CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 33947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 maggio 2023 il Tribunale di Genova ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza emessa il 31 gennaio 2023 dal G.i.p. del medesimo Tribunale con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 e n. 5 cod. pen. commesso in Camogli il 6 ottobre 2022 ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La misura custodiale confermata dal Tribunale del riesame è stata eseguita il 22 aprile 2023 ed è stata disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza desunti: - dalle dichiarazioni della persona offesa, che riferì di aver subito il furto della collana che portava al collo da parte di un uomo e di una donna avvicinatisi a lui col pretesto di aiutarlo a pulire una macchia che aveva sulla maglietta; - dalle riprese dei sistemi di video sorveglianza installati sul luogo del fatto, dalle quali emerse che una donna bionda aveva distratto lo Schiaffino, l'uomo gli aveva spruzzato del liquido sulla maglietta e un'altra donna si era posta alle spalle della vittima in evidente atteggiamento da "palo"; - dalle riprese di altri impianti di videosorveglianza situati nel paese, dalle quali emerse che l'uomo e le due donne erano giunti a Camogli a bordo dell'auto con targa spagnola 1774LZW; - dagli accertamenti di polizia giudiziaria attestanti che quell'auto era stata noleggiata a Barcellona da [OSCURATO:PERSONA]; - dalla constatazione che, cinque giorni dopo il fatto (1'11 ottobre 2022), l'indagato si trovava in Italia - precisamente a Pompei, in una struttura ricettiva nella quale alloggiava insieme a due donne - ed era oggetto di indagini da parte dei Carabinieri di quella città perché sospettato di aver commesso, in concorso con due donne, un furto analogo a quello per cui si procede; - dall'individuazione fotografica eseguita il 13 novembre 2022, nel corso della quale la persona offesa aveva riconosciuto nell'indagato l'autore del furto con una percentuale di sicurezza del 65-70%; - dal raffronto fra l'immagine ingrandita dell'uomo autore del reato (estrapolata dai filmati dei sistemi di videosorveglianza installati a Camogli) e una fotosegnaletica di [OSCURATO:PERSONA]; raffronto che, secondo l'ordinanza impugnata, «consente di apprezzare, ictu oculi, la notevole somiglianza» della persona effigiata nell'una e nell'altra immagine. I giudici di merito, inoltre, hanno ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. desumendole dalle modalità del fatto, dalla indagine in corso per un reato analogo commesso a Pompei e dai precedenti specifici. 3. Per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame lamentando carenza e illogicità della motivazione con riferimento alla gravità del quadro indiziario e alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Col primo motivo, la difesa osserva che l'individuazione fotografica compiuta dalla persona offesa è inattendibile, non soltanto perché il riconoscimento è stato eseguito un mese dopo i fatti da una persona che aveva potuto vedere in volto l'autore del reato solo per pochi istanti, ma soprattutto perché si tratta di un riconoscimento incerto, avvenuto con una percentuale di sicurezza che il verbale indica nel «70%» in numeri, ma indica in lettere nel «sessantacinque °/0». Il difensore rileva, inoltre, che l'auto presa in locazione da [OSCURATO:PERSONA] fu individuata a [OSCURATO:PERSONA], in un luogo distante da quello nel quale fu consumato il reato per cui si procede. Col secondo motivo, la difesa lamenta che nell'attribuire rilevanza ai precedenti dell'indagato, l'ordinanza impugnata abbia sostenuto che egli è stato condannato per un reato commesso nel 2011. Osserva che, come risulta dal certificato del casellario, al 2011 risale l'ultima condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA], ma tale condanna si riferisce ad un fatto commesso nel 2001. Secondo la difesa, poiché risalenti nel tempo, i precedenti penali dell'indagato non consentono di ritenere attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Tale pericolo, inoltre, non potrebbe essere desunto dalle indagini svolte dai Carabinieri di Pompei, relative ad un furto non attribuibile con certezza all'indagato, né dal fatto che l'autovettura con targa spagnola 1774LZW sia stata segnalata in relazione a due fatti analoghi commessi il 6 e 11 ottobre 2022. Secondo la difesa, si tratta di circostanze riferite dalla polizia giudiziaria, non documentate, con le quali sono stati riportati meri sospetti irrilevanti a fini cautelari. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente osserva che il riconoscimento dell'indagato da parte della persona offesa è così incerto da dover essere considerato inattendibile e sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato questo dato attribuendo rilevanza decisiva in chiave indiziaria alla constatata somiglianza tra una foto segnaletica di [OSCURATO:PERSONA] e l'immagine dell'autore del reato realizzata ingrandendo un fotogramma estrapolato dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. L'argomento è privo di pregio. L'ordinanza impugnata, infatti, non ha trascurato affatto l'incertezza del riconoscimento eseguito dalla persona offesa e ha correlato l'indizio costituito da quell'incerto riconoscimento con altri indizi: la riscontrata somiglianza tra una foto-segnaletica effigiante [OSCURATO:PERSONA] e l'immagine dell'autore del reato estrapolata dai filmati; la circostanza che, poco dopo i fatti, l'auto noleggiata dall'indagato si trovasse in Italia ed egli fosse in compagnia di due donne (e in compagnia di due donne era anche l'autore del reato); la constatazione che quell'auto fu segnalata a [OSCURATO:PERSONA] da parte della vittima di un tentato furto analogo a quello per cui si procede (commesso anch'esso da un uomo e da due donne); la circostanza che, pur residente a Barcellona, [OSCURATO:PERSONA] sia stato identificato nel territorio italiano in data 11 agosto 2022 e poi nuovamente tra 1'11 e il 12 ottobre del 2022 in compagnia di due donne. L'argomentazione è completa e non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Come noto, infatti, nel valutare il quadro indiziario il giudice non deve limitarsi ad un esame parcellizzato di ciascun indizio e della sua gravità, ma deve valutare anche i possibili collegamenti logici tra gli indizi e, nel caso di specie, tale operazione è stata coerentemente e logicamente compiuta. 3. Col secondo motivo, la difesa lamenta che l'ordinanza impugnata abbia attribuito rilevanza ai precedenti dell'indagato sostenendo che egli sarebbe stato condannato per un reato commesso nel 2011 mentre l'ultimo reato che risulta dal certificato del casellario è stato commesso nel 2001. Non v'è dubbio che i fatti per i quali l'indagato ha riportato condanna siano tutti risalenti nel tempo e l'ultimo sia stato commesso nel 2001. Si deve tuttavia rilevare che gli errori logici o di fatto da cui siano inficiati alcuni degli argomenti enunciati in un provvedimento non valgono a determinarne l'annullamento quando altre ragioni ed argomenti, incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati, giustificano in modo adeguato la decisione. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha attribuito particolare significato in chiave cautelare alla natura e al numero dei precedenti aventi ad oggetto plurime condanne per furto, rapina e ricettazione e alle modalità della condotta che ne denotano la non occasionalità. Non è illogico né contraddittorio aver desunto dall'insieme di tali elementi un concreto pericolo di reiterazione di reati analoghi a quello per cui si procede. Ed invero, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative; valutazione che il giudice della cautela deve compiere - come è avvenuto nel caso di specie - attraverso un'analisi della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). In questo contesto, il riferimento alla indagine in corso per un reato analogo commesso a Pompei non ha rilievo decisivo. Non si può ignorare, infatti, che, come risulta dal provvedimento impugnato, l'ordinanza cautelare è stata emessa il 31 gennaio 2023, ma è stata eseguita il 22 aprile 2023 perché l'indagato non è stato subito rintracciato e che, al momento dell'arresto, [OSCURATO:PERSONA] esibì documenti falsi: circostanze alle quali - non certo illogicamente - è stato attribuito rilievo in chiave cautelare. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c