CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11252/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Salerno;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno harevocato la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concessa ai sensi dell’art. 47della legge 26 luglio 1975, n. 354, a [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dall’11 febbraio2025, disponendo la prosecuzione della espiazione della pena nelle forme della detenzioneinframuraria.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura a fardata dall’ 11 febbraio 2025 e non già dalla data di sospensione della misura alternativa,nonché per il mancato riconoscimento dell’assenza di gravi e reiterate violazioni delleprescrizioni impartite.Deduce il ricorrente che il Tribunale ha valorizzato il motivo del licenziamento, ovvero ilcomportamento scorretto nei confronti di un collega e la ricaduta nell’uso di sostanzestupefacenti in corso di misura alternativa, senza che di tale comportamento gravementescorretto venisse indicata alcuna informazione e omettendo di considerare che la ricadutanell’assunzione di uso di stupefacenti non costituisce un fatto penalmente rilevante e che irapporti tesi con il padre sono sfociati in discussioni verbali e non in condotte illecite.Rileva al riguardo la difesa che il ricorrente, essendosi spontaneamente attivato perintraprendere un percorso di recupero, ha dimostrato ha dimostrato un senso diresponsabilità.Il difensore evidenzia poi il contrasto di valutazione tra la decisione del Magistrato disorveglianza, che ha sospeso la misura, e la decisione impugnata, che non solo ha dispostola revoca della misura, ma ne ha disposto la decorrenza dall’11 febbraio 2025.Il ricorrente ritiene, pertanto, che la motivazione resa dal Tribunale circa la data didecorrenza non è sorretta da una adeguata valutazione della situazione complessiva.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. Giova premettere che ai sensi del comma 11 dell’art. 47 Ord. pen. la misuraalternativa dell’affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto,contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dellaprova.Questa Corte ha affermato che la revoca della misura alternativa dell'affidamento inprova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni dellalegge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spettaal giudice valutare, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'esecuzione dellamisura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali leviolazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalitàproprie dell'istituto (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; Sez. 1, n.27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01). Sicché, anche quando si verifichi un fattoche determina la necessità di addivenire alla sospensione dell'esecuzione della misuraalternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura stessa non èautomatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuitaall'affidato, sia in riferimento all'intrinseca portata del fatto cha ha ingenerato la sospensione,sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzionedella prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 – 01; Sez. 1, n. 3338 del24/11/2023, dep. 2024, Baro, Rv. 285713 - 01).Ai fini della natura del giudizio fondante un provvedimento di revoca, la Corte ha altresìevidenziato la differenza che intercorre con il giudizio da espletarsi circa l’esitodell’espletamento della misura, evidenziando che «la valutazione dell'esito negativodell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia da quella che, nel corso della prova,può portare alla revoca della misura alternativa, in quanto, mentre ai fini della revoca iltribunale è chiamato a valutare la gravità di specifici episodi per verificare se essi sianoincompatibili con la prosecuzione della prova, quando invece si tratti di stabilirne l'esitooccorre procedere a una valutazione globale dell'intero periodo, per verificare se siaavvenuto il recupero sociale del condannato» (Sez. 1, n. 32567 del 08/07/2025, Sanchez,Rv. 288761 - 01).2. Tanto premesso, nel caso in esame, i Giudici della sorveglianza hanno rilevato unapluralità di comportamenti quali la ricaduta nell’uso di sostanze stupefacenti, il licenziamentoper causa imputabile al ricorrente, accanto a circostanze sopravvenute quali l’indisponibilitàdel padre del ricorrente ad accoglierlo in casa, che hanno determinato il venir meno dellecondizioni per la prosecuzione della misura. Con motivazione esente da vizi logici e coerente in rapporto alla finalità della misura,nell’ordinanza si è attribuito decisivo rilievo, quale indice di non proseguibilitàdell’affidamento in prova, alla condizione di dipendenza dalle sostanze stupefacenti,condizione legittimante la revoca dell’affidamento, stante la ritenuta necessità, in ragione ditale dipendenza, di fare ricorso ad altri istituti atti a favorire il recupero del ricorrente.Le ragioni fondanti il provvedimento di revoca risultano pertanto conformi al disposto dilegge, la quale non richiede che il comportamento legittimante la revoca debba consistere incondotte necessariamente di rilievo penale, essendo sufficiente il compimento di fattisignificativi di un decisivo allontanamento del condannato dalle finalità proprie dirieducazione, sicché qualsiasi connotazione negativa della persona, e una persistenteirregolarità comportamentale si pongono in insanabile contrasto con dette finalità (Sez. 1, n.20478 del 12/02/2013, Siddique, Rv. 256078 - 01).3. In punto di determinazione della decorrenza della revoca, va, poi, rilevato che èconsolidato l'orientamento secondo il quale, a tal fine va considerata la gravità oggettiva esoggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condottacomplessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concretaincidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese,Rv. 259474; Sez. 1, Sentenza n. 36470 del 2021).Nella fattispecie la decorrenza non è stata disposta ex tunc, ma ex nunc, ossia non dalmomento della concessione dell’affidamento, ma da quello del licenziamento che harappresentato l’emersione delle condotte inadeguate alla prosecuzione della prova,sicchénon colgono nel segno le deduzioni difensive, atteso che l'ordinanza ha tenuto contodell'andamento positivo della misura sino alla data del licenziamento, con motivazioneesente da vizi logici e conformemente al disposto dell’art. 47 Ord. pen.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronunciasegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11252/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 3794/2025GIORGIO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MARCO [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29594/2025ANTONINO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Salerno;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno harevocato la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concessa ai sensi dell’art. 47della legge 26 luglio 1975, n. 354, a [OSCURATO:PERSONA] con decorrenza dall’11 febbraio2025, disponendo la prosecuzione della espiazione della pena nelle forme della detenzioneinframuraria.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], peril tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell’art. 606,comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura a fardata dall’ 11 febbraio 2025 e non già dalla data di sospensione della misura alternativa,nonché per il mancato riconoscimento dell’assenza di gravi e reiterate violazioni delleprescrizioni impartite.Deduce il ricorrente che il Tribunale ha valorizzato il motivo del licenziamento, ovvero ilcomportamento scorretto nei confronti di un collega e la ricaduta nell’uso di sostanzestupefacenti in corso di misura alternativa, senza che di tale comportamento gravementescorretto venisse indicata alcuna informazione e omettendo di considerare che la ricadutanell’assunzione di uso di stupefacenti non costituisce un fatto penalmente rilevante e che irapporti tesi con il padre sono sfociati in discussioni verbali e non in condotte illecite.Rileva al riguardo la difesa che il ricorrente, essendosi spontaneamente attivato perintraprendere un percorso di recupero, ha dimostrato ha dimostrato un senso diresponsabilità.Il difensore evidenzia poi il contrasto di valutazione tra la decisione del Magistrato disorveglianza, che ha sospeso la misura, e la decisione impugnata, che non solo ha dispostola revoca della misura, ma ne ha disposto la decorrenza dall’11 febbraio 2025.Il ricorrente ritiene, pertanto, che la motivazione resa dal Tribunale circa la data didecorrenza non è sorretta da una adeguata valutazione della situazione complessiva.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito indicate. 2. Giova premettere che ai sensi del comma 11 dell’art. 47 Ord. pen. la misuraalternativa dell’affidamento in prova è revocata qualora il comportamento del soggetto,contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione dellaprova.Questa Corte ha affermato che la revoca della misura alternativa dell'affidamento inprova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni dellalegge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spettaal giudice valutare, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell'esecuzione dellamisura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con laprosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali leviolazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalitàproprie dell'istituto (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; Sez. 1, n.27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01). Sicché, anche quando si verifichi un fattoche determina la necessità di addivenire alla sospensione dell'esecuzione della misuraalternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura stessa non èautomatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuitaall'affidato, sia in riferimento all'intrinseca portata del fatto cha ha ingenerato la sospensione,sia e più in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzionedella prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, Galiano, Rv. 273614 – 01; Sez. 1, n. 3338 del24/11/2023, dep. 2024, Baro, Rv. 285713 - 01).Ai fini della natura del giudizio fondante un provvedimento di revoca, la Corte ha altresìevidenziato la differenza che intercorre con il giudizio da espletarsi circa l’esitodell’espletamento della misura, evidenziando che «la valutazione dell'esito negativodell'affidamento in prova al servizio sociale si differenzia da quella che, nel corso della prova,può portare alla revoca della misura alternativa, in quanto, mentre ai fini della revoca iltribunale è chiamato a valutare la gravità di specifici episodi per verificare se essi sianoincompatibili con la prosecuzione della prova, quando invece si tratti di stabilirne l'esitooccorre procedere a una valutazione globale dell'intero periodo, per verificare se siaavvenuto il recupero sociale del condannato» (Sez. 1, n. 32567 del 08/07/2025, Sanchez,Rv. 288761 - 01).2. Tanto premesso, nel caso in esame, i Giudici della sorveglianza hanno rilevato unapluralità di comportamenti quali la ricaduta nell’uso di sostanze stupefacenti, il licenziamentoper causa imputabile al ricorrente, accanto a circostanze sopravvenute quali l’indisponibilitàdel padre del ricorrente ad accoglierlo in casa, che hanno determinato il venir meno dellecondizioni per la prosecuzione della misura. Con motivazione esente da vizi logici e coerente in rapporto alla finalità della misura,nell’ordinanza si è attribuito decisivo rilievo, quale indice di non proseguibilitàdell’affidamento in prova, alla condizione di dipendenza dalle sostanze stupefacenti,condizione legittimante la revoca dell’affidamento, stante la ritenuta necessità, in ragione ditale dipendenza, di fare ricorso ad altri istituti atti a favorire il recupero del ricorrente.Le ragioni fondanti il provvedimento di revoca risultano pertanto conformi al disposto dilegge, la quale non richiede che il comportamento legittimante la revoca debba consistere incondotte necessariamente di rilievo penale, essendo sufficiente il compimento di fattisignificativi di un decisivo allontanamento del condannato dalle finalità proprie dirieducazione, sicché qualsiasi connotazione negativa della persona, e una persistenteirregolarità comportamentale si pongono in insanabile contrasto con dette finalità (Sez. 1, n.20478 del 12/02/2013, Siddique, Rv. 256078 - 01).3. In punto di determinazione della decorrenza della revoca, va, poi, rilevato che èconsolidato l'orientamento secondo il quale, a tal fine va considerata la gravità oggettiva esoggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condottacomplessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concretaincidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese,Rv. 259474; Sez. 1, Sentenza n. 36470 del 2021).Nella fattispecie la decorrenza non è stata disposta ex tunc, ma ex nunc, ossia non dalmomento della concessione dell’affidamento, ma da quello del licenziamento che harappresentato l’emersione delle condotte inadeguate alla prosecuzione della prova,sicchénon colgono nel segno le deduzioni difensive, atteso che l'ordinanza ha tenuto contodell'andamento positivo della misura sino alla data del licenziamento, con motivazioneesente da vizi logici e conformemente al disposto dell’art. 47 Ord. pen.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronunciasegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.