, 180, 182 e 415-bis cod. proc. pen., sul rilievo della tardività dell'eccezione di nullità sollevata dalla difesa - da ricondursi in ipotesi a quelle di ordine generale a regime intermedio - in quanto eccepita per la prima volta al dibattimento e non all'udienza preliminare. 1.2. violazione dell'art. 143, comma 4, cod. proc. pen. Nessuna traduzione degli atti nella lingua madre parlata dall'imputato era dovuta, in quanto il complesso degli elementi acquisiti successivamente alla dichiarazione di domicilio in cui questi dava atto di non conoscere la lingua italiana, univocamente deponeva per la conoscenza della lingua italiana. 1.3. violazione degli artt. 478, 491 cod. proc. pen. e 111 Cost. Nessuna disposizione processuale precludeva al Tribunale di revocare l'ordinanza - provvedimento per sua natura sempre revocabile - con cui aveva dichiarato la nullità del decreto che disponeva il giudizio e disposto, di conseguenza, la regressione del procedimento al pubblico ministero. Ciò aveva determinato una indebita ed abnorme regressione alla fase delle indagini preliminari, con violazione del principio della ragionevole durata del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Tardivo risulta, infatti, il ricorso per cassazione avente ad oggetto l'ordinanza resa dal Tribunale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], verso cui si appuntano le censure di violazione di legge avanzate dal Pubblico ministero. Il ricorso, infatti, risulta essere stato presentato dopo che era decorso il termine di quindici giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2 lett. b) cod. proc. pen., trattandosi di ordinanza emessa a seguito di camera di consiglio e di cui è stata data lettura in udienza alla presenza delle parti (al riguardo è sufficiente evidenziare come il ricorso per cassazione del Pubblico ministero risulta già depositato presso la sua segreteria il 5/01/2023). Il termine per impugnare le ordinanze dibattimentali che determinano la regressione del procedimento è, infatti, di quindici giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza e si applica anche ai provvedimenti ritenuti abnormi, salvo che l'atto sia connotato da una così radicale e congenita anomalia da produrre uno stallo non altrimenti superabile se non con la proposizione del ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 19209 del 23/04/2015, Pellegrini, Rv. 263484 - 01). Nel caso in esame, va escluso che tale anomalia ricorra nel caso in esame, rientrando tale statuizione nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice; inoltre, anche se la regressione è conseguenza di un'erronea declaratoria di nullità da parte del Tribunale - risultando tardiva l'eccezione difensiva, trattandosi di una nullità di ordine generale a regime intermedio che risulta sanata laddove non eccepita all'udienza preliminare - non producendo alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l'atto (Sez. 5, n. 1855 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2022, Stilo, Rv. 282429 - 01). 1.2. Parimenti inammissibile è il ricorso avanzato nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale, nel confermare la declaratoria di nullità, ha ritenuto il relativo provvedimento non revocabile. Invero, anche laddove - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - la revoca fosse ammissibile, trattandosi di provvedimento volto a ricondurre nella fisiologia del sistema un atto viziato, quale è il provvedimento erroneamente dichiarativo della nullità (v. Sez. 2, n. 40229 del 28/09/2005, Rv. 232982 - 01), l'avvenuto spirare dei termini per la proposizione del ricorso avverso il provvedimento dichiarativo della nullità ha determinato il consolidamento degli effetti della regressione, a cui ormai può porsi rimedio soltanto rinnovando l'atto dichiarato nullo, altrimenti risolvendosi la successiva istanza di revoca in un'impropria richiesta di remissione in termini per esercitare una facoltà da cui si è decaduto in assenza di caso fortuito e/o forza maggiore. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso