Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10338/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente con il quale, nel titolo, si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) dell'imputazione e, nel contenuto, si contesta la correttezza del giudizio di responsabilità in relazione a detto reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata all'imputato al capo b) della rubrica); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che la doglianza relativa alla intervenuta prescrizione del reato, prospettata in termini del tutto generici perché indicata soltanto nel titolo del motivo, è manifestamente infondata in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente con il quale, nel titolo, si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) dell'imputazione e, nel contenuto, si contesta la correttezza del giudizio di responsabilità in relazione a detto reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata all'imputato al capo b) della rubrica); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che la doglianza relativa alla intervenuta prescrizione del reato, prospettata in termini del tutto generici perché indicata soltanto nel titolo del motivo, è manifestamente infondata in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicemb
Sentenza Cassazione n. 10338/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris