CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08180/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 del [OSCURATO:PERSONA] vsti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il T ribunale di Brescia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 186, commi2 lett . c ) e 2 - bis , d . lgs . 30 aprile 1992, n . 285 commesso in Brescia in data 11 maggio 2021. 2. Il Procuratore ricorrente deduce violazione dell’art. 186, commi 2 e 2 - bis , cod. stradain relazione all’omessa applicazione della revoca della patente di guida in quanto il giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nel dispositivo letto in udienza per anni 2 e nella sentenza per mesi 2) in luogo della sanzione amministrativa della revoca . Quest’ultima è, infatti, imposta qualora nel caso di guida in stato di ebrezza ai sensi dell’art. 186 , comma 2 lett. c ) , cod. strada, in cui il tasso alcolemico è superiore a g/l 1,5,ricorra l’aggravante di cui al comma 2-bis. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. Il Tribunale di Brescia ha ritenuto l’imputato responsabile del reato ascrittogli, essendo stato accertato un tasso alcolemico superiore a g/l 1,5, nonché sussistentela circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale. Le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla contestata aggravante ma, anche i n tal caso, come peraltro si legge nella motivazione della stessa sentenza impugnata, ai sensi dell’art.186, comma 2-bis, cod. strada,è obbligatoria l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellarevoca della patente di guida ( Sez. 4, n. 8491 del 03/03/2022 , Pazar, Rv. 282794– 01 ; Sez. 4, n. 23190 del 19/04/2016 , Conn, Rv. 267318 – 01 ) . 5. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata, senza rinvio, limitatamente all’omessa revoca della patente di guida; avendo il giudice disposto la diversa sanzione della sospensione della patente di guida, risulta necessario il previo annullamento di tale sanzione. La sanzione amministrativa accessoria omessa, in quanto obbligatoria e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben essere applicata direttamente da questa Corte ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida per mesi due, statuizione che elimina, nonché alla mancata applicazione della revoca della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che dispone. Così è deciso, 11/02/20